Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda spettante in sede di dichiarazione dei redditi, per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR, varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta:
- per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
- in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce in base al seguente calcolo 100 x (240.000 - reddito complessivo) / 120.000
- fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
In sostanza si applica il seguente meccanismo di detraibilità:
Redditi (euro) | Quota di detraibilità spettante (%) |
Fino a 120.000 | 100% |
Oltre 120.000 fino a 240.000 | 100 x (240.000 - reddito complessivo) / 120.000 |
Oltre 240.000 | 0 |
Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE.
Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito complessivo
Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal contribuente, qui di seguito indicate:
- Spese d’istruzione
- Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
- Spese universitarie
- Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
- Spese funebri
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- Spese per assistenza personale
- Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
- Attività sportive dei ragazzi
- Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
- Intermediazioni immobiliare
- Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
- Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
- Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
- Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
- Spese per minori o maggiorenni con DSA
- Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi
- Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche
- Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
- Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
- Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
- Spese veterinarie
- Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale
- Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
La detrazione, invece, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:
- per le spese sostenute per gli interessi passivi relativi ai prestiti e ai mutui agrari di ogni specie, ai mutui contratti per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale (di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR),
- e per le spese sanitarie.