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AI FINI DELLA DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO, COSA SI DEVE INTENDERE PER “DATA DI FINE LAVORI” QUANDO NON È PREVISTO IL COLLAUDO?

Ai fini della detrazione del 55% per il risparmio energetico, cosa si deve intendere per “data di fine lavori” quando non è previsto il collaudo?

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Ai fini della detrazione del 55% per il risparmio energetico, è previsto che entro 90 giorni dalla “data di fine lavori” il contribuente deve inviare all’ENEA la documentazione richiesta per beneficiare dell’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 244/E/2007, aveva identificato tale data di fine lavori con la data del “collaudo” ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto, a prescindere dalla data di effettuazione dei pagamenti. Con Circolare n. 21/E/2010, l’ Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, la data di fine lavori può essere provata dal contribuente con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Non è, invece, ritenuta valida a tal fine una autocertificazione rilasciata dal contribuente.

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