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GESTORI DELLA CRISI: NUOVI CHIARIMENTI SULLA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI

Gestori della crisi: nuovi chiarimenti sulla formazione dei professionisti

Il P.O. del CNDCEC n. 128/2025 distingue formazione iniziale e aggiornamento biennale e chiarisce requisiti, durata dei corsi e modalità di aggiornamento

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 128/2025 del 6 marzo 2026, ha fornito chiarimenti operativi in materia di formazione necessaria per l’iscrizione nell’Elenco dei gestori della crisi previsto dall’art. 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Il documento risponde a un quesito dell’Ordine dei Commercialisti di Torino relativo alla possibilità di acquisire i crediti formativi richiesti attraverso la frequenza di più corsi distinti. L’intervento interpretativo si inserisce nel quadro degli obblighi formativi previsti dal CCII e dal DM n. 202/2014, nonché delle indicazioni contenute nel “Vademecum obblighi formativi” diffuso dal Consiglio nazionale nel 2025.

La disciplina riguarda in particolare i professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che intendono iscriversi all’elenco dei gestori della crisi, ossia i soggetti chiamati a svolgere incarichi nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Il chiarimento riguarda sia la formazione iniziale necessaria per la prima iscrizione, sia gli obblighi di aggiornamento biennale, con particolare attenzione alle modalità di acquisizione delle ore formative e alla documentazione da presentare al momento della domanda.

1) Formazione iniziale con unico corso

 La risposta fornita all'Ordine di Torino è negativa: la formazione iniziale richiesta per l’iscrizione nell’elenco deve essere acquisita mediante un unico corso di perfezionamento, conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

In particolare, il corso deve essere erogato da università pubbliche o private oppure organizzato, in convenzione con università, da soggetti indicati dalla normativa, tra cui camere di commercio e ordini professionali.

I corsi devono inoltre rispettare i “punti concettuali generali” stabiliti dalle linee guida aggiornate della Scuola Superiore della Magistratura del 1° febbraio 2023.

Tipologia di formazioneDurata minimaModalità di svolgimento
Formazione iniziale per l’iscrizione40 oreUn unico corso di perfezionamento conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura
Aggiornamento biennale per professionisti iscritti agli Ordini18 oreOre cumulabili attraverso corsi o convegni
Durata minima dei corsi equipollenti6 oreStabilita dai criteri di equipollenza del CNDCEC



La circolare ricorda inoltre che l’obbligo formativo iniziale deve essere completamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei gestori della crisi. Ciò significa che il corso deve risultare concluso e, se previsto, deve essere stato conseguito il relativo titolo finale.

Diversamente, per quanto riguarda l’aggiornamento professionale successivo all’iscrizione, la normativa consente una maggiore flessibilità nelle modalità di fruizione  delle ore formative.

2) La dimostrazione del possesso dei requisiti e l'aggiornamento biennale

Il documento chiarisce anche le modalità con cui i professionisti devono dimostrare il possesso dei requisiti formativi richiesti per l’iscrizione all’elenco.

Secondo quanto indicato dal Ministero della Giustizia nelle FAQ aggiornate al 15 ottobre 2025, il requisito della formazione iniziale deve essere documentato tramite:

  • certificazione rilasciata dall’ente formativo, oppure
  • dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa vigente.

La documentazione deve contenere specifiche informazioni, tra cui:

  • l’università o l’ente erogatore del corso e l’eventuale convenzione con l’università;
  •  durata del corso e il numero di ore effettivamente frequentate;
  • la conformità del programma alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura del 2023;
  • la data di conclusione del corso o del conseguimento del titolo finale.

Per quanto riguarda l’aggiornamento biennale, la disciplina è stata modificata dal d.lgs. n. 136/2024, che ha ridotto l’obbligo formativo per i professionisti iscritti agli ordini a 18 ore complessive ogni due anni.

In questo caso, diversamente dalla formazione iniziale, la normativa consente di raggiungere il monte ore previsto sommando la partecipazione a più eventi formativi, come corsi o convegni, purché il totale complessivo raggiunga almeno le 18 ore.

Il Consiglio nazionale ha inoltre stabilito criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e la formazione professionale continua .

Tra questi criteri è previsto che i corsi considerati equipollenti debbano avere una durata minima di 6 ore, garantendo così la coerenza tra formazione specialistica sulla crisi d’impresa e aggiornamento professionale obbligatorio.

Fonte immagine: OPEN AI
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