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RIFORMA PROFESSIONE DOTTORI COMMERCIALISTI: LA PROPOSTA DI LEGGE

Riforma professione dottori commercialisti: la proposta di legge

Presentata in commissione alla Camera il 4 dicembre la proposta di legge di riforma dell professione Il testo e le principali novità in sintesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

E'  giunta  alla Camera per l'esame in sede referente alla Commissione Giustizia una proposta di legge,  a firma dell'on. Pittalis di Forza Italia, per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed  esperto contabile. Il testo era stato presentato nell'ottobre  2022 e solo ora calendarizzato.

La proposta mira a rivedere in modo organico l’ordinamento professionale, ritenuto carente dopo anni di applicazione, intervenendo su:

  • governance e sistema elettorale (nazionale e locale), per ridurre assetti “oligarchici” e rafforzare pluralismo e parità di genere;
  • disciplina e procedimenti disciplinari, riportando nel decreto la struttura dei Consigli di disciplina prevista dal DPR 137/2012;
  • ampliamento e aggiornamento delle funzioni professionali, requisiti di accesso, tirocinio ed esami.

Vediamo i punti chiave delle proposte.

Qui il testo integrale della proposta di legge.

1) Riforma elettorale e governance dell’Ordine

Si prevede i primo luogo l'elezione diretta del Consiglio nazionale su base nazionale, con sistema di preferenze e vincolo di genere: almeno 1/3 delle preferenze a candidati di sesso diverso mentre per gli Ordini territoriali  l' adozione di un sistema “tipo avvocati”: preferenze esprimibili fino a 3/4 degli eleggibili e obbligo che 1/3 delle preferenze vada a candidati di sesso diverso.

Il Presidente dell’Ordine verrebbe  eletto in seno al Consiglio (non elezione diretta), valorizzando il principio del “primus inter pares”.

Si prevedono inoltre il rafforzamento dei limiti di mandato (anche per revisori), per evitare consolidamenti di potere, e l'introduzione di un nuovo organo : l’Assemblea dei presidenti con funzioni di controllo sul Consiglio nazionale ( in particolare su bilanci, compensi, ecc.).

2) Ordini e Consigli di disciplina : funzionamento

Novità rilevante anche l'inserimento nel d.lgs. 139/2005 della disciplina su:

  • Consiglio territoriale di disciplina e collegi di disciplina;
  • Consiglio nazionale di disciplina, notificazioni e impugnazioni.

ai fini di una separazione più netta tra funzioni amministrative dell’Ordine e azione disciplinare (attribuita ai Consigli di disciplina).

Riguardo al funzionamento si segnalano:

  • l'incandidabilità nel Consiglio dell’Ordine dei componenti uscenti del Consiglio di disciplina.
  • nuove regole su sospensione/decadenza dei consiglieri se destinatari di sanzioni disciplinari (anche non definitive: sospensione; definitive: decadenza).
  • Le convocazioni dell’Assemblea  potranno avvenire anche via PEC

Si prolungano i termini per convocare l’assemblea elettiva (da 30 a 45 giorni) con  abolizione del voto per delega.

3) Accesso alla professione, tirocini, società professioisti

La proposta di legge prevede poi una indicazione più dettagliata delle lauree richieste per iscrizione in sezioni A e B.

Adeguamenti su tirocinio e abilitazione: 

  • possibilità per iscritti da almeno 2 anni (anziché 5) di accettare tirocinanti.
  • Integrazioni delle materie d’esame di abilitazione per sezioni A e B.

 Società tra professionisti:  possibilità di costituire società di capitali per l’esercizio della professione, con creazione di una sezione C dell’Albo per l’iscrizione delle società; integrazioni anche sulla domanda di iscrizione (STP).

4) Sanzioni e prescrizione

Riguardo ai procedimenti disciplinari la proposta introduce una nuova scala sanzionatoria con l’“avvertimento” (oltre a censura, sospensione, radiazione) e definizioni più puntuali delle violazioni 

Si modificano inoltre: 

  • Sospensione cautelare: riduzione durata massima da 5 a 3 anni.
  • Sospensione per morosità: competenza spostata al Consiglio di disciplina.

La prescrizione dell’azione disciplinare decorre dalla cessazione della condotta; se c’è processo penale, decorre dal passaggio in giudicato; l’avvio del procedimento interrompe e fa ripartire un nuovo quinquennio.

Fonte immagine: Foto di bertholdbrodersen da Pixabay
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