Con la Decisione n 2025/2529 del Consiglio Europeo pubblicata il 12.12.2025 sulla Gazzetta Europea l'Italia è autorizzata alla deroga ll’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare,
l'Italia è autorizzata per le detrazione Iva al 40% sulle auto frino al 2028.
Vediamo in dettaglio cosa specifica la decisione UE.
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1) IVA auto al 40%: proroga approvata dall'UE
La Decisione n 2025/2529 del Consiglio Europeo pubblicata il 12.12.2025 sulla Gazzetta Europea, considerando che:
- l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, un bene destinato all’impresa che sia utilizzato a fini privati dal soggetto passivo o dal suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetto all’IVA;
- la decisione 2007/441/CE (2) del Consiglio autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell’IVA a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE sull’acquisto di taluni veicoli stradali a motore (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese connesse, compresi lubrificanti e carburante) a condizione che il veicolo in questione non sia interamente utilizzato a fini professionali. Per i veicoli soggetti a tale limitazione del 40 %, l’Italia richiede che i soggetti passivi non assimilino l’utilizzazione a fini privati dei veicoli dell’impresa di un soggetto passivo a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»);
- la decisione 2007/441/CE scade il 31 dicembre 2025,
con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2025, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2028
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall’Italia agli altri Stati membri con lettere del 29 e del 30 luglio 2025.
Nella decisione in oggetto si evidenzia che, l’applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2025 avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali riscosse dall’Italia nella fase del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione stabilita dalla decisione 2007/441/CE.
La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutare la loro efficacia e l’adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA.
È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2028.