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1) La presunzione sui prelevamenti e versamenti dei professionisti
La Legge finanziaria 2005 ha esteso l'ambito di applicazione degli accertamenti sulle movimentazioni bancarie o postali alle operazioni di sportello effettuate dai professionisti.La presunzione sui prelevamenti e versamenti era prima riservata ai ricavi conseguiti dalle imprese.
In sostanza, i versamenti e i prelevamenti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti in quanto sono considerati come componenti positive di reddito occultate, in base ad una presunzione, qualora non si indichi il soggetto beneficiario e sempre che non risultino in contabilità.
Spetta al contribuente l'onere di provare in modo idoneo che ne ha tenuto conto nella sua contabilità oppure che la somma non rileva perché esente o soggetta a ritenuta d'imposta, al fine di vincere la presunzione.
Se il professionista non è in grado di giustificare adeguatamente i movimenti bancari esaminati, le somme indicate verranno riprese a tassazione sulla scorta dell'ammontare complessivamente emergente dal conto corrente.
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2) Le modalità operative
Dal 1° gennaio 2006, l'Amministrazione finanziaria potrà chiedere in via telematica a banche, Poste, società fiduciarie, imprese di investimento, SICAV ed altri intermediari finanziari le informazioni sui contribuenti sottoposti a controllo effettivo (accertamento parziale, controllo incrociato, verifica generale, liquidazione o rettifica delle dichiarazioni).In particolare, potrà richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, i rapporti inerenti o connessi a tali conti, le garanzie prestate a terzi e tutte le operazioni poste in essere dal contribuente con l'intermediario finanziario.
La procedura consta di due fasi:
- Previa autorizzazione,richiesta ai soggetti sottoposti ad accertamento di rilasciare una dichiarazione sulla natura, sul numero e sugli estremi dei rapporti intrattenuti con intermediari finanziari, in corso o estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta;
- Sempre previa autorizzazione, richiesta agli intermediari finanziari di dati, notizie e documenti relativi ad ogni rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i clienti.
Le informazioni richieste dovranno arrivare entro il termine fissato dagli Uffici finanziari non inferiore a 30 giorni, che può essere prorogato di altri 20 giorni su richiesta esplicita e per giustificati motivi.