Il testo del Decreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per:
- enti del Terzo settore
- procedure di crisi d’impresa
- enti e società dello sport dilettantistico
- alcuni istituti dell’IVA
entra in vigore dal 13/12/2025 giorno successivo alla pubblicazione in GU n 288 del 12.12.
Tra le norme ve n'è una che interviene sugli adempimenti delle piattaforme digitali, vediamo il dettaglio.
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1) Piattaforme digitali: novità dal decreto terzo settore
All’articolo 13, il decreto suddetto abroga una disposizione inattuata contenuta nella legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 151 della legge n. 197/2022), ossia della norma che regola l'obbligo, per le piattaforme elettroniche (marketplace, portali), di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle vendite di beni mobili a cessionari non soggetti passivi Iva (consumatori finali).
L'abrogazione si rende necessaria per evitare una duplicazione di adempimenti, infatti una normativa successiva prevista dal D.lgs. n. 32/2023 ha già introdotto un obbligo di comunicazione simile, ma più ampio, per i gestori delle piattaforme.
La cancellazione della vecchia norma evita quindi un’inutile duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme e riduce l’aggravio burocratico in capo all'amministrazione finanziaria, altrimenti tenuta a gestire un doppio ingresso di dati.
Ricordiamo che la norma aveva una finalità antifrode ma non è mai stata implementata
Il DLgs. 186/2025 ha abolito l’obbligo comunicativo previsto, quale misura di contrasto alle frodi, in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano le vendite on line di beni nei confronti di privati consumatori.
L’obbligo comunicativo (da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto riguardare le operazioni “facilitate”, mediante interfacce elettroniche (es. piattaforme on line, portali, mercati virtuali o mezzi analoghi), aventi ad oggetto
- le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato
- nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA.
La comunicazione avrebbe dovuto comprendere sia i dati delle operazioni che quelle dei relativi fornitori.
La comunicazione è sostanzialmente sovrapponibile a quello che era stato previsto dalla legge di bilancio 2023 e quindi con l'abolizione, si permette di evitare una duplicazione di adempimenti, in ossequio allo Statuto del contribuente e con la finalità di non gravare l’Amministrazione finanziaria della gestione di un ulteriore flusso di dati.
L’abolizione evita il sovrapporsi di adempimenti comunicativi in capo alle imprese, in considerazione dell’approvazione definitiva del pacchetto “VIDA” dell'11 marzo 2025 da parte dell’Ecofin la quale consentirà una verifica incrociata dei dati delle operazioni transfrontaliere e un accrescimento della capacità di controllo delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, riducendo anche i costi di compliance delle imprese che operano in più Paesi.