La Legge 15 aprile 2024, n. 55 ha istituito l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e i relativi albi professionali per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, al fine di regolamentare e valorizzare queste figure professionali.
In estrema sintesi, la legge prevede:
- Istituzione di due albi: uno per i pedagogisti e uno per gli educatori socio-pedagogici, con iscrizione obbligatoria per l’esercizio della professione.
- Titoli di accesso definiti ai sensi del D.Lgs. 65/2017 e della normativa universitaria.
- Un periodo transitorio per consentire l’iscrizione ai professionisti già attivi, attraverso la presentazione di apposita domanda entro il 31 marzo 2025.
Si attende inoltre l’emanazione di decreti attuativi:
- del Ministero della Giustizia → per definire struttura, funzionamento e governance degli ordini e albi;
- del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) → per il riconoscimento dei titoli, anche esteri.
Nel consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025 il Governo ha dato la prima approvazione a un disegno di legge proposto dal ministro della giustizia in materia (v. sotto i dettagli)
Fino all’operatività degli albi, i professionisti potevano continuare a esercitare, purché avessero presentato domanda nei termini.
Con la conversione in legge del DL 117 2025 sono state previste alcune novità e la proroga per le domande di iscrizione.
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1) La proroga delle domande al 31 marzo 2026
L’art. 6, comma 9 del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha introdotto due importanti modifiche al regime transitorio:
- Proroga del termine per la presentazione della domanda di iscrizione agli albi dal 31 marzo 2025 al 31 marzo 2026.
- Soppressione della clausola che faceva decorrere l’efficacia “dalla data di entrata in vigore della legge”.
Inoltre, è stato espressamente previsto che:
«Resta ferma, fino alla prima formazione dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, la possibilità di esercitare le professioni di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo».
In sostanza, fino alla piena operatività dell’albo, tutti i professionisti, anche non ancora iscritti, possono continuare a svolgere la propria attività senza incorrere in decadenze.
In sede di prima applicazione, il Presidente del Tribunale dovrà nominare un commissario incaricato di formare gli albi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale;
I professionisti avranno poi 90 giorni dalla nomina del commissario per presentare la domanda di iscrizione.
Finché i decreti non verranno adottati, il sistema transitorio rimane pienamente valido e operativo.
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2) Disegno di legge
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare e con procedura d’urgenza, un disegno di legge che introduce modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di disciplina delle professioni pedagogiche ed educative.
Il testo interviene sulla legge istitutiva dell’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative per consentire la piena operatività dell’Albo. Definisce chiaramente i titoli di accesso e le mansioni di educatore socio-pedagogico ed educatore dei servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni), prevedendo per quest’ultimo l’equiparazione per l’esercizio delle funzioni socio-pedagogiche.
Vengono disciplinati gli ordini su base regionale, gli organi e le procedure per le elezioni e l’azione disciplinare. Con norma transitoria si prevede un percorso formativo integrativo per gli educatori dei servizi per l’infanzia con laurea L-19 e almeno un triennio di esperienza.
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