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PRODOTTI ALCOLICI E VINO DEALCOLATO: NOVITÀ OPERATIVE E FISCALI

Prodotti alcolici e vino dealcolato: novità operative e fiscali

Accise sui prodotti alcolici: il nuovo quadro normativo dopo il D.lgs. 43/2025

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Il Decreto Legislativo n. 43 del 2025 rappresenta uno degli interventi più rilevanti degli ultimi decenni in materia di fiscalità indiretta sulla produzione e sui consumi. Attraverso una profonda revisione del Testo Unico delle Accise, infatti, il legislatore ha inteso razionalizzare la disciplina esistente, adeguandola alle evoluzioni del mercato e alle nuove esigenze di controllo.

Nel settore dei prodotti alcolici, la riforma introduce una serie di innovazioni di ampio respiro. Tra queste, assume particolare rilievo l’espresso riconoscimento, sul piano fiscale, del processo di dealcolazione. Per la prima volta, infatti, il TUA disciplina in modo specifico le operazioni volte alla rimozione parziale o totale dell’alcol da bevande come il vino, riconoscendone l’impatto sia produttivo sia tributario.

Un ulteriore profilo di semplificazione riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio. Il nuovo articolo 29 del TUA riconosce espressamente il ruolo di tali operatori nel sistema delle accise, prevedendo una procedura amministrativa snella e unificata. In particolare, l’avvio dell’attività di vendita di prodotti alcolici soggetti a contrassegno fiscale e di birra potrà avvenire tramite un’unica comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvederà a trasmettere l’istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Viene così eliminato il precedente doppio adempimento, con evidenti benefici in termini di riduzione degli oneri burocratici.

La riforma interviene inoltre sulle soglie di esenzione dagli obblighi di denuncia per gli operatori che detengono piccole quantità di prodotti alcolici a fini commerciali. Il limite quantitativo viene innalzato da 20 a 50 litri, ampliando notevolmente la platea dei soggetti esonerati e semplificando la gestione di molte realtà di dimensioni ridotte.

Nel complesso, l’intervento normativo appare ispirato a una logica di maggiore proporzionalità degli adempimenti, con l’obiettivo di coniugare esigenze di controllo fiscale e necessità operative delle imprese. Resta tuttavia fondamentale, per gli operatori, un’attenta analisi delle nuove disposizioni, al fine di cogliere appieno le opportunità offerte dal rinnovato quadro regolatorio.

1) La produzione e circolazione di vino dealcolato: requisiti, autorizzazioni e controlli

Uno degli aspetti più innovativi della riforma riguarda la disciplina del vino dealcolato. Negli ultimi anni, la crescente domanda di bevande a basso o nullo contenuto alcolico – soprattutto nei mercati internazionali e in particolare nell’area mediorientale – ha reso sempre più urgente l’introduzione di regole chiare anche in Italia.

L’inserimento dell’articolo 33-ter nel Testo Unico delle Accise costituisce la risposta normativa a tale esigenza. La disposizione riconosce formalmente l’attività di produzione di alcol etilico ottenuto attraverso processi di dealcolazione e ne disciplina i principali profili fiscali. In tal modo viene colmato un vuoto regolatorio che aveva finora limitato lo sviluppo del settore sul territorio nazionale, anche grazie all’implementazione posta in essere con il Decreto Interministeriale del 29.12.2025, emanato congiuntamente dai Ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura.

Il legislatore ha ritenuto opportuno circoscrivere tale attività ai soli depositi fiscali autorizzati, individuando tre categorie di soggetti abilitati:

  • gli esercenti depositi fiscali autorizzati come distilleria, che possono avviare la dealcolazione senza ulteriori titoli abilitativi, fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali modifiche impiantistiche;
  • i cosiddetti “soggetti EID”, ossia depositi fiscali autorizzati alla fabbricazione di vino o prodotti intermedi che intendano produrre vino dealcolato in quantità inferiori a 1.000 ettolitri medi annui, i quali beneficiano di una disciplina semplificata previa integrazione della licenza;
  • i “soggetti DID”, ovvero operatori che prevedono produzioni pari o superiori a 1.000 ettolitri medi annui, per i quali è richiesta una specifica licenza di distilleria e l’applicazione, salvo alcune deroghe, della disciplina ordinaria.

