Lo prevede l’art.14 c. 10 della Legge sulla stabilità approvata l’11 novembre 2011 . Professionisti e imprese che effettuano le operazioni, di incasso e pagamento, tracciabili potranno non tenere piu’ la contabilità ma utilizzare l’estratto conto bancario
Approvata a tempo di record, la cosiddetta Legge di stabilità entra comunque in vigore dal gennaio del prossimo anno.<br/> <strong>SCARICA GRATUITAMENTE LA CIRCOLARE DEL GIORNO CON TUTTE LE NOVITA' SULLA LEGGE DI STABILITA</strong>' <a href="http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/15478-Legge-di-stabilit%C3%A0-le-principali-novita-per-professionisti-ed-imprese.html">"Legge di stabilità: le principali novità per professionisti ed imprese"</a>. </p>
Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2012 all’art. 4 commi 30-35, numerosi i tagli e le riduzioni ai compensi previsti agli intermediari abilitati e ai Centri di assistenza fiscale, spettanti per l’attività di assistenza fiscale e per la trasmissione tramite Entratel degli F24 per conto dei clienti
Scade il 30 novembre il pagamento del secondo acconto Irpef ed Irap. Il versamento non è rateizzabile e va effettuato con il Mod. F24 utilizzando i codici tributo 4034 (per l’Irpef) e 3813 (per l’Irap). Di seguito un riepilogo in vista della scadenza per persone fisiche e società di persone.
Per l’anno 2011 l’acconto della cedolare secca è pari all’85% dell’imposta sostitutiva di competenza dell’anno, e dato che il 2011 è il primo anno di applicazione della cedolare, l’acconto deve essere determinato con il metodo previsionale
“Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”: questo il titolo dell'articolo 10 della Legge di Stabilità per il 2012. Approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12 novembre 2011, la legge è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 234 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011.
Approvato il maxiemendamento alla Legge di Stabilità dalla Commissione Bilancio del Senato
Secondo la Cassazione sono deducibili le penali per la violazione degli obblighi contrattuali
Abruzzo: le spese sostenute per la riparazione degli immobili d’impresa danneggiati o distrutti sono deducibili nel limite del 5% oppure come maggiori quote di ammortamento, a seconda della modalità di contabilizzazione
Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI
Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf
Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa
Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale
Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse
Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali
Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco