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CESSIONI QUOTE DI STUDIO: NOVITÀ NEL DL FISCALE

Cessioni quote di Studio: novità nel DL fiscale

Vediamo le novità per le cessioni di quote dello studio in vigore dal 18 giugno a seguito del DL Fiscale

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Il DL n 84/2025  noto come DL fiscale contiene novità anche per le cessioni di quote di studio, vediamole.

1) Cessioni quote di Studio tra i redditi diversi

L’articolo 1 del DL n 84/2025 in pratica riscrive il regime fiscale delle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 192 del 2024 Decreto Irpef-Ires.

Il primo decreto inerente la Riforma Fiscale aveva fatto rientrate le plusvalenze da cessione di partecipazioni negli studi, nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 con l’applicazione del regime della tassazione separata. 

Il nuovo decreto fiscale, con effetto retroattivo al 2024, prevede che le cessioni di partecipazioni in società e associazioni artistiche e professionali generino plusvalenze tassabili come redditi diversi.

Viene in particolare stabilito che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di:

  • associazioni professionali professionali;
  • società semplici tra professionisti;
  • STP;
  • altre società perl’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico;

costituiscono redditi diversi.

Viene chiarito che la cessione di tali partecipazioni non si considera effettuata in relazione all’attività artistica o professionale.

Allo stesso tempo si modifica il Tuir ricomprendendo le partecipazioni detenute nelle associazioni professionali tra quelle la cui cessione a titolo oneroso dà origine a redditi diversi, pertanto tali plusvalenze sarebbero quindi soggette all’imposta sostitutiva del 26% – tramite un’ulteriore modifica prevista dal DL fiscale, dall’art. 17 comma 1 lett. g-ter) del TUIR.

Attenzione al fatto che le richiamate modifiche relative all’apparato delle aggregazioni professionali trovano applicazione per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024

Occorre evidenziare che la novità era stata suggerita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in un documento del 31 gennaio 2025, il consiglio ha espresso soddisfazione per questo traguardo.

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