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SCAMBIO E CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Scambio e conferimento di partecipazioni

La riforma della disciplina relativa ai conferimenti di partecipazioni spazza via il realizzo controllato?

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Il presente contributo esordisce con un titolo che sembra uno di quelli sensazionalistici che spesso ritroviamo nei post pubblicitari che circolano nel web. Tuttavia, la sua funzione non è quella di un mero “clickbait”, volendo, comunque, stimolare una riflessione nei lettori più attenti.

Siamo soliti ricordare come i conferimenti domestici siano generalmente disciplinati dall’articolo 177, commi 2 e 2 bis, del Tuir. Diversamente, i conferimenti intracomunitari rientrano nell’alveo del successivo articolo 178. 

Si rileva che i conferimenti intracomunitari hanno una marcia in più rispetto ai conferimenti domestici in quanto offrono al conferente un regime di vera e propria neutralità fiscale e non un regime di realizzo controllato.

Che l’articolo 178 sia precluso alle operazioni domestiche lo si coglie immediatamente dalla rubrica dell’articolo che così recita: “Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi”.

Ogni dubbio era, inoltre, fugato dal testo della norma la quale, alla lettera e), limitava l’ambito applicativo “…alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile ovvero incrementi la percentuale di controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, [N.d.r.: la sottolineatura è nostra] attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento…”.

La lettera della norma non lasciava spazio a dubbi.

La novità però è rappresentata dal fatto che l’articolo 17, comma 1 lettera d), del Dlgs n. 192/2024 stabilisce tra l’altro che “all'articolo 178, comma 1, lettera e), … dopo la parola «Comunità» sono inserite le seguenti: «anche se»”.

Rileggiamo a questo punto la norma con evidenziata l’aggiunta di nostro interesse.

La norma trova applicazione “…alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile ovvero incrementi la percentuale di controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità anche se diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle [N.d.r.: la sottolineatura è nostra] ricevute in permuta o conferimento…”.

Ebbene...leggi l'intero articolo di Ennio Vial su Blastonline.it

 

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