Con l'ordinanza 2505 del 3 febbraio la Cassazione sancisce che, i comproprietari di un immobile rivenduto prima dei 5 anni, sono responsabili in solido per il pagamento della maggiore imposta che deriva dalla decadenza dall'agevolazione prima casa.
La Corte di Cassazione ha richiamato la normativa sull'agevolazione prima casa evidenziando le motivazioni di tale assunto. Vediamo i dettagli del caso di specie.
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1) Prima casa: responsabilità solidale per il recupero dell'agevolazione non spettante
La Cassazione con la Ordinanza n 2505/2025 specifica che per l'agevolazione prima casa vi è responsabilità solidale tra tutti i comproprietari
Il caso di specie riguardava i comproprietari di un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa.
Successivamente gli stessi, senza attendere il decorso dei 5 anni per beneficiare della agevolazione, hanno rivenduto l'immobile, senza comprarne un altro.
Secondo la Cassazione essi rispondono in solido della decadenza dall’agevolazione che ne consegue.
Le Entrate possono chiedere il recupero della maggiore imposta indifferentemente a ciascuno dei proprietari senza limitare la pretesa in una misura proporzionale rispetto alle quota di comproprietà acquistata con l’agevolazione e poi rivenduta.
Il ricorso in Cassazione era sorto da un avviso di accertamento notificato a una madre comproprietaria all’1% con il figlio intestatario del restante 99%. Entrambi avevano poi venduto la casa, senza ricomprarne un’altra.
Secondo la Nota 4 dell’articolo 1, Tariffa parte prima allegata al dpr 131/1986, testo unico della legge di registro, in caso di decadenza dall’agevolazione per rivendita prima dei cinque anni, il recupero della differenza d’imposta è aumentato di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza.
L’Agenzia delle Entrate aveva rivolto l'avviso di accertamento tanto al figlio quanto alla madre, che appunto ha lamentato di essere stata chiamata a rispondere dell’intera pretesa del fisco e non nella misura dell’1 per cento del dovuto.
Nel primo grado di giudizio la CTP accolto la doglianza della contribuente, mentre nel grado successivo la CTR l'aveva respinta, inducendo la stessa a ricorrere alla Cassazione.
La Cassazione a supporto della decisione evidenzia che l’acquisto in comunione pro indiviso determina l’insorgere, a carico dei comproprietari, di obbligazioni solidali passive correlate all’acquisto stesso, con la conseguenza che, pur se la quota di comproprietà è differente, e di molto in questo caso, tale differenza ha rilievo solamente nei loro rapporti interni e non anche per le prestazioni che essi devono identicamente effettuare verso il fisco.
Dal punto di vista fiscale la stessa Corte di Cassazione evidenzia che la legge impone all’ufficio di effettuare il recupero dell’agevolazione nei confronti degli acquirenti che abbiano fruito congiuntamente del beneficio, a nulla valendo le singole quote di comproprietà di titolarità di ciascuno di essi.
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