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INDUSTRIA 4.0 E TRANSIZIONE 5.0: QUANDO SI PERDE L’AGEVOLAZIONE?

Industria 4.0 e Transizione 5.0: quando si perde l’agevolazione?

Vediamo i casi di perdita dell’agevolazione, anche in relazione a investimenti sostitutivi e in caso di furto del bene

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La perdita dell’agevolazione, con rideterminazione della stessa, ed eventuale riversamento del relativo credito di imposta già utilizzato, avviene se entro il secondo anno successivo all’entrata in funzione dei beni (non 4.0) o di avvenuta interconnessione (se 4.0) i beni agevolati sono:

  • ceduti a titolo oneroso o
  • destinati a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto).


Articolo, 1, comma 1060, Legge 178/2020


Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione per i beni 4.0 (di cui all’articolo 1, comma 1062, Legge 178/2020), i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.



Secondo l’Agenzia delle Entrate non configura destinazione a struttura produttiva situata all'estero, l’invio di beni in noleggio all’estero per utilizzo a carattere meramente temporaneo e per un numero esiguo (circa 1% degli ordini totali) mantenendo i beni in nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia (risposta n. 14/2020 e risposta n. 829/2021 del 17 dicembre 2021).

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L’articolo è estratto dall’eBook “Crediti d’imposta Beni strumentali Industria 4.0 e Transizione 5.0”, un volume digitale, appena aggiornato con le ultime novità della Legge di bilancio 2026, che fornisce un'analisi approfondita delle agevolazioni fiscali per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, analizzando i presupposti per accedere all’incentivo, le modalità di utilizzo dei crediti, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e gli adempimenti connessi.

I principali argomenti trattati dall'eBook "Crediti d'imposta Beni strumentali Industria 4.0 e Transizione 5.0" sono:

  1. Transizione 5.0 procedure d’accesso semplificate 
  2. Nuovi limiti del credito d’imposta Industria 4.0 
  3. Investimenti a cavallo d’anno 
  4. Nuova comunicazione al GSE del 2025 
  5. Trattamento fiscale e contabile 
  6. Nuovo iper-ammortamento dal 2026

1) Investimenti sostitutivi


Se nel periodo di sorveglianza si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

  1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  2. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste ai punti 1) e 2) precedenti, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.


L'articolo è estratto dall'eBook "Crediti d'imposta Beni strumentali Industria 4.0 e Transizione 5.0", una guida completa, appena aggiornata con le più recenti novità della Legge di bilancio 2026.


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2) Furto del bene

Il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario (CM 9/2021 par 7.2).

Nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l’applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell’agevolazione.

Ricordiamo la procedura prevista dalla circolare 193/E del 23 luglio 1998, in tema di Perdita di beni e presunzioni di cessione di acquisto di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.

Con riguardo alla perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto, viene stabilito, al comma 3 dell'articolo 2 del menzionato D.P.R. n. 441 del 1997, che la presunzione di cessione non opera a condizione che la perdita dei beni stessi sia comprovata:

  1. da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, qualità e quantità dei beni perduti e l'indicazione, sulla base del prezzo d'acquisto, del relativo ammontare complessivo;
  2. da comunicazione redatta sull'apposito modello ministeriale (mai approvato) da inviarsi, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla scoperta o notizia, agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente). Detta comunicazione deve contenere i dati di cui al punto precedente; in attesa del decreto ministeriale di approvazione dello specifico modello è consentita, ovviamente, la comunicazione in carta libera.


L'articolo è estratto dall'eBook "Crediti d'imposta Beni strumentali Industria 4.0 e Transizione 5.0", una guida chiara e approfondita delle agevolazioni fiscali per le imprese che investono in beni strumentali


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3) Per saperne di più

L’articolo è estratto dall’eBook “Crediti d’imposta Beni strumentali Industria 4.0 e Transizione 5.0”, un volume digitale, appena aggiornato, che fornisce un'analisi approfondita delle agevolazioni fiscali per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, analizzando i presupposti per accedere all’incentivo, le modalità di utilizzo dei crediti, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e gli adempimenti connessi.

Grazie a una trattazione dettagliata e operativa, il testo guida imprenditori, professionisti e consulenti fiscali nella corretta applicazione delle misure di Industria 4.0 e Transizione 5.0, con particolare attenzione agli adempimenti, alla fruizione del credito d’imposta e alle comunicazioni obbligatorie al GSE.

L'eBook “Crediti d’imposta Beni strumentali Industria 4.0 e Transizione 5.0” è corredato da esempi pratici e casi studio, oltre che da un fac-simile del modello di autocertificazione, da redigere a firma del legale rappresentante.


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