×
HOME

/

PMI

/

BANCHE, IMPRESE E ASSICURAZIONI

/

BROKER ASSICURATIVO IMPONIBILE IVA SE CONSISTE IN MERA CONSULENZA

Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza

La Cassazione traccia il perimetro della imponibilità IVA per l'attività di broker assicurativo: "conta la finalità concreta"

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Sentenza n. 1425//2026 la Cassazione ha esaminato i riflessi ai fini IVA delle attività di brokeraggio in ambito assicurativo.

In particolare, essa interviene con un principio destinato a incidere sulle modalità di applicazione dell’IVA alle attività svolte dai broker assicurativi

Il caso riguarda una società contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’indebita detrazione dell’IVA su una prestazione qualificata dall’Agenzia delle Entrate come intermediazione assicurativa e dunque esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9) del DPR 633/72.

1) Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 ricevuto da BETA S.r.l., poi incorporata in ALFA S.p.a., per la detrazione dell’IVA su una fattura emessa dalla società Gamma Italia S.p.a.

L'importo si riferiva ad attività di consulenza assicurativa per il rinnovo di polizze aziendali.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, Gamma Italia operava quale broker assicurativo e le prestazioni fornite rientravano nella categoria delle attività esenti IVA, trattandosi di intermediazione assicurativa

Di conseguenza, la detrazione esercitata da ALFA sarebbe stata illegittima.

Di tutt'altro avviso la contribuente, secondo cui le prestazioni svolte da Gamma non costituivano intermediazione, bensì consulenze specialistiche in ambito assicurativo, correttamente assoggettate a IVA e quindi legittimamente portate in detrazione.

Accogliendo il ricorso di ALFA S.p.a. e cassando con rinvio la sentenza d'appello, la Cassazione ha affermato un principio chiave:

"In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi che rientrano nella nozione di 'intermediazione assicurativa e riassicurativa' che ricadono tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9), del DPR n. 633 del 1972, sia di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile."

In altri termini, non tutte le prestazioni rese dal broker sono automaticamente esenti: occorre valutare il contenuto concreto dell’attività svolta.

Il principio non è nuovo in senso assoluto, ma la Corte lo rafforza e lo riformula in modo sistematico, integrando fonti nazionali, europee e precedenti giurisprudenziali. 

L’aspetto innovativo sta nel fatto che:

  • non è sufficiente la qualifica formale del soggetto prestatore (broker);
  • conta la finalità della prestazione: se è consulenziale e autonoma rispetto alla mediazione, è imponibile IVA;
  • la distinzione deve essere ricavata dal contratto, dalle attività svolte e dagli obiettivi perseguiti.

La Cassazione ha esaminato il quadro normativo della figura del broker assicurativo, la cui attività professionale è regolata dalla L. 792/84. Il broker svolge un’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione e un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore. Inoltre presta assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale incluso il rinnovo delle polizze.

La qualificazione del rapporto come “brokeraggio” non si rivela risolutiva al fine di determinare se la prestazione è imponibile ovvero esente.

È necessario distinguere tra le prestazioni di consulenza e le autentiche prestazioni di intermediazione.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della CTR  rimettendo la causa al giudice del rinvio affinché verifichi, nel merito, la reale natura delle attività svolte da Gamma Italia e se fossero da qualificarsi come intermediazione (esente) o consulenza (imponibile).

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

BANCHE, IMPRESE E ASSICURAZIONI · 23/01/2026 Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza

La Cassazione traccia il perimetro della imponibilità IVA per l'attività di broker assicurativo: "conta la finalità concreta"

Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza

La Cassazione traccia il perimetro della imponibilità IVA per l'attività di broker assicurativo: "conta la finalità concreta"

Ricorso all'arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

Dal 15 gennio è possibile fare ricorso all'Arbitro Assicurativo per risolvere controversie sulle polizze: contro chi si può presentare?

Violazioni delle sanzioni UE: nuovi reati 231  per le aziende

Nel dlgs 211 2025 in vigore dal 24 gennaio estensione del catalogo dei reati alle violazioni delle misure restrittive UE. Responsabilizzazione diretta delle imprese

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.