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DICHIARAZIONE TARDIVA: IL DOCUMENTO DELLA AIDC CONTRADDICE L'ADE

Dichiarazione tardiva: il documento della AIDC contraddice l'Ade

Per l'Agenzia la dichiarazione integrativa è permessa solo se le fatture sono registrate tempestivamente, dissentono i Commercialisti

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Il Documento n 6/2025 dell'AIDC Associazione dei commercialisti, evidenzia che non è condivisibile la posizione delll’Agenzia delle Entrate in relazione alla preclusione della facoltà di presentare una dichiarazione integrativa, nel caso di tardiva registrazione delle fatture passive. 

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1) Dichiarazione tardiva: il documento della AIDC contraddice l'Ade

Il tema della detrazione IVA e della possibilità di recuperarla tramite dichiarazione integrativa è attuale e genera disaccordo tra professionisti e Agenzia delle Entrate.

Due risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate la  n. 479/2023 e la recente n. 115/2025 hanno mostrato un’interpretazione molto restrittiva che ha suscitato la netta reazione dei commercialisti.

La questione riguarda un punto cruciale per imprese e professionisti: la tempestiva registrazione delle fatture. 

Ci si domanda se basti aver ricevuto e posseduto la fattura per esercitare la detrazione oppure se la mancata annotazione nei termini comporta la perdita definitiva del diritto. 

Il dibattito tra Agenzia delle Entrate e commercialisti non è solo tecnico, ma tocca la quotidianità di imprese e professionisti.

In attesa di ulteriori chiarimenti, i contribuenti devono valutare attentamente come comportarsi, considerando che la dichiarazione integrativa IVA è uno strumento controverso e centrale per la gestione del diritto alla detrazione.

2) Dichiarazione tardiva per il ritardo nelle fatture: la posizione delle Entrate

Come specifica anche il documento, secondo l’Agenzia, il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato solo se la fattura passiva è stata ricevuta e registrata entro i termini di legge. In caso contrario, non è ammesso il recupero tramite dichiarazione integrativa.

La logica è quella di garantire:

  • certezza documentale,
  • tracciabilità dei controlli,
  • rispetto formale degli adempimenti.

Per le Entrate, quindi, la tardiva registrazione equivale alla decadenza definitiva del diritto, anche se il contribuente possiede la fattura e l’operazione è inerente all’attività.

3) Dichiarazione tardiva per il ritardo nelle fatture: la posizione dei Commercialisti

I professionisti dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) hanno pubblicato il Documento critico n. 6/2025 sostenendo che l’interpretazione delle Entrate è in contrasto con la normativa IVA e con la giurisprudenza europea.

Le loro principali argomentazioni:

  • i requisiti sostanziali (soggettività passiva, inerenza degli acquisti e afferenza con operazioni imponibili) prevalgono sugli adempimenti formali;
  • la registrazione tardiva è solo una violazione formale, sanzionabile ma non idonea a far perdere il diritto;
  • il principio di neutralità IVA richiede che la detrazione sia garantita quando gli obblighi sostanziali sono rispettati.

AIDC, a supporto della propria posizione, richiama numerose pronunce della Corte di Giustizia UE (cause Ecotrade, Equoland, Idexx, Astone, Unitel) che confermano la detrazione non può essere negata per omissioni formali, salvo casi di frode o evasione.

Anche la Corte di Cassazione si è espressa in più occasioni nello stesso senso statuendo che la tardiva registrazione non annulla il diritto, pur restando sanzionabile come violazione contabile.

Inoltre, la stessa Agenzia, con la circolare 1/E del 2018, non aveva mai subordinato il diritto alla detrazione alla registrazione tempestiva della fattura, ma solo al possesso del documento.

Si attendono chiarimenti ufficiali per risolvere la "controversia" da parte delle Entrate.

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