Il CONI, il 23 febbraio 2024, aveva proposto alcuni quesiti interpretativi alle Entrate relativamente alla applicazione delle nuove norme introdotte dal Decreto legislativo n 36/2021.
A tale proposito l'Agenzia ha replicato dando particolare attenzione ai lavoratori autonomi dello sport in regime forfettario.
In sintesi, con un interpello e con consulenza giuridica, le Entrate hanno evidenziato, che:
- per l'esenzione fino a 15.000 euro: i compensi da lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono reddito imponibile fino a questa soglia.
- per la base imponibile nel forfettario: per i contribuenti che applicano il regime agevolato, il coefficiente di redditività previsto dalla legge 190/2014 si applica solo sulla quota dei compensi eccedente i 15.000 euro.
- per le cause ostative al regime forfettario: ai fini della verifica per il 2024, rilevano soltanto i rapporti di lavoro sportivo avviati dal 1° luglio 2023. I compensi percepiti prima di tale data, qualificati come redditi diversi ex art. 67 TUIR, non precludono l’accesso al regime.
- per i premi sportivi: i premi erogati agli atleti in relazione ai risultati conseguiti vanno tassati secondo la natura del rapporto (autonomo o subordinato). Diversamente, i premi corrisposti alle società sportive non rappresentano reddito imponibile per gli atleti.
Inoltre veniva posto un quesito sull'IRAP e l’applicazione del secondo periodo del citato art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, che recita: “tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile” IRAP in capo alla società o associazione sportiva.
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