L’art. 1, commi da 112 a 114, della Legge 30.12.2025, n. 199, introduce una nuova ritenuta d’acconto da applicare con l’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% dall’anno 2029 sulle transazioni tra i soggetti che esercitano l’attività di impresa.
Più in particolare, l’art. 25, primo comma , quinto periodo, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, è così modificato:
- fino al 31.12.2027: “La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.”;
- dal 1.1.2028: “La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’art. 9 del d.lgs. 12.2.2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del d.gs. 5.8.2015, n. 128. La ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità dell’art. 25, comma 1, del d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30.7.2010, n. 122. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità operative delle disposizioni del quinto e sesto periodo.”
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1) Le operazioni interessate
La ritenuta si applica sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni che sono effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia quando il committente o il cessionario effettua il pagamento della fattura.
La base imponibile è sostituita dal corrispettivo pattuito al netto dell’IVA, con esclusione delle somme indicate all’art. 15 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
L’esclusione dall’obbligo ha per oggetto:
- i contribuenti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190, i quali non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (comma 67) e non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte (comma 69);
- I compensi di lavoro autonomo;
- I compensi percepiti in dipendenza di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari ci si applica l’art. 25-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
La ritenuta ha per oggetto i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che sono resi, da effettuarsi nel momento del pagamento della fattura, ovvero di acconti nel caso di pagamento rateale, a prescindere dal tipo di attività esercitata dal sostituto d’imposta individuato all’art. 23 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
L’attuale dettato obbliga ad osservare l’adempimento anche il produttore agricolo esonerato dagli obblighi IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, nonché il suo cessionario che emette l’autofattura che va integrata con l’indicazione della ritenuta.
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2) Le esensioni oggettive
La ritenuta non si applica se il soggetto percipiente, al momento del pagamento, dichiara una delle seguenti situazioni:
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La ritenuta non è effettuata se il pagamento è soggetto alla ritenuta automatica dell’11%, operata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., relativa ai bonifici che sono disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (art. 25 del d.l. 31.5.2010, n. 78). |
La novità suscita preoccupazioni non infondate di aggravamento di oneri amministrativi correlati, da un lato, alla quantità di ritenute d’acconto da gestire, di rilascio delle certificazioni CU e di compilazione del mod.770 per le operazioni di sostituto d’imposta e, dall’altro, di verificare la correttezza delle certificazioni che sono state ricevute con la propria contabilità.
Un altro problema investe la documentazione comprovante l’operazione, che, indubbiamente, è rappresentata dalla fattura.
Ma la pratica evidenzia anche le esenzioni dall’obbligo di emissione della fattura che sono indicate nell’art. 22 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, e nell’art. 2 del d.p.r. 21.12.1996, n. 696.
Va precisato che la norma focalizza l’attenzione sul pagamento dei corrispettivi, prescindendo dalla data di emissione della fattura, che può avvenire per contanti, con bonifico o in altra forma tracciabile.
Ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è demandato il compito di dare attuazione alla normativa, chiarendo le non poche problematiche connesse.