Con la Risposta a Interpello n. 8 del 2026 l’Agenzia delle Entrate torna a chiarire il corretto trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente derivanti da piani di incentivazione azionari e monetari, quando tali compensi risultano percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, durante periodi di lavoro svolti all’estero. Il documento si inserisce in un filone interpretativo già tracciato dalla prassi amministrativa, per definire i criteri di territorialità e obblighi di imposizione e di sostituzione d’imposta in contesti di mobilità internazionale dei lavoratori. L’analisi di questo caso abbastanza complesso assume particolare rilievo per i datori di lavoro italiani appartenenti a gruppi multinazionali e per i consulenti chiamati a gestire situazioni di distacco o trasferimento transnazionale, in cui la maturazione del compenso e il momento della percezione non coincidono con lo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa.
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1) Il caso: due piani di incentivazione e diversa residenza fiscale
L’istanza di interpello riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale con capogruppo estera, che ha adottato due distinti piani di incentivazione. Il primo prevede l’assegnazione gratuita di azioni al termine di un periodo pluriennale di maturazione, subordinata al raggiungimento di specifiche condizioni di performance e al mantenimento del rapporto di lavoro. Il secondo piano contempla l’erogazione di un premio in denaro annuale, maturato in relazione ai risultati aziendali, destinato ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa presso la capogruppo estera. I beneficiari includono lavoratori che, durante il periodo di maturazione, hanno prestato attività in uno o più Stati esteri, risultando fiscalmente residenti fuori dall’Italia, e che successivamente sono stati distaccati o trasferiti presso la società italiana. Il quesito verte sulla corretta individuazione dello Stato impositore e sugli obblighi della società italiana in qualità di sostituto d’imposta, anche alla luce dei precedenti chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in materia di premi e stock option a maturazione pluriennale.
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2) I chiarimenti dell'Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo partendo dall’articolo 3 del TUIR, che assoggetta i soggetti residenti a tassazione sui redditi ovunque prodotti e i non residenti sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo i criteri di territorialità di cui all’articolo 23 del medesimo testo unico.
I redditi di lavoro dipendente sono definiti dall’articolo 49 del TUIR e determinati, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, in base a tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, comprese le azioni gratuite e i premi in denaro. Per tali componenti reddituali, il momento impositivo coincide con la percezione, secondo il principio di cassa.
Sotto il profilo interno, l’Agenzia conferma che, qualora siano percepiti da lavoratori fiscalmente residenti in Italia, essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, anche se maturati in relazione ad attività lavorative svolte all’estero.
Diversamente, per i soggetti fiscalmente non residenti, la tassazione in Italia è limitata alla quota di reddito riferibile all’attività di lavoro prestata nel territorio dello Stato. Tali conclusioni, tuttavia, devono essere coordinate con le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, che, in presenza di clausole conformi all’articolo 15 del Modello OCSE, attribuiscono allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente limitata alla parte di reddito imputabile al lavoro svolto nel proprio territorio, anche se il compenso è corrisposto in un momento successivo.
In coerenza con l’orientamento già espresso per le stock option dalla risoluzione n. 92/E del 2009, l’Agenzia ribadisce che, per i redditi a maturazione pluriennale, l’imputazione territoriale deve avvenire secondo un criterio proporzionale basato sui giorni di lavoro svolti nei singoli Stati durante il periodo di maturazione. Tale impostazione è stata estesa anche ai premi in denaro, alla luce dei chiarimenti forniti dalla risposta n. 199 del 2025, che ha rettificato la risposta n. 81 del 2025, precisando che i premi maturati per attività svolta all’estero restano imponibili anche nello Stato della fonte, indipendentemente dal momento dell’erogazione, fermo restando il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
Con riferimento agli obblighi di sostituzione d’imposta, l’Agenzia richiama l’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui il soggetto che corrisponde somme e valori riconducibili al rapporto di lavoro è tenuto a operare la ritenuta alla fonte. Applicando tale principio, viene chiarito che:
- per le azioni gratuite erogate ai lavoratori residenti in Italia, la società italiana deve operare le ritenute sull’intero valore delle azioni;
- invece, per i premi in denaro erogati direttamente dalla società estera e maturati esclusivamente per attività svolta all’estero, non sussistono obblighi di sostituzione in capo alla società italiana, restando l’imposizione demandata alla dichiarazione del lavoratore fiscalmente residente in Italia.
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