Nel DDL di bilancio 2026 compare anche una norma sulla tassazione dei dividendi.
In estrema sintesi, con la norma inizialmente introdotta nel DDL in bozza si voleva prevedere un inasprimento per la tassazione dei dividendi e in particolare, per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata.
Vediamo un confronto tra ciò che contiene la bozza di legge di bilancio e ciò che si vorrebbe emendare scendendo ad una percentuale del 5%.
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1) Tassazione dividendi società: cosa si preannuncia per il 2026
Vediamo un confornto sulla norma del Ddl e quella dell'emendamento che dovrebbe andare a modificarla.
La prima formulazione in bozza dell'art 18 del Ddl. di Bilancio 2026 profila un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, con l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione (95%) previsto dall’art. 89, comma 2, del TUIR.
Tale regime verrebbe mantenuto solo se:
- la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari almeno al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- nella determinazione della soglia del 10% rilevano anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
- il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.
Dettagliatamente l'art 18 in bozza del DDL di Bilancio 2026, rubricato Modifiche alla disciplina dei dividendi prevede che al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 59, al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo.»;
- b) all’articolo 89:
- 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
- 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al secondo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
Dopo ampie valutazioni, pare che la norma emendativa voglia prevedere una soglia di partecipazione al 5% anzichè al 10% come inizialmente previsto.
Secondo l'emendamento, si dovrebbe prevedere che:
- da un lato, l’obbligo di partecipazione per avere il regime agevolato non scatterà più oltre il 10% ma dal 5% in poi;
- dall’altro, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni.
Il tutto a decorre dal 1° gennaio 2026 senza effetti retroattivi.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione della proposta emendativa interviene all’articolo 18 modificando le condizioni di esclusione dal trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
In particolare, viene limitato l’accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 0,5 milioni di euro.
Ai fini della stima degli effetti finanziari, si precisa che i dati dichiarativi consentono di identificare l’importo totale dei dividendi percepiti esclusi dalla base imponile, ma non contengono alcun dettaglio relativo alle partecipate che li hanno erogati.
La disposizione, inoltre, determina, inoltre, effetti analoghi sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti partecipativi, acquisiti o sottoscritti dal 2026, nel caso in cui tali plusvalenze si riferiscano a partecipazioni rientranti nei limiti della quota del 5% e di una partecipazione inferiore a 0,5 milioni di euro.
Si attende la norma definitiva e quindi quella emendata con le modifiche
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