Il Ministero del Turismo con un avviso informa del fatto che, con il Decreto 13 novembre si dà attuazione al Decreto del Ministro del Turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025.
Si definiscono i termini, modalità e procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House – per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
In particolare, sono individuati:
- i costi ammissibili,
- i beneficiari,
- i criteri finalizzati a garantire, sostenendo gli operatori del comparto turistico-ricettivo, soluzioni abitative a condizioni agevolate per i lavoratori del settore.
Leggi anche Lavoratori turismo: prime istruzioni sui contributi per lo staff housing per le regole generali.
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1) Contributo locazioni Lavoratori turismo: i beneficiari
Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i costituita/e da strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
I soggetti richiedenti devono disporre dell'immobile oggetto del contributo in conto capitale anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario.
L'immobile oggetto dell'intervento deve essere destinato per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell'investimento, ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed il canone di locazione applicato ai dipendenti deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all'ambito territoriale.
I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di inammissibilita' della domanda di partecipazione:
a) essere iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda;
b) avere sede legale e operativa in Italia;
c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonche' ad alcuna procedura concorsuale di cui al decreto legislativo n. 14/2019;
e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
g) essere in regola con la normativa antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia) e non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 94 - salvi i casi di cui al comma 7 - e dell'art. 98 del decreto legislativo n. 36/2023;
h) non incorrere nella incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
i) essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui all'art. 1, commi 101-112 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative;
j) essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilita' degli edifici.
Possono partecipare società con i codici ATECO se dimostrano di aver iniziato le opere necessarie all'avvio dell'attività successivamente alla presentazione della domanda e comunque prima della concessione del beneficio.
Sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivato nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO elencati al predetto articolo 3, comma 1 del decreto, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria, nonché risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, sopra elencati.
Le imprese proponenti che, alla data di presentazione della domanda, non risultino residenti nel territorio italiano possono dimostrare la piena disponibilità in Italia di almeno una unità locale nell’ambito della richiesta di erogazione del contributo disciplinata all’articolo 13 del decreto.
Tali imprese devono, comunque, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese
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2) Lavoratori turismo: dal 21 domande per i contributi sui canoni di locazione
La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica del Soggetto gestore Invitalia:
- apertura: dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025
- chiusura: alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025
- pre-caricamento: disponibile dalle ore 12.00 del 17 novembre 2025
Per l’elenco degli oneri informativi previsti per le imprese è già da oggi possibile, consultare l’Allegato 1 del Decreto.
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