×
HOME

/

FISCO

/

LEGGE DI BILANCIO 2026

/

IMPRESE E NUOVA RITENUTA D'ACCONTO DALL'ANNO 2028

Imprese e nuova ritenuta d'acconto dall'anno 2028

Legge di bilancio 2026: la ritenuta per le imprese dal 2029

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’art. 1, commi da 112 a 114, della Legge 30.12.2025, n. 199, introduce una nuova ritenuta d’acconto da applicare con l’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% dall’anno 2029 sulle transazioni tra i soggetti che esercitano l’attività di impresa.

Più in particolare, l’art. 25, primo comma , quinto periodo, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, è così modificato:

  1. fino al 31.12.2027: “La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.”;
  2. dal 1.1.2028: “La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’art. 9 del d.lgs. 12.2.2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del d.gs. 5.8.2015, n. 128. La ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità dell’art. 25, comma 1, del d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30.7.2010, n. 122. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità operative delle disposizioni del quinto e sesto periodo.”  

Ti consigliamo i nuovissimi prodotti:

Visita anche il FOCUS della "Legge di Bilancio 2026" in continuo aggiornamento.

Scopri guide pratiche, approfondimenti e fogli di calcolo sulle principali novità fiscali introdotte con l’ultima Legge di Bilancio 2026 (in corso di approvazione).

Strumenti utili per professionisti e imprese:

Approfondisci le nuove regole della Rottamazione Quinquies con strumenti operativi e analisi aggiornate:

disponibili anche nel Pacchetto completo Rottamazione Quinquies | eBook + Excel - risparmia con l’offerta combinata!

1) Le operazioni interessate

La ritenuta si applica sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni che sono effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia quando il committente o il cessionario effettua il pagamento della fattura.

La base imponibile è sostituita dal corrispettivo pattuito al netto dell’IVA, con esclusione delle somme indicate all’art. 15 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.

L’esclusione dall’obbligo ha per oggetto:

  • i contribuenti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190, i quali non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (comma 67) e non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte (comma 69);
  • I compensi di lavoro autonomo;
  • I compensi percepiti in dipendenza di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari ci si applica l’art. 25-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.

La ritenuta ha per oggetto i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che sono resi, da effettuarsi nel momento del pagamento della fattura, ovvero di acconti nel caso di pagamento rateale, a prescindere dal tipo di attività esercitata dal sostituto d’imposta individuato all’art. 23 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600. 

L’attuale dettato obbliga ad osservare l’adempimento anche il produttore agricolo esonerato dagli obblighi IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, nonché il suo cessionario che emette l’autofattura che va integrata con l’indicazione della ritenuta.

Ti consigliamo i nuovissimi prodotti:

Visita anche i FOCUS della "Legge di Bilancio 2026" in continuo aggiornamento.

Scopri guide pratiche, approfondimenti e fogli di calcolo sulle principali novità fiscali introdotte con l’ultima Legge di Bilancio 2026 (in corso di approvazione).

Strumenti utili per professionisti e imprese

Approfondisci le nuove regole della Rottamazione Quinquies con strumenti operativi e analisi aggiornate:

disponibili anche nel Pacchetto completo Rottamazione Quinquies | eBook + Excel - risparmia con l’offerta combinata!

2) Le esensioni oggettive


La ritenuta non si applica se il soggetto percipiente, al momento del pagamento, dichiara una delle seguenti situazioni:

  • ha aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (art. 9 del d.lgs. 12.2.2024, n. 13);
  • ha aderito al regime di adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7 del d.lgs. 5.8.2015, n. 128).

La ritenuta non è effettuata se il pagamento è soggetto alla ritenuta automatica dell’11%, operata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., relativa ai bonifici che sono disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (art. 25 del d.l. 31.5.2010, n. 78).

 La novità suscita preoccupazioni non infondate di aggravamento di oneri amministrativi correlati, da un lato, alla quantità di ritenute d’acconto da gestire, di rilascio delle certificazioni CU e di compilazione del mod.770 per le operazioni di sostituto d’imposta e, dall’altro, di verificare la correttezza delle certificazioni che sono state ricevute con la propria contabilità.

Un altro problema investe la documentazione comprovante l’operazione, che, indubbiamente, è rappresentata dalla fattura

Ma la pratica evidenzia anche le esenzioni dall’obbligo di emissione della fattura che sono indicate nell’art. 22 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, e nell’art. 2 del d.p.r. 21.12.1996, n. 696.

Va precisato che la norma focalizza l’attenzione sul pagamento dei corrispettivi, prescindendo dalla data di emissione della fattura, che può avvenire per contanti, con bonifico o in altra forma tracciabile.  

Ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è demandato il compito di dare attuazione alla normativa, chiarendo le non poche problematiche connesse.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORME DEL GOVERNO MELONI · 08/01/2026 Sugar e plastic tax: differimento al 1° gennaio 2027

Legge di bilancio 2026: slittano ancora sugar tax e plastic tax

Sugar e plastic tax: differimento al 1° gennaio 2027

Legge di bilancio 2026: slittano ancora sugar tax e plastic tax

Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE

Contributo sugli acquisti online fino a 150 euro provenienti da paesi extra europei: 2 euro da pagare a partire dal 15 marzo. L'ADM prevede un periodo transitorio

Imprese e nuova ritenuta d'acconto dall'anno 2028

Legge di bilancio 2026: la ritenuta per le imprese dal 2029

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.