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IVA NON VERSATA: È REATO SE NON SI PROVA LA CRISI AZIENDALE

IVA non versata: è reato se non si prova la crisi aziendale

Omesso versamento IVA: crisi d’impresa e rottamazione non salvano dall’art. 10-ter ossia la prova della crisi spetta al contribuente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Sentenza della Cassazione n 39154/2025 si statuisce che per l'iva non versata, la prova della crisi liquidità è a carico del contribuente.

Vediamo i fatti di causa.

1) IVA non versata: il contribuente deve prova la crisi aziendale

Con la sentenza n. 39154 del 4 dicembre 2025, la Corte di cassazione, Sezione III penale, torna a pronunciarsi sul reato di omesso versamento dell’IVA ex art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, chiarendo i limiti difensivi legati alla crisi di liquidità dell’impresa, alla successiva rateizzazione del debito e all’adesione alla “rottamazione.

La vicenda riguarda il legale rappresentante di una società di autotrasporti, condannato in primo grado e poi in appello dalla Corte provinciale per omesso versamento dell’IVA relativa al periodo d’imposta 2016, per un importo pari a 447.064 euro, superiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma.

Secondo l’accusa, l’imputato non aveva versato l’IVA dovuta entro il termine del 27 dicembre 2017, data in cui il reato si è consumato

Solo successivamente, a seguito della contestazione, il contribuente aveva effettuato un pagamento parziale e aderito a una procedura di rateizzazione, riducendo il debito originario.

La Corte d’Appello aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, ritenendo sussistenti sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo, ha dedotto l’insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sostenendo:

  • l’impossibilità di individuare con certezza l’imposta evasa, in assenza di un vero accertamento tributario;
  • l’esistenza di pagamenti parziali e di presunti crediti compensabili;
  • la sussistenza di una causa di forza maggiore, rappresentata dalla grave crisi di liquidità dell’impresa, dovuta alla cancellazione dalla “white list” prefettizia e al ritiro dei libretti di circolazione dei mezzi;
  • l’assenza del dolo, anche in considerazione dello stato di liquidazione della società, avviato negli anni successivi.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la determinazione della pena e la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000, evidenziando la volontà di riparare il danno erariale tramite l’adesione alla definizione agevolata (“rottamazione”).

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati.

La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il reato di omesso versamento IVA si perfeziona con il mancato pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine previsto, a prescindere dall’effettiva riscossione dei corrispettivi o da condotte successive, come pagamenti parziali o rateizzazioni. 

Trattandosi di reato omissivo a consumazione istantanea, ciò che rileva è l’inadempimento alla scadenza.

Sul piano soggettivo, la Corte precisa che la crisi di liquidità può escludere il dolo solo se il contribuente dimostra:

  • che la crisi non sia a lui imputabile;
  • che sia sopravvenuta rispetto all’obbligo di versamento;
  • che non fosse fronteggiabile con misure alternative concretamente esigibili.

Nel caso di specie, le circostanze addotte (cancellazione dalla white list e stato di liquidazione) sono risultate temporalmente successive alla scadenza del versamento e, quindi, irrilevanti ai fini dell’esclusione della volontarietà della condotta.

Neppure ricorrevano i presupposti per applicare la nuova causa di non punibilità introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, mancando la prova di una crisi non transitoria sopravvenuta e non imputabile.

Inoltre la Cassazione conferma che l’attenuante di cui all’art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000 richiede la integrale estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento: la mera adesione alla rottamazione non è sufficiente. 

Quanto alla pena, essendo stata determinata al di sotto della media edittale, non era necessaria una motivazione particolarmente articolata, risultando comunque giustificata dall’elevato importo dell’imposta omessa.

La sentenza rafforza l’orientamento rigoroso della giurisprudenza penale tributaria: crisi d’impresa, rateizzazioni e definizioni agevolate non incidono sulla configurabilità del reato se intervengono dopo la scadenza dell’obbligo di versamento

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