×

E Book

Iva in agricoltura | eBook 2026

19,90€ + IVA

IN SCONTO 20,90

E Book

La Busta paga 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Regime forfettario | Pacchetto eBook 2026

33,90€ + IVA

IN SCONTO 39,80
HOME

/

LAVORO

/

REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2026

/

IMPATRIATI: OK AL RIMBORSO ANCHE SENZA RICHIESTA AL DATORE

Impatriati: ok al rimborso anche senza richiesta al datore

Nuova conferma dalla Cassazione nell'ordinanza 15234 del 7 giugno 2025: omissioni formali non pregiudicano l'accesso al regime

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione torna a favore del contribuente sul regime agevolato per i lavoratori impatriati, con l’ordinanza n. 15234/2025 depositata il 7 giugno. Anche in assenza di una formale richiesta al datore di lavoro, resta possibile accedere al beneficio fiscale previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, mediante dichiarazione dei redditi o istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73.

1) Il caso: agevolazione fruita in dichiarazione, contestata dal Fisco

La controversia riguardava un cittadino statunitense trasferitosi in Italia nel 2018 per lavorare come quadro. Egli aveva applicato autonomamente l’agevolazione in dichiarazione, ma l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’assenza di opzione esplicita nei termini indicati dal provvedimento del 31 marzo 2017.

Tuttavia, già in secondo grado (C.T. Reg. Aosta n. 28/2022), si era riconosciuto che il citato provvedimento si riferiva ai “contro-esodati” della L. 238/2010, non ai nuovi impatriati post-2015.

La posizione della Cassazione

La Cassazione ha confermato la possibilità di accedere all’agevolazione anche senza richiesta scritta al datore, valorizzando il fatto che la normativa non prevede una decadenza per omissioni formali. Viene richiamata anche la circ. 14/E/2012, secondo cui è legittima la richiesta di rimborso anche in via residuale.

La Corte afferma implicitamente che questo principio si applica anche alla disciplina ordinaria dell’art. 16, nella versione precedente al 29 aprile 2019.

 In particolare, evidenzia che l’art. 3 del DM attuativo del 2016 collega la decadenza solo al mancato mantenimento della residenza per due anni, non al mancato rispetto delle prassi dell’Agenzia.

2) La conferma del precedente arresto 2024

La nuova ordinanza si allinea alla precedente n. 34655/2024, che aveva già legittimato il rimborso per i lavoratori in possesso dei requisiti sostanziali, anche senza domanda preventiva al datore. Tuttavia, la nuova sentenza chiarisce meglio che il divieto di rimborso previsto dal comma 5-ter dell’art. 16 riguarda solo fattispecie particolari (cittadini italiani non iscritti all’AIRE), evitando interpretazioni estensive.

La giurisprudenza di legittimità, pur tra incertezze applicative, converge  quindi su un principio chiave: il regime degli impatriati è riconosciuto a chi possiede i requisiti previsti anno per anno, anche senza istanza al datore, attraverso la dichiarazione o una richiesta diretta di rimborso

. Le forme non prevalgono sulla sostanza, e ciò rafforza le tutele per i lavoratori rientrati in Italia.


La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REGIMI IMPATRIATI E LAVORO ESTERO 2026 · 06/02/2026 Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e AIRE: il testo della legge in GU

Nuove regole per italiani e imprese all’estero: cosa cambia su cittadinanza, anagrafe, passaporti e documenti con la Legge n. 11/2026 pubblicata in GU

Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e AIRE: il testo della legge in GU

Nuove regole per italiani e imprese all’estero: cosa cambia su cittadinanza, anagrafe, passaporti e documenti con la Legge n. 11/2026 pubblicata in GU

Ricercatori: le novità 2026 che favoriscono le assunzioni

Decreto Pnrr e legge di Bilancio 2026: maggiori opportunità di lavoro per i ricercatori negli atenei

Frontalieri Svizzera: ratificato l'accordo Regole in vigore

In Gazzetta la legge 217 di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera del 2023

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.