Il decreto disciplina, inoltre, in modo puntuale le modalità di circolazione dell’alcole ottenuto dalla dealcolazione. Per i soggetti EID in possesso di licenza ex articolo 28, comma 1, lettera b), del TUA, il trasferimento deve avvenire in regime sospensivo tramite documento amministrativo elettronico (e-AD). Per gli EID titolari di licenza ex lettera d) della medesima norma, è invece prevista l’emissione di un documento di accompagnamento cartaceo da parte dell’Ufficio ADM.

Tale impianto regolatorio, se da un lato comporta adempimenti significativi, dall’altro offre finalmente agli operatori italiani la possibilità di operare in un quadro giuridico certo e allineato alle normative europee, favorendo lo sviluppo di un segmento di mercato con prospettive di crescita molto rilevanti.

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2) L’accreditamento SOAC nel contesto della dealcolazione del vino

La produzione di vino dealcolato comporta, per i depositi fiscali coinvolti, una serie di obblighi specifici, tra cui la prestazione di garanzie per l’accisa gravante sull’alcole ottenuto e la tenuta di registrazioni dedicate. In questo contesto assume particolare importanza la nuova figura del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), introdotta dal Decreto Legislativo n. 43/2025.

Il SOAC rappresenta un modello di compliance avanzata, ispirato a logiche di cooperazione tra amministrazione finanziaria e operatori economici. L’accreditamento viene rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito di un processo di valutazione che tiene conto di diversi fattori: professionalità dell’organizzazione, affidabilità gestionale, solidità finanziaria, correttezza della filiera di approvvigionamento e storico di conformità fiscale.

Nel settore dei prodotti alcolici, tale qualifica assume la denominazione di SOAC-BA e può essere richiesta dagli esercenti depositi fiscali che intendano beneficiare di un regime agevolato nella gestione degli adempimenti accise.

I vantaggi connessi all’accreditamento sono particolarmente significativi. Il principale riguarda la riduzione delle garanzie richieste per le operazioni in regime sospensivo, secondo una scala progressiva basata sul livello di affidabilità riconosciuto: riduzione del 30% per il livello base, del 50% per il livello medio e addirittura esonero totale per il livello avanzato.

Per i depositi fiscali che producono vino dealcolato, ciò può tradursi in un sensibile alleggerimento degli oneri finanziari legati alla cauzione sull’alcole estratto, con evidenti benefici in termini di liquidità e di competitività.

Ulteriori agevolazioni riguardano gli aspetti amministrativi e gestionali. Il regime SOAC potrà infatti consentire una gestione semplificata dei registri di carico e scarico, una contabilizzazione più agevole dei contrassegni fiscali deteriorati e un’estensione fino a 24 mesi dei termini per l’applicazione dei contrassegni sugli alcoli.

3) Prospettive applicative e considerazioni conclusive

Le innovazioni normative introdotte nel corso del 2025 e che troveranno applicazione del corso dell’anno delineano un quadro profondamente rinnovato per il settore dei prodotti alcolici. La revisione del Testo Unico delle Accise operata dal D.lgs. n. 43/2025 e la successiva disciplina attuativa sul vino dealcolato hanno ridisegnato regole, procedure e responsabilità degli operatori, con effetti rilevanti sia sul piano fiscale sia su quello organizzativo.

La riforma ha perseguito un duplice obiettivo: da un lato, razionalizzare il sistema delle accise attraverso semplificazioni concrete, come l’unificazione delle procedure amministrative e l’innalzamento delle soglie di esenzione per i piccoli operatori; dall’altro, introdurre strumenti più moderni di controllo e tracciabilità, adeguando la normativa alle nