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LE REGOLE DA SEGUIRE PER LA CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le regole da seguire per la correzione della dichiarazione dei redditi

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Il contribuente che si accorga di avere commesso errori nella compilazione della propria dichiarazione dei redditi (modello unificato o modello semplificato 730) ha a disposizione alcuni strumenti per porvi rimedio.
E' però necessario, in via preliminare, precisare che gli errori e le omissioni possono essere di vario tipo. Si può distinguere infatti tra:
  • Errori materiali o di calcolo, indicazione di oneri deducibili o di detrazioni in misura superiore a quella spettante, errata indicazione di ritenute d\'acconto o acconti;
  • Omessa o errata indicazione dei redditi, esposizione di deduzioni o di detrazioni non spettanti, errata determinazione dei redditi (dichiarazione "infedele").

Infatti la misura delle sanzioni dipende dalla gravità dell'illecito:

  • Nel primo caso si applicherà la sanzione ordinaria del 30% della maggiore imposta o della differenza di credito con possibilità di riduzione al 6% (cioè ad 1/5 del 30%) nel caso di versamento entro un anno dalla violazione oltre al pagamento degli interessi legali del 2,5% calcolati sul ritardo;
  • Nel secondo caso, ben più grave del precedente, la sanzione sarà del 100% della maggiore imposta o della differenza di credito con possibilità di riduzione al 20% se si procede al versamento degli importi entro un anno dalla violazione con gli interessi nella misura legale.

Il contribuente potrà correggere gli errori commessi presentando una nuova dichiarazione, correttiva o integrativa della precedente.

La dichiarazione correttiva è quella presentata entro i termini ordinariamente previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (i termini per quest\'anno sono il 31 Luglio 2006 se la presentazione avviene nel formato cartaceo, con consegna del modello all'ufficio postale o bancario, 31 Ottobre 2006 se la trasmissione avviene attraverso il canale telematico, Internet o Entratel). La dichiarazione dei redditi è invece integrativa quando viene presentata oltre questi termini, per rimuovere errori commessi in una dichiarazione regolarmente trasmessa in precedenza.

1) La dichiarazione omessa

La dichiarazione dei redditi si considera omessa qualora sia presentata oltre 90 giorni dal termine di legge.

Il contribuente che non ha presentato la dichiarazione ha dunque a disposizione questo ulteriore lasso di tempo (dal 31 Ottobre 2006 al 29 Gennaio 2007) per regolarizzare la propria posizione: il modello sarà considerato "tardivo"  ma consentirà al dichiarante di avvalersi del ravvedimento operoso. Per questa violazione dichiarativa la sanzione in tal caso è ridotta a 32 Euro (un ottavo di 168 Euro).

2) La dichiarazione correttiva

La dichiarazione correttiva, presentata entro i termini previsti dalla legge, consente di rettificare o integrare la precedente: con la nuova dichiarazione viene annullata la precedente senza sanzioni. Il contribuente ha infatti la possibilità di consegnare o inviare una nuova dichiarazione fintantoché non scadono i termini previsti per la presentazione. Così dunque il contribuente che abbia presentato il modello Unico in formato cartaceo (entro il 31 Luglio 2006) potrà sostituirlo ex novo con un successivo modello, correttivo, trasmesso in via telematica entro la fine del mese di Ottobre). Così facendo sarà possibile considerare nel nuovo modello redditi, detrazioni o deduzioni di cui non si è tenuto conto nel primo modello oppure sanare eventuali carenze che implicano maggiori versamenti o minori crediti utili.

Nel caso specifico in cui si debba "correggere"  (entro i termini) una dichiarazione 730/2006 il contribuente potrà scegliere se presentare un ulteriore modello 730 Integrativo oppure direttamente il modello unificato rispettando lo stesso termine del 31 Ottobre.

Il modello 730 integrativo può essere presentato solo quando l\'integrazione comporti un maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri deducibili o detraibili non precedentemente indicati). Non potrà essere utilizzato, invece, nel caso in cui la rettifica comporti un minor credito oppure un maggior debito; per tali evenienze dovrà essere presentato il modello Unico procedendo al pagamento delle somme dovute (inclusa la differenza rimborsata dal sostituto in sede di conguaglio del modello originariamente presentato).

3) La dichiarazione integrativa

E' possibile presentare una dichiarazione integrativa per rettificarne una precedente, oltre gli ordinari termini di legge citati in precedenza. Il modello, in questi casi, potrà essere soltanto quello unificato.

