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INDENNITÀ DISCONTINUITÀ SPETTACOLO IDIS 2026: AL VIA LE DOMANDE

Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2026: al via le domande

IDIS requisiti, importo, scadenze e modalità di richiesta. Nel 2026 soglia di reddito piu alta e deroga giornate per gli attori. Aperta la piattaforma delle domande

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Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico.  INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le istruzioni operative.

Nella legge di bilancio 2026 (LEGGE 199/2025 pubblicata il 30.12.2025) sono state introdotte alcune modifiche  che ampliano i requisiti di accesso.

In particolare:

  •    sale da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, 
  •     Si introduce una deroga alla richiesta di 51 giornate di contribuzione, SOLO per attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito  minimo contributivo diventa di:
    •  almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente  oppure 
    •  almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti.

Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS,  ALAS, NasPI).

Domande IDIS 2026

Con il messaggio 154  del 16 gennaio INPS ha comunicato le istruzioni aggiornate e l'apertura della piattaforma per le domande 2026.

Vediamo tutti i dettagli nei paragrafi seguenti.



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1) Chi ha diritto all’IDIS

Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:

  • Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
    • Operatori cabine sale cinematografiche
    • Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
    • Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
    • Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
    • Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
  • Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità

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2) IDIS le condizioni di accesso

Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti, aggiornati al 1 gennaio 2026

RequisitoCondizione
CittadinanzaEssere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia
ResidenzaEssere residente in Italia da almeno 1 anno
Reddito complessivo IRPEFNon superiore a 35.000 euro nell’anno d’imposta precedente
Contribuzione FPLSAlmeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS  
Dal 2026 per attori cinematografici o di audiovisivi sono sufficienti 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente o 30 complessive nei due anni precedenti la domanda
Prevalenza reddito da attività FPLSIl reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS
Contratti a tempo indeterminatoNon aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità)
PensioneNon essere titolare di trattamento pensionistico diretto

3) IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità

L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.

Esempio:

Giornate FPLS nel 2024: 100

Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati

La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.

L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.

CUMULABILITA'

L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:

  • NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
  • Indennità di maternità, malattia, infortunio
  • CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
  • Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)

È compatibile con cariche elettive purché  prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.

4) Come presentare la domanda IDIS



Dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • eIDAS.

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

Resta fermo che  l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.



5) Contribuzione per IDIS e regime fiscale

Tipo di contribuenteContributo
Datori di lavoro / committenti1% dell’imponibile previdenziale
Lavoratori FPLS (eccedenze massimale)0,5% di solidarietà
Subordinati a TD (dal 2024)+1,10% addizionale (L. 92/2012)
Lavoratori autonomiDal 2024 **non versano più** il contributo ALAS

Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:

  • ai fini pensionistici
  • per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
  • fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971

Regime fiscale

L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:

  • Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
  • Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)

L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.

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