Per tutte le prestazioni di tipo sanitario, infatti, è espressamente prevista l’esenzione dall’imposta.
E le prestazioni mediche effettuate da professionisti abilitati sono esenti da IVA, ai sensi del n. 18 dell’art. 10, d.P.R. n. 633 del 1972, anche quando i professionisti operino all’interno di una struttura e quindi emettano fatture a carico della struttura che a sua volta provveda ad emettere fatture nei confronti dei pazienti.
Non sono invece detraibili le prestazioni effettuate da altro personale e sulle quali è obbligatorio il pagamento dell’IVA.
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