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CODICE DEONTOLOGICO FORENSE IN GU: IN VIGORE DAL 1 NOVEMBRE

Codice deontologico forense in GU: In vigore dal 1 novembre

Si rafforzano la riservatezza, l’imparzialità e la correttezza nell’attività professionale dell’avvocato. Il testo aggiornato del Codice.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha reso note le modifiche al Codice deontologico forense, approvate con delibera n. 636 del 21 marzo 2024. 

Gli interventi riguardano gli artt. 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis, nonché la titolazione del Titolo IV. Si tratta di novità di rilievo, che rafforzano la riservatezza, l’imparzialità e la correttezza in tutti gli ambiti di attività professionale dell’avvocato.

Scarica qui il testo del codice in vigore

In attesa dell'aggiornamento del sito CNF , Qui le modifiche apportate nel documento dell'Ordine di Milano  

1) Corrispondenza riservata e dovere di verità

Il nuovo art. 48, comma 3, chiarisce che l’avvocato non può consegnare al cliente la corrispondenza riservata intercorsa tra colleghi, comprese proposte transattive e risposte, salvo trasmetterla al collega subentrante in caso di cessazione del mandato.

L’art. 50, comma 6, introduce un ulteriore presidio di trasparenza: nelle istanze o richieste relative al medesimo fatto, il difensore deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto conosciuti.


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2) Testimonianza e tutela del minore

Con la modifica all’art. 51, l’avvocato è espressamente tenuto ad astenersi dal deporre su colloqui riservati con colleghi e sulla corrispondenza confidenziale.

Grande attenzione è posta alla tutela dei minori: l’art. 56, nei nuovi commi 1 e 1-bis, stabilisce che, salvo la nomina a curatore speciale, l’avvocato non possa ascoltare un minore senza il consenso dei genitori (in assenza di conflitto di interessi), adottando sempre modalità rispettose del preminente interesse del minore.

3) Arbitrato mediazione e negoziazione assistita

Le modifiche all’art. 61 disciplinano in modo più stringente i casi in cui un avvocato non può accettare la nomina ad arbitro, in presenza di rapporti professionali o associativi con i difensori delle parti negli ultimi due anni.

 Viene inoltre rafforzato l’obbligo di comunicare circostanze che possano incidere sull’indipendenza e di rendere dichiarazioni leali ex art. 813 c.p.c.

In materia di mediazione (art. 62), si amplia il divieto di assunzione dell’incarico in caso di rapporti professionali non occasionali con i difensori delle parti, includendo soci, associati e professionisti operanti nello stesso studio.

Particolarmente innovativo è il nuovo art. 62-bis dedicato alla negoziazione assistita. L’avvocato deve mantenere lealtà e riservatezza, non influenzare i testimoni con pressioni indebite e non impugnare un accordo a cui ha partecipato, salvo giustificati motivi. 

Le violazioni comportano sanzioni disciplinari che vanno dalla censura alla sospensione fino a sei mesi.

Infine,  il Titolo IV del Codice cambia denominazione, da “Doveri dell’avvocato nel processo” a “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”, proprio per riflette l’ampliamento dell’ambito deontologico in questi ambiti.

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