Il MIMIT ha pubblicato un comunicato datato 5 gennaio con il quale informa dell'imminente arrivo del decreto attuativo delle novità introdotte dalla Legge di Bialncio 2026 per la transizione 5.0.
In particolare viene trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0.
La misura è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.
In pratica l'articolo 1 commi da 427 a 436 della legge di bilancio 2026, ha previsto una nuova maggiorazione del costo d'acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali 4.0 o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento. Tale agevolazione sostituisce il bonus investimenti strumentali e il bonus transizione 5.0 Per le regole generali sulla misura leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento
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1) Nuovo Piano Transizione 5.0: in arrivo le regole operative
La bozza del DM attuativo diffuso dal ministero delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.
In particolare, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni:
- preventiva,
- a conferma (con acconto)
- infine di completamento.
Tutte le regole necessiteranno l'uscita di decreti direttoriale con i termini di apertura della piattaforma e relativi modelli di comunicazione.
Per ora il DM disciplina che l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
In generale si prevede che entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, la stessa impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.
Entro il 15 novembre 2028 l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.
Attenzione al fatto che a seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica ed entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate oppure i dati da integrare entro 10 giorni.
La bozza del DM richiede ai fini degli investimenti i seguenti documenti:
- perizia tecnica asseverata,
- attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
- certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
e per tali certificazioni si rimanda al dettaglio contenuto negli articoli 5 e 6 del DM in oggetto ancora in bozza.
Vediamo di seguito invece il dettaglio delle regole per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili normati dal successivo articolo 7 del DM.
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2) Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo
Nel Decreto in bozza specificamente per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; d) i servizi ausiliari di impianto;
e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Inoltre, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1.
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.
Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
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