E' però necessario, in via preliminare, precisare che gli errori e le omissioni possono essere di vario tipo. Si può distinguere infatti tra:
- Errori materiali o di calcolo, indicazione di oneri deducibili o di detrazioni in misura superiore a quella spettante, errata indicazione di ritenute d\'acconto o acconti;
- Omessa o errata indicazione dei redditi, esposizione di deduzioni o di detrazioni non spettanti, errata determinazione dei redditi (dichiarazione "infedele").
Infatti la misura delle sanzioni dipende dalla gravità dell'illecito:
- Nel primo caso si applicherà la sanzione ordinaria del 30% della maggiore imposta o della differenza di credito con possibilità di riduzione al 6% (cioè ad 1/5 del 30%) nel caso di versamento entro un anno dalla violazione oltre al pagamento degli interessi legali del 2,5% calcolati sul ritardo;
- Nel secondo caso, ben più grave del precedente, la sanzione sarà del 100% della maggiore imposta o della differenza di credito con possibilità di riduzione al 20% se si procede al versamento degli importi entro un anno dalla violazione con gli interessi nella misura legale.
Il contribuente potrà correggere gli errori commessi presentando una nuova dichiarazione, correttiva o integrativa della precedente.
La dichiarazione correttiva è quella presentata entro i termini ordinariamente previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (i termini per quest\'anno sono il 31 Luglio 2006 se la presentazione avviene nel formato cartaceo, con consegna del modello all'ufficio postale o bancario, 31 Ottobre 2006 se la trasmissione avviene attraverso il canale telematico, Internet o Entratel). La dichiarazione dei redditi è invece integrativa quando viene presentata oltre questi termini, per rimuovere errori commessi in una dichiarazione regolarmente trasmessa in precedenza.
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1) La dichiarazione omessa
La dichiarazione dei redditi si considera omessa qualora sia presentata oltre 90 giorni dal termine di legge.
Il contribuente che non ha presentato la dichiarazione ha dunque a disposizione questo ulteriore lasso di tempo (dal 31 Ottobre 2006 al 29 Gennaio 2007) per regolarizzare la propria posizione: il modello sarà considerato "tardivo" ma consentirà al dichiarante di avvalersi del ravvedimento operoso. Per questa violazione dichiarativa la sanzione in tal caso è ridotta a 32 Euro (un ottavo di 168 Euro).
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2) La dichiarazione correttiva
La dichiarazione correttiva, presentata entro i termini previsti dalla legge, consente di rettificare o integrare la precedente: con la nuova dichiarazione viene annullata la precedente senza sanzioni. Il contribuente ha infatti la possibilità di consegnare o inviare una nuova dichiarazione fintantoché non scadono i termini previsti per la presentazione. Così dunque il contribuente che abbia presentato il modello Unico in formato cartaceo (entro il 31 Luglio 2006) potrà sostituirlo ex novo con un successivo modello, correttivo, trasmesso in via telematica entro la fine del mese di Ottobre). Così facendo sarà possibile considerare nel nuovo modello redditi, detrazioni o deduzioni di cui non si è tenuto conto nel primo modello oppure sanare eventuali carenze che implicano maggiori versamenti o minori crediti utili.
Nel caso specifico in cui si debba "correggere" (entro i termini) una dichiarazione 730/2006 il contribuente potrà scegliere se presentare un ulteriore modello 730 Integrativo oppure direttamente il modello unificato rispettando lo stesso termine del 31 Ottobre.
Il modello 730 integrativo può essere presentato solo quando l\'integrazione comporti un maggiore rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri deducibili o detraibili non precedentemente indicati). Non potrà essere utilizzato, invece, nel caso in cui la rettifica comporti un minor credito oppure un maggior debito; per tali evenienze dovrà essere presentato il modello Unico procedendo al pagamento delle somme dovute (inclusa la differenza rimborsata dal sostituto in sede di conguaglio del modello originariamente presentato).
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3) La dichiarazione integrativa
E' possibile presentare una dichiarazione integrativa per rettificarne una precedente, oltre gli ordinari termini di legge citati in precedenza. Il modello, in questi casi, potrà essere soltanto quello unificato.
I termini per la presentazione della dichiarazione integrativa dipendono dal tipo di rettifica.
Nel caso di rettifica a favore del contribuente (ad es. per correggere l'avvenuta indicazione di un maggior reddito, debito o di un minor credito) è necessario presentare il modello integrativo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.
Poiché il termine di legge è fissato al 31 Ottobre prossimo, entro tale data potrà dunque essere presentata la dichiarazione integrativa per il periodo di imposta 2004. Analogamente entro il 31 Ottobre 2007 potrà essere presentato il modello Unico integrativo per il periodo di imposta 2005.
Una volta presentata la dichiarazione integrativa con questa tempistica sarà possibile utilizzare da subito il credito risultante in compensazione.
Si ricorda inoltre che il contribuente ha a disposizione 48 mesi di tempo (dal versamento) per la presentazione dell'eventuale istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale.
Nel caso di rettifica a favore delle Entrate (ad es. per considerare redditi non inclusi nella precedente dichiarazione) richiede la presentazione del modello integrativo:
- Entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno successivo qualora si voglia ricorrere al ravvedimento operoso (entro il 31 Ottobre 2007 per il periodo di imposta 2005);
- Entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione nel caso l'errore o l'omissione comporti un maggior debito di imposta: le sanzioni saranno quelle ordinarie in misura intera (non è cioè possibile il ravvedimento).
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