La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio, prevede un contributo alle imprese produttrici di acciaio inossidabile verde, vediamo di cosa si tratta.
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1) Acciaio inossidabile verde: contributo 2026 alle imprese produttrici
L’articolo 134-bis, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, introduce, al comma 1, un incentivo economico mirato a chi produce acciaio inossidabile “verde”, cioè usando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo.
Gli obiettivi dichiarati della norma sono tanto di natura industriale quanto di natura ambientale, e in particolare sono quelli di:
- favorire la decarbonizzazione del settore;
- ridurre le importazioni di semilavorati di inox ad alta impronta di carbonio dall’Asia;
- promuovere la produzione domestica basata sul riciclo di rottame.
L’incentivo consiste in un contributo economico a chi in tal modo produce acciaio, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.
La misura in esame sembra configurare un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE e appare riconducibile alla disciplina in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia (CEEAG) di cui alla comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), in particolare, alla sezione 4.1 relativa alla compatibilità degli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Il contributo è condizionato a una serie requisiti energetici e merceologici.
In particolar il contributo è riconosciuto in favore di:
- Chi produce inox liquido in forno elettrico mediante fusione di rottami, consumando, per ogni tonnellata prodotta, energia elettrica inferiore in media annua alle seguenti soglie:
- o 3,88 GJ/t per il 2025;
- 3,68 GJ/t per il 2026;
- 3,50 GJ/t per il 2027.Si osserva che le soglie si riferiscono agli anni 2025-2027, mentre il contributo è finanziato per gli anni 2026-2028: mancando una soglia esplicita per il 2028 è possibile che risulti incerto il parametro da applicare per l’ultimo anno di erogazione.
- Chi produce acciai utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90%.
- Chi produce tipologie di acciai contenenti:
- Nichel tra 6% e 10,5%;
- Cromo tra 16% e 18,5%;
- Molibdeno (Mo) inferiore al 3%.
- Chi produce acciai speciali austenici che utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70% e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN (secondo il sistema europeo) e ASTM (secondo quello americano) di riferimento:
- acciai inossidabili ferritici;
- martensitici
- duplex;
- indurenti per precipitazione (PH).
Ai sensi del comma 4, entro il 28 febbraio di ogni anno dal 2026 al 2028, un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione.
I criteri devono tenere conto:
- del costo medio di produzione del semilavorato (per le imprese beneficiarie nell’anno prima);
- del minor costo di importazione dei semilavorati provenienti dall’Asia.
L’importo effettivo del contributo sarà dunque tarato anno per anno, e calibrato per colmare (almeno in parte) il gap competitivo rispetto all’acciaio importato asiatico, mantenendo al tempo stesso un aggancio ai costi reali di produzione delle imprese italiane.
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