Con il Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti rilevanti sul calcolo del limite massimo del contributo di solidarietà straordinario previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per le imprese operanti nel settore energetico. Il focus riguarda in particolare la determinazione del patrimonio netto 2021 e il trattamento dei derivati valutati al fair value.
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1) Cos'è il contributo di solidarietà 2023 per le imprese energetiche
Il contributo straordinario è stato introdotto dalla Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 115–119, con l'obiettivo di intercettare gli extraprofitti generati da alcune imprese energetiche in un contesto di tensioni geopolitiche e aumento dei prezzi delle materie prime.
Il comma 116 stabilisce che il contributo si applica sulla parte del reddito imponibile IRES 2022 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi IRES dei quattro anni precedenti (2018–2021). Il calcolo va effettuato sulla base del rigo RF63 del modello Redditi SC.
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2) Il limite del 25% sul patrimonio netto: chiarimenti operativi
L’importo teorico del contributo, calcolato applicando un’aliquota del 50%, non può superare il 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (di norma, il bilancio 2021).
Secondo l’Agenzia, le variazioni positive di fair value dei derivati speculativi confluite nell’utile 2021 sono rilevanti ai fini del calcolo del cap. Infatti, non trattandosi di componenti temporanee, rappresentano extraprofitti coerenti con la ratio del contributo.
Diversamente, le riserve di cash flow hedge (CFH), generate da derivati per i quali è stato applicato l’hedge accounting, sono irrilevanti. Queste riserve rappresentano componenti temporanee e non disponibili, in quanto verranno riclassificate a conto economico solo al momento della realizzazione dei flussi finanziari.
La Risposta n. 339/2023 aveva già escluso la rilevanza di tali riserve nel computo del patrimonio netto ai fini del contributo.
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3) Cosa cambia dopo il Principio di diritto n. 5/2025
Il nuovo principio chiarisce in modo definitivo che la quota di utile 2021 relativa ai derivati speculativi, valutati al fair value senza hedge accounting, concorre alla formazione del patrimonio netto rilevante. Quindi, se tali derivati hanno generato plusvalenze, queste andranno incluse nel valore da cui si calcola il tetto massimo del 25%.
La novità sta nel riconoscimento esplicito della natura "non temporanea" di questi componenti, rafforzando l'idea che solo le componenti effettive e disponibili del patrimonio netto debbano limitare il contributo. È una conferma dell’orientamento già espresso, ma con un focus operativo sul bilancio 2021.
Le imprese obbligate devono rivedere il bilancio 2021 verificando:
- Se vi siano derivati valutati al fair value in assenza di hedge accounting;
- Se tali variazioni abbiano inciso positivamente sull’utile d’esercizio;
- Se il patrimonio netto risultante sia stato correttamente computato nel limite del contributo.