×

E Book

Principi contabili nazionali | eBook 2026

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Bonus casa 2026 | eBook

17,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90

Corsi

AI per gli adeguati assetti | Corso online

229,00€ + IVA

IN SCONTO 279,00
HOME

/

DIRITTO

/

SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE

/

È POSSIBILE UTILIZZARE LE PERDITE D’ESERCIZIO IN SEDE DI ACCERTAMENTO?

È possibile utilizzare le perdite d’esercizio in sede di accertamento?

Analizziamo le ipotesi di utilizzo delle perdite fiscali in sede di accertamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’articolo 42, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 prevede che “sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili […] le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo […]. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

La medesima previsione è altresì prevista in ambito di accertamento con adesione ed è dettata dall’articolo 7, comma 1-ter del Decreto Legislativo n. 218/1997.

Dunque, il Legislatore consente la possibilità di portare in diminuzione, in sede di accertamento, le:

  • perdite di periodo, ossia quelle relative al medesimo anno d’imposta oggetto di rettifica; 
  • perdite pregresse, cioè le perdite maturate in un periodo antecedente al periodo d’imposta oggetto di rettifica e “non utilizzate alla data di presentazione del modello”. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 164492/2016 definisce le perdite “utilizzate alla data di presentazione del modello” come quelle:
    • scomputate, ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica;
    • rettificate o scomputate dagli Uffici a seguito dei precedenti atti impositivi.


L'articolo è estratto dall'eBook "Le perdite d'esercizio", una analisi approfondita dei profili civilistici e fiscali, teorici e operativi delle perdite d'esercizio, appena aggiornato con le più recenti novità sul tema, e a arricchito da esempi di scritture contabili.


Mentre le prime – ossia le perdite di periodo – sono portate in diminuzione in maniera “automatica e con priorità rispetto alle pregresse (in altri termini, si “ripristina” la situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse correttamente determinato la propria base imponibile), queste ultime sono scomputate, nell’ipotesi in cui dalla rettifica emerga un maggior reddito, mediante la presentazione telematica del modello IPEA entro i termini di proposizione del ricorso.


L'articolo continua dopo la pubblicità

Il presente articolo è estratto dall’eBook “Le perdite d'esercizio”: il volume analizza la disciplina delle perdite d’esercizio sotto tutti gli aspetti, il che lo rende un testo essenziale per imprese e professionisti fiscali che voglio approfondire la materia, anche in termini di implicazioni pratiche.

Sull’eBook è possibile trovare:

  • analisi degli aspetti civilistici e contabili;
  • trattamento fiscale;
  • disciplina ante e post Decreto Legislativo 192/2024;
  • novità in tema di operazioni straordinarie;
  • modalità di compilazione dei modelli Redditi;
  • esempi di scritture contabili.

L’analisi dei risvolti fiscali costituisce una parte essenziale del volume digitale, appena aggiornato con le più recenti novità in tema di operazioni straordinarie.

1) Facciamo un esempio

La società Y s.r.l., costituita nel 2013 e con periodo coincidente con l’anno solare, rileva le seguenti perdite fiscali:

  • anno 2021, euro 60.000;
  • anno 2022, euro 10.000. 

L’anno 2023 rileva un utile d’esercizio pari a 40.000 euro. Quest’ultimo viene ridotto di euro 32.000 per effetto del riporto delle perdite ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (80% del reddito di 40.000). Al termine dell’esercizio 2023 le perdite fiscali riportabili ammontano a euro 38.000.


Anno d’imposta

Utile/perdita

Riporto perdita RS44

2021

(60.000)

(60.000)

2022

(10.000)

(70.000)

2023

40.000

(38.000)

 

Se alla società Y s.r.l. viene accertato un maggior imponibile per l’anno 2021 di euro 20.000, quest’ultimo è azzerabile in via del tutto automatica dalle perdite disponibili, le quali si riducono ad euro 18.000. 


L'articolo è estratto dall'eBook "Le perdite d'esercizio", una guida completa, teorica ma anche operativa, appena aggiornata con le più recenti novità in materia, come la normativa sulle operazioni straordinarie.


Pertanto l’Ufficio si limiterà a rettificare il quadro RS dell’ultima dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 36-bis comma 3-bis del D.P.R. n. 600/1973, indicando un ammontare delle perdite residue disponibili pari a euro 18.000. Infatti, la norma cita “a seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata

A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del presente decreto”.

Ti consigliamo: Master Holding avanzato 2026 | Corso online in diretta dal 22 aprile al 18 maggio 2026. Master Holding avanzato 2026: la costruzione operativa della holding attraverso il conferimento a realizzo controllato e altre operazioni | Corso DIRETTA

Ti potrebbero interessare:

2) Per un approfondimento

L’articolo è estratto dall’eBook “Le perdite d'esercizio”, un volume che analizza in profondità la disciplina delle perdite d’esercizio, sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF (quindi non solo delle imprese ma anche dei professionisti), fornendo un approfondito quadro operativo per aiutare consulenti fiscali e imprese a trattare correttamente questa voce di bilancio.

L’analisi dei risvolti fiscali costituisce una parte essenziale del volume digitale, appena aggiornato con le più recenti novità in tema di operazioni straordinarie.

Completano il volume un approfondimento dei profili contabili (con esempi di scritture) e le modalità di compilazione dei modelli Redditi.


Ti consigliamo l'eBook "Le perdite d'esercizio", una guida completa appena pubblicata con le più recenti novità sull'argomento.


Tag: SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI DIVERSI · 04/02/2026 Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

Tassazione plusvalenze in legge di bilancio 2026: come cambia

Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

Tassazione plusvalenze in legge di bilancio 2026: come cambia

Tassazione dividendi: norma in vigore dal 1° gennaio

Le novità sui dividendi introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

Ismea investe 2026: regole per le domande

Ismea investe 2026: regole per le domande dall'8 gennaio

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.