I termini per la presentazione della dichiarazione integrativa dipendono dal tipo di rettifica.
Nel caso di rettifica a favore del contribuente (ad es. per correggere l'avvenuta indicazione di un maggior reddito, debito o di un minor credito) è necessario presentare il modello integrativo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.

Poiché il termine di legge è fissato al 31 Ottobre prossimo, entro tale data potrà dunque essere presentata la dichiarazione integrativa per il periodo di imposta 2004. Analogamente entro il 31 Ottobre 2007 potrà essere presentato il modello Unico integrativo per il periodo di imposta 2005.

Una volta presentata la dichiarazione integrativa con questa tempistica sarà possibile utilizzare da subito il credito risultante in compensazione.

Si ricorda inoltre che il contribuente ha a disposizione 48 mesi di tempo (dal versamento) per la presentazione dell'eventuale istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale.

Nel caso di rettifica a favore delle Entrate (ad es. per considerare redditi non inclusi nella precedente dichiarazione) richiede la presentazione del modello integrativo:

  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno successivo qualora si voglia ricorrere al ravvedimento operoso (entro il 31 Ottobre 2007 per il periodo di imposta 2005);
  • Entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione nel caso l'errore o l'omissione comporti un maggior debito di imposta: le sanzioni saranno quelle ordinarie in misura intera (non è cioè possibile il ravvedimento).

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Commenti

Laura - 25/05/2016

Salve, vi ringrazio per l'attenzione in anticipo. Ho letto che si può correggere una dichiarazione dei redditi, ma mi pare di aver capito che si può fare solo con un anno precedente, non di più. A voi risulta cosi? O si può correggere anche una dichiarazione più vecchia? Grazie.

milena - 23/04/2014

buongiorno a tutti e grazie anticipatamente a chi sarà così gentile da rispondermi. Compilando il 730 di quest'anno, mi sono accorta che per puro errore di scrittura è stato riportato nella dichiarazione dell'anno precedente un importo maggiore rispetto il reale nella sezione spese per interventi di risparmio energetico. Era la prima rata di 10 anni.Come posso fare quest'anno per correggere tale errore? Grazie mille

Luigia Lumia - 24/04/2014

Puo' presentare una Dichiarazione integrativa in aumento entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, e cioè il 30 settembre 2014, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte.

Luigia Lumia - 18/07/2013

E' possibile correggere o integrare il 730 e le istruzioni all'Unico, a seconda dei redditi che si vogliono integrare fornisce le istruzioni. A pag. 80 in particolare vengono dettate le istruzioni per tener conto delle risultanze finali del 730: Rigo RN40 IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal modello 730/2013 Questo rigo va compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un mod. 730/2013 precedentemente presentato. Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 6 del rigo 91 del modello 730-3/2013 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 111 del modello 730-3/2013. La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del mod. 730/2013 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’Imu e se nel mod. 730-3/2013 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 91 (ovvero col. 3 del rigo 111 per il coniuge). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’Imu. Nella colonna 3 riportare quanto indicato nella colonna 4 del rigo 91 del modello 730-3/2013 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2013 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 111 del modello 730.

francesca - 15/07/2013

ho erroneamente presentato un 730 invece che un modello Unico. come faccio a correggere la dichiarazione presentata? entro quali termini? grazie

Luigia Lumia - 18/07/2013

Il termine entro il 30 settembre. se ci sono somme da pagare occorrera' fare il ravvedimento.

Luigia - 25/09/2010

Ti segnalo anche questa discussione sul [forum di FiscoeTasse](http://www.fiscoetasse.com/forum/unico-societa-di-capitali/51961-dichiarazione-integrativa.html)

luigia - 25/09/2010

La dichiarazione correttiva a favore del contribuente è ammessa solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. C'è pero' una vecchia sentenza della cassazione n. 15063,del 25 ottobre 2002 che invece sosteneva applicabile il maggior termine dei 4 anni come per la dichiarazione peggiorativa. Si puo' quindi provare a presentare la dichiarazione e poi fare istanza di rimborso. Trascorsi i 90 giorni dal silenzio rifiuto proporre ricorso.

Fabio - 22/09/2010

salve, ho acquistato una automobile nel gennaio 2005 e ho fatto alcuni adattamenti in quanto ho una paralisi ostetrica arto superiore destro, invilidita' civile 67%. nella dichiarazione dei redditi successia, quindi nel 2006, dimenticai di dichiarare questo acquisto per poter accedere alla detrazione del 19% come da "agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap". vorrei sapere, siamo a Settembre 2010, sono passati piu' di 5 anni, è possibile rimediare a questa mia mancanza sulla dichiarazione dei redditi del 2005 ? grazie. cordiali saluti.

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