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DDL DELEGA EUROPEA 2024: NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO

DDL delega europea 2024: novità in tema di lavoro

E' in corso la discussione del disegno di legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive UE. Numerosi i profili di intervento in materia di lavoro

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 E iniziato ieri  in Commissione lavoro alla Camera l'esame del testo del disegno di legge di delegazione europea per il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale alle direttive dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. 

Il  disegno di legge (C 2280)   già approvato dall'aula del  Senato,  contiene prevede interventi in diverse materie. Nello specifico  si tratta di modifiche negli ambiti seguenti:

  Recepimento di Direttive Europee:

        Contratti di credito ai consumatori (Art. 4).

        Definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (Art. 5).

        Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (Art. 6).

        Designazione di stabilimenti per l'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 7).

        Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Art. 8).

        Tutela penale dell'ambiente (Art. 9).

        Emissioni industriali e discariche di rifiuti (Art. 10).

        Condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Art. 11).

        Qualità dell'aria ambiente (Art. 12).

        Mercati pubblici dei capitali e strutture con azioni a voto plurimo (Art. 13).

        Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Art. 14).

        Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le banche (Art. 15).

        Poteri di vigilanza, sanzioni, rischi ambientali, sociali e di governance (Art. 16).

    Adeguamento a Regolamenti Europei:

        Ripristino della natura (Art. 18).

        Ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 19).

        Condizioni per esercitare l'attività di trasportatore su strada (Art. 20).

        Obbligazioni verdi europee e informativa volontaria per le obbligazioni ecosostenibili (Art. 21).

        Punto di accesso unico europeo per informazioni su servizi finanziari e mercati dei capitali (Art. 22).

        Disciplina di regolamento e prestazione di servizi transfrontalieri per i depositari centrali di titoli (Art. 23).

        Sicurezza generale dei prodotti (Art. 24).

        Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Art. 25).

    Altre Materie:

        Disciplina sanzionatoria per violazioni di atti normativi dell'Unione europea (Art. 2).

        Istituzione di un tavolo tecnico per la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Art. 3).

        Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Art. 17).

 Vediamo in particolare , sulla base del resoconto della Commissione lavoro della Camera,   i  princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento  di direttive comunitarie relative a:

  1. miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. 
  2. normativa sui rischi di esposizione dei lavoratori all'amianto
  3.  norme riguardanti gli  organismi per la parità di trattamento per l'accesso alla sicurezza sociale e di pari opportunità tra i sessi
  4.  nuova procedura di rilascio di un permesso unico di lavoro nella UE  per i cittadini di paesi terzi.

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1) Legge delega europea: lavoro mediante piattaforme digitali

La direttiva UE vigente  è intesa, mediante la definizione di diritti minimi, a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell'Unione europea.  Il termine per il recepimento della  direttiva è posto al 2 dicembre 2026. E' previsto che il recepimento sia affidato, da parte dello Stato membro, alle parti sociali.

I  princìpi e criteri specifici prevedono di:

 a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della suddetta direttiva (UE) 2024/2831;

b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alla definizione posta dalla citata direttiva (UE) 2024/2831;

 c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione contrattuale (o occupazionale) delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

 d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

 e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

 f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, nonché, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di   sistemi decisionali automatizzati; 

g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare lo svolgimento sia della valutazione dell'impatto delle decisioni individuali, prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati, sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali sia del cosiddetto riesame umano delle medesime decisioni; 

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche  contro la violenza e le molestie;

 i) individuare e regolamentare, le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti alla disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali.

2) Legge delega europea: Protezione dai rischi di esposizione all'amianto

Tra le materie  di ambito giuslavoristico  da adeguare  spicca anche protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro. L'aggiornamento normativo europeo  è stato operato sulla base dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnologica; si è inteso ridefinire un livello uniforme di prescrizioni minime, volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza e a ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea. Le novelle riguardano, tra gli altri :

  • i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto e le relative modalità di misurazione, 
  • gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all'amianto, 
  • la procedura di individuazione – prima dell'esecuzione di lavori relativi a locali – dell'eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, 
  • la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto.

Il termine finale di recepimento della direttiva in commento è posto al 21 dicembre 2025, anche se, per il recepimento di alcune novelle, relative alla misurazione della concentrazione nell'aria di fibre di amianto e ai limiti massimi della concentrazione medesima, è posto il termine successivo del 21 dicembre 2029. 

Resta fermo che gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori (rispetto alla disciplina in oggetto).

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3) Legge delega europea: parità di trattamento tra le persone e i generi

Altro ambito di intervento è quello della direttiva (UE) 2024/1499 del 7 maggio 2024, che reca norme riguardanti  la parità di trattamento: 

  • tra le persone, in materia di occupazione e impiego  ,  indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale; 
  • e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e con riferimento all'accesso a beni e servizi.

 Il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026. 

Nello stesso ambito è da recepire la  direttiva (UE) 2024/1500 del 14 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di  impiego

La direttiva trae origine dalla proposta della Commissione europea COM(2022) 688 del 7 dicembre 2022, ed il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026.

4) Legge delega europea: permesso uNico di lavoro UE

La direttiva (UE) 2024/1233 ha sostituito direttiva 2011/98/UE  definendo una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Le modifiche principali operate dalla  nuova direttiva consistono nella ridefinizione di alcuni profili della procedura amministrativa relativa al permesso unico, nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso. 

Sono presenti infrne disposizioni relative alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri  che costituiscono invece una sostanziale conferma di quelle già poste dalla citata direttiva del 2011. 

Il termine per il recepimento delle modifiche normative  è posto al 21 maggio 2026.


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