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CPB: ESCLUSA LA SNC CHE DIVENTA INDIVIDUALE

CPB: esclusa la snc che diventa individuale

Faq ADE del 7 gennaio su cause di cessazione e decadenza dal CPB

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L'agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove faq in data 7 gennaio con riguardo al CPB.

Vediamo di seguito il tema specifico affrontato nei quesiti e la replica ADE, anticipando che:

  • una faq su causa di decadenza, e più precisamente a quella che si verifica quando si presenta ina dichiarazione integrativa;
  • una faq riguarda una causa di cessazione determinata dalla trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale.

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I principali argomenti trattati sono:

  • requisiti di accesso alla sanatoria;
  • determinazione dell’imposta sostitutiva dei redditi, addizionali e IRAP;
  • cause di esclusione e casi particolari (ISA, Covid-19, non normale svolgimento attività);
  • differimento dei termini di accertamento;
  • tabelle di raccordo e confronto;
  • termini e modalità di versamento dell’imposta sostitutiva;
  • esempi pratici di calcolo e piani di rateazione.

1) Come si calcola la soglia del 30% oltre la quale scatta la decadenza per il CPB?

Il quesito riguarda la modalità di calcolo della variazione del 30% del reddito o della produzione netta, al fine di determinare la decadenza dal CPB ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024.
Al riguardo si ricorda che il citato articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024, nel disciplinare le cause di decadenza dal CPB, include tra queste, al comma 1, lettera b), il caso in cui “a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato”.
La circolare n. 9/E del 2025 ha precisato, al paragrafo 1.11, che “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”. La medesima precisazione è stata poi fatta con la FAQ n. 1 del 15 dicembre 2025.
Secondo una interpretazione letterale della disposizione richiamata, nonché per coerenza sistematica, il calcolo della variazione del 30% si ritiene debba essere riferito al reddito concordato (prima delle integrazioni). 
L'agenzia in merito ha proposto il seguente esempio:
Il reddito proposto ed accettato dal contribuente ai fini del CPB è pari a 150. 
Lo stesso contribuente presenta, successivamente all’adesione al CPB, una dichiarazione integrativa per correggere degli errori commessi in quella originaria. 
Il reddito che l’Agenzia avrebbe proposto sulla base dei nuovi dati corretti sarebbe stato pari a 200. 
Calcolando la differenza tra il reddito concordato (pari a 150) e il reddito calcolato sulla base dei dati corretti comunicati con la dichiarazione integrativa (pari a 200), emergerebbe quindi la differenza di reddito di 50.
In questo caso si determinerebbe la decadenza dal CPB poiché la variazione del reddito (pari a +50) supererebbe il limite del 30% sul reddito concordato (il 30% di 150 = 45).

2) CPB: esclusa la snc che diventa individuale

Una società in nome collettivo composta da due soci aderito al CBP 2024 2025.

Nel settembre 2025 uno dei due soci cede la sua quota all'altro e venendo a mancare la pluralità dei soci con atto notarile la società si trasforma in ditta individuale a partire dal mese di settembre 2025 con nuova partita iva.

A seguito dello scioglimento di una società con un solo socio deve essere effettuata la liquidazione a conclusione della quale il patrimonio sociale residuo viene assegnato al socio superstite

Tale assegnazione ha per oggetto l'intero complesso aziendale facente capo alla società in liquidazione quindi seppur dal punto di vista dell'imposizione diretta e dell'iva l'operazione sia fiscalmente neutra, dato che la stessa civilisticamente si inquadra come una liquidazione societaria, a chiusura della quale l'intero patrimonio viene assegnato ad un unico socio che prosegue l'attività, si chiede di sapere ai fini del CPB se l'operazione potrebbe essere configurata come la cessazione dell'attività della società se tale impostazione risultasse condivisa stante quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n 13-2024 si determinerebbe la fuoriuscita dal concordato nel periodo d'imposta in cui si è verificata la condizione.

L'agenzia evidenzia che nel paragrafo 2.4.4 della Circolare del 17 settembre 2024 n. 18/E) - Operazioni societarie straordinarie e modifica compagine sociale (per i soli contribuenti ISA) - si precisa che “Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale (ndr. che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato), il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi. Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie”.
Nel caso di trasformazione di una società di persone in ditta individuale, inoltre, la Suprema Corte con sentenza n. 3671 del 16 febbraio 2007, n. 3671 ha stabilito che “la c.d. continuazione dell’impresa in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima ..., a conclusione della quale, il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite”.
Tanto premesso, se in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e l’attività viene proseguita solo dal socio superstite, attraverso l’apertura di nuova partita IVA, si ritiene che si realizzino quelle modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie” che costituiscono la ratio di quanto stabilito dall’articolo 21 del Decreto legislativo n. 13 del 12/02/2024. 
In conclusione, la trasformazione “atipica” da società di persone a impresa individuale, implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte ad una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata, ossia per il p.i. 2025.


Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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