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FONDO INTERESSI AGRICOLTURA: REGOLE PER LE DOMANDE

Fondo interessi agricoltura: regole per le domande

Domande di contributo sul Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari. AGEA a breve con le date per procedere

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Viene pubblicato in GU n 55 del 7 marzo il Decreto 30 dicembre 2024 del Ministero dell'agricoltura con Criteri e modalità per il riconoscimento del  contributo  del  Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.

In particolare, si tratta della concessione del contributo di cui all'art. 5 è condizionata all'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di  una  delibera di concessione di un finanziamento, da parte di  soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli articoli 13  e  64  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Il  finanziamento deve  avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.
Il  finanziamento  è comunque  erogato utilizzando, per la relativa quantificazione, i dati  relativi  al  tasso  riportato  nel contratto di  finanziamento,  firmato  dalle imprese beneficiarie.

Vediamo quali imprese possono beneficiare del sostegno.

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1) Fondo interessi agricoltura: beneficiari

Possono beneficiarie dei contributi le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura che alla  data della presentazione della domanda di cui all'art. 6

  • a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limitatamente alle  imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021;
  • b) risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attivita' ai sensi dell'art-4, paragrafo 5 del  regolamento  (UE)  n. 2021/2115 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
  • c) hanno sottoscritto una polizza  assicurativa  contro  i  danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli  impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi  e  vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
  • d)  non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione europea;
  • e) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario  con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il soggetto gestore è individuato  in AGEA,  Agenzia per  le erogazioni in agricoltura che emanerà le proprie istruzioni operative entro 20 giorni dalla pubblicazione  del presente provvedimento  in GU e quindi a decorrere dal 7 marzo.

Ageo inotre provvederà a predispone l'applicativo per la gestione della misura, alla definizione del modello di domanda, alla definizione termini  di  presentazione delle stesse, specificando gli  allegati obbligatori che devono corredarle Infine Agea esegui i controlli obbligatori di legge e quelli specifici per la misura,  effettua  il monitoraggio e  la rendicontazione di cui al successivo art. 8. 

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2) Fondo interessi agricoltura: qual è l'aiuto alle imprese

In dettaglio l'agevolazione a fronte della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento è concesso un contributo in  conto  interessi quantificato in  ragione  di  una percentuale pari,  al massimo,  al  50% del  tasso annuo nominale applicato dalla banca al  finanziamento. 

L'importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» di settore.
L'agevolazione è concessa al soggetto beneficiario nei limiti dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de  minimis» secondo i massimali specifici previsti per le imprese agricole e del  settore della pesca e dell'acquacoltura  e nei limiti di spesa  indicati all'art. 1,  comma  4  del  decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101.
Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica del soggetto gestore dell'ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente decreto
Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'importo richiesto superi  lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento. 

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