Con la Risposta n 156 del 16 giugno le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sulla realizzazione un impianto agrivoltaico – e applicazione del Reverse charge – Articolo 17, sesto comma, lettera a–ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
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1) Impianto agrivoltaico: perchè-non-è-possibile-il-reverse-charge
Una ditta individuale agricola, ha presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per chiarire se sia applicabile il meccanismo dell’inversione contabile IVA o reverse charge, previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter del DPR 633/1972, alle operazioni di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici destinati ad utilizzo agrivoltaico avanzato.
Si chiede se il medesimo trattamento IVA già riconosciuto a impianti fotovoltaici totalmente integrati su serre (per i quali ha già beneficiato del reverse charge) possa essere esteso anche a impianti agrivoltaici:
- installati in ambito agricolo con finalità agrivoltaica, dove il suolo è destinato sia a coltivazione sia a produzione fotovoltaica (pannelli installati su strutture rialzate a circa 3 metri da terra);
- installati su terreno agricolo, ma non integrati ad edifici e non assimilabili a impianti a terra funzionali a edifici, quindi potenzialmente fuori dall'ambito oggettivo del reverse charge.
L’obiettivo è verificare se l’operazione possa beneficiare dell’esenzione IVA in fase di fatturazione attiva tramite reverse charge, in analogia con l’interpretazione estensiva già adottata per alcune tipologie di impianti fotovoltaici in ambito agricolo.
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2) No al reverse charge per impianto agrivoltaico, risposta ADE
L’Agenzia delle Entrate nega l’applicabilità del meccanismo del reverse charge IVA alle operazioni di installazione di impianti agrivoltaici avanzati su terreno agricolo, per i seguenti motivi:
- secondo la normativa e la prassi (circolari 14/E e 37/E del 2015), il reverse charge si applica solo a prestazioni relative a “edifici”, intesi come:
- fabbricati abitativi e strumentali,
- parti di edifici (es. locali, tetti),
- pertinenze non autonomamente accatastate.
Il terreno agricolo, spiega l'ADE, non è un edificio né una sua pertinenza
Gli impianti agrivoltaici:
- sono installati su terreni agricoli, non su edifici;
- non sono funzionali a un fabbricato;
- non possono essere assimilati ad impianti integrati (come quelli su serre o tetti).
Pertanto, non rientrano nel campo oggettivo dell’art. 17, lett. a-ter.
Sono esclusi anche gli impianti: installati su lastrici solari o aree di pertinenza accatastati autonomamente (es. cat. D/1 o D/10).
Per l'agenzia l’impianto agrivoltaico su terreno agricolo, non essendo parte o pertinenza di un edificio, non beneficia del reverse charge, sarà quindi applicabile l’IVA in modalità ordinaria.
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