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IMPATRIATI: OK AL RIMBORSO ANCHE SENZA RICHIESTA AL DATORE

Impatriati: ok al rimborso anche senza richiesta al datore

Nuova conferma dalla Cassazione nell'ordinanza 15234 del 7 giugno 2025: omissioni formali non pregiudicano l'accesso al regime

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La Corte di Cassazione torna a favore del contribuente sul regime agevolato per i lavoratori impatriati, con l’ordinanza n. 15234/2025 depositata il 7 giugno. Anche in assenza di una formale richiesta al datore di lavoro, resta possibile accedere al beneficio fiscale previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, mediante dichiarazione dei redditi o istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73.

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1) Il caso: agevolazione fruita in dichiarazione, contestata dal Fisco

La controversia riguardava un cittadino statunitense trasferitosi in Italia nel 2018 per lavorare come quadro. Egli aveva applicato autonomamente l’agevolazione in dichiarazione, ma l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’assenza di opzione esplicita nei termini indicati dal provvedimento del 31 marzo 2017.

Tuttavia, già in secondo grado (C.T. Reg. Aosta n. 28/2022), si era riconosciuto che il citato provvedimento si riferiva ai “contro-esodati” della L. 238/2010, non ai nuovi impatriati post-2015.

La posizione della Cassazione

La Cassazione ha confermato la possibilità di accedere all’agevolazione anche senza richiesta scritta al datore, valorizzando il fatto che la normativa non prevede una decadenza per omissioni formali. Viene richiamata anche la circ. 14/E/2012, secondo cui è legittima la richiesta di rimborso anche in via residuale.

La Corte afferma implicitamente che questo principio si applica anche alla disciplina ordinaria dell’art. 16, nella versione precedente al 29 aprile 2019.

 In particolare, evidenzia che l’art. 3 del DM attuativo del 2016 collega la decadenza solo al mancato mantenimento della residenza per due anni, non al mancato rispetto delle prassi dell’Agenzia.

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2) La conferma del precedente arresto 2024

La nuova ordinanza si allinea alla precedente n. 34655/2024, che aveva già legittimato il rimborso per i lavoratori in possesso dei requisiti sostanziali, anche senza domanda preventiva al datore. Tuttavia, la nuova sentenza chiarisce meglio che il divieto di rimborso previsto dal comma 5-ter dell’art. 16 riguarda solo fattispecie particolari (cittadini italiani non iscritti all’AIRE), evitando interpretazioni estensive.

La giurisprudenza di legittimità, pur tra incertezze applicative, converge  quindi su un principio chiave: il regime degli impatriati è riconosciuto a chi possiede i requisiti previsti anno per anno, anche senza istanza al datore, attraverso la dichiarazione o una richiesta diretta di rimborso

. Le forme non prevalgono sulla sostanza, e ciò rafforza le tutele per i lavoratori rientrati in Italia.


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