Sulle cessioni di trucioli e di segatura di legno si applica l’aliquota IVA del 10%, a prescindere dall’utilizzazione che ne sarà fatta dal cessionario.
La risposta all’istanza di interpello 18.12.2025, n. 315, esclude il contenuto della risoluzione 9.12.2024,n. 59/E, secondo cui, in materia di lettiere per animali a composizione vegetale, “non essendo riconducibili tra i prodotti indicati nella Parte II, II-bis e III della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, le relative cessioni devono … essere assoggettate ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria”.
Il contribuente aveva precisato che:
“- i trucioli e la segatura sono il prodotto della lavorazione che fanno le segherie per la produzione di perline ed è materiale totalmente privo di colla, solventi o altre sostanze nocive;
- acquista i cascami (o lo scarto) della pilatura delle assi di legno vergine (legno di conifera, principalmente abete);
- il processo produttivo prevede esclusivamente la depolverizzazione del prodotto e la separazione del truciolo e la segatura; tali prodotti grazie all’elevato potere assorbente e alla loro totale biodegradabilità, hanno diverse collocazioni sul mercato potendo essere potenzialmente impiegati nei settori industriali, dei servizi, commerciali, ma anche zootecnici”.
I trucioli possono essere venduti:
- a clienti che, previo trattamento degli stessi (ad es., mediante aggiunta di agglomerati atti a rendere il prodotto idoneo all’uso lettiera), producono, confezionano e vendono successivamente lettiere;
- - a clienti del settore agricolo, i quali usano il prodotto per diversi scopi, compreso il riempimento dei box/giacigli degli animali da loro allevati e dunque anche a uso lettiera.
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1) Trucioli di segatura con IVA al 10%
La risposta si richiama al parere reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo cui “il prodotto possa essere classificato … nell’ambito della voce 4401 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 4401 49 10: Legna da ardere in tondelli,ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: - Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: -- altri: -- Corteccia e rifiuti di produzione, cascami,scarti e residui”.
Sulla base di tale parere, la risposta all’istanza di interpello conclude affermando che:
- “il numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per le cessioni di “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)”;
- “con la sola esclusione dei pellet e delle forme simili non previsti dal citato n. 98), le cessioni di trucioli e segatura di legno sono soggette all’aliquota agevolata del 10%, indipendentemente dall’utilizzo che il cessionario farà del prodotto”.