- entro 30 giorni dalla data della notifica del verbale, il contribuente deve comunicare l’adesione al processo verbale di constatazione al competente ufficio;
- entro 60 giorni dalla comunicazione eseguita dal contribuente, l’ufficio avrà il compito di notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale, seguendo le medesime disposizioni contenute nell’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 218 del 1997 per l’accertamento con adesione “ordinario”, vale a dire dovranno essere indicati, in modo distinto per ogni tributo, gli elementi su cui si basa la definizione, la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale;
- entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di definizione, il contribuente dovrà versare le imposte dovute;
- entro 10 giorni dalla data in cui viene effettuato il versamento, il contribuente dovrà presentare al compente ufficio dell’Agenzia delle Entrate la documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento.
Dal versamento delle somme dovute consegue il perfezionamento della definizione
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