Con il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre le Entrate fissano le regole per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle ricarica per i veicoli elettrici, oltre ai termini entro cui provvedere, vediamo il dettaglio.
L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce, al comma 1-ter, che in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il Provvedimento in oggetto contine regole e specifiche tecniche, scaricale qui.
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1) Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione
Sono approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
Eventuali modifiche alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate con comunicazione apposita.
In particolare, esse specificano che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.
Il documento inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore, in quanto soggetti passivi IVA, potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.
Con il provvedimento si stabilisce che i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 conservano elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015, trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni ivi previste. Attenzione al fatto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate
La trasmissione è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le informazioni relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Le informazioni suddette relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale.