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SGRAVI IMPRESE MARITTIME UE E SEE: ISTRUZIONI INPS

Sgravi imprese marittime UE e SEE: istruzioni INPS

Istruzioni INPS aggiornate sulle agevolazioni fiscali e contributive per il settore marittimo ampliate alle navi battenti bandiere UE e SEE. Nuovi codici Uniemens

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stata pubblicata il 25 settembre 2025 la circolare  INPS n, 129   con l'aggiornamento delle istruzioni sulle agevolazioni fiscali e contributive per il settore marittimo  autorizzate dalla Commissione europea. 

Con l’art. 41 del DL 144/2022 queste agevolazioni sono state estese anche a navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera di tali Stati. 

Gli oneri finanziari sono stimati in circa 14,5 milioni nel 2022, 20,3 nel 2023 e 19,1 annui dal 2024. Ecco le principali indicazioni  per i datori di lavoro 

1) Esonero contributi previdenziali per navi UE/SEE

Come anticipato, il decreto ha  esteso l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali anche alle imprese di navigazione residenti o con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi UE/SEE. In sintesi:

  • Possono accedere imprese italiane e straniere con sede stabile in Italia.
  • L’esonero vale per navi UE/SEE o battenti bandiera UE/SEE usate in trasporto marittimo o attività assimilate (es. rimorchio, posacavi, draghe, navi di ricerca). Le navi devono essere iscritte in un elenco ministeriale.
  • Sono richiesti il rispetto delle norme su equipaggi, contratti di arruolamento, cabotaggio e contratti collettivi.
  • L’esonero vale per i marittimi per i quali è previsto l’obbligo di contributi in Italia, secondo il Reg. UE n. 883/2004.
  • Per i marittimi italiani e UE residenti in Italia si applica il CCNL del settore armatoriale. L’esonero copre anche periodi di riposo a terra nei casi di continuità del rapporto di lavoro.
  • Sono inclusi nell’esonero contributi IVS, NASpI, malattia, maternità, TFR, ecc.
  • È escluso dall’esonero il contributo al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (Solimare).
  • L’esonero decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione dell’annotazione della nave nell’elenchi.
  • Gli aiuti sono conformi agli orientamenti UE: il massimo beneficio previsto è l’azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi sociali.

2) Costituzione posizione e istruzioni Uniemens

Le imprese devono aprire una matricola contributiva per ogni nave annotata. La sede INPS competente dipende dalla sede legale (per imprese italiane) o dalla sede stabile in Italia (per imprese estere). Alla posizione viene attribuito un codice autorizzazione speciale (“8Z”). Per i marittimi in continuità di rapporto (CRL) è prevista una posizione aggiuntiva con codice “3L”.

I datori di lavoro devono continuare a dichiarare i marittimi per i quali spetta l’esonero nei flussi Uniemens, compilando:

l’elemento <Imponibile> (retribuzione imponibile previdenziale);

l’elemento <Contributo> (contributi calcolati sulla retribuzione).

I marittimi devono essere indicati con codici specifici nel campo <Tipo lavoratore>:

PM → personale di coperta (previdenza marinara, legge 413/1984);

P1 → personale di macchina e radiotelegrafico;

EM → personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro (CRL).

Esposizione del beneficio (esonero contributivo)

  • Per applicare l’esonero previsto dall’art. 6-ter DL 457/1997, dal mese successivo alla pubblicazione della circolare, occorre valorizzare in <DatiRetributivi>/<InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:
  • <CodiceCausale> → “EMIM” (esonero marittimi imbarcati su navi UE/SEE annotate nell’elenco ministeriale);
  • <IdentMotivoUtilizzoCausale> → “N”;
  • <AnnoMeseRif> → mese di riferimento del conguaglio;
  • <BaseRif> → retribuzione imponibile del mese (solo per arretrati);
  • <ImportoAnnoMeseRif> → importo effettivamente conguagliato.

I dati trasmessi vengono riportati dall’INPS nei DM2013 virtuali con due nuovi codici:

R901 → esonero contributivo marittimi;

R902 → arretrati di esonero.

Gestione degli arretrati

La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere compilata per ogni mese di arretrato.

L’esposizione retroattiva riguarda il periodo dicembre 2023 – settembre 2025.

Tali arretrati possono essere dichiarati solo nei flussi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.

Differimento per le imprese di navigazione

Le imprese che usufruiscono del differimento di cui all’art. 11 della legge 413/1984 hanno una finestra diversa:

possono esporre gli arretrati riferiti ai mesi passati direttamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2025.

In sintesi: il datore di lavoro deve dichiarare normalmente imponibile e contributi, ma aggiungere i nuovi codici Uniemens che permettono di segnalare l’esonero, distinguendo competenze correnti e arretrati, con regole precise su tempi e modalità.

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Fonte immagine: Foto di Anne and Saturnino Miranda da Pixabay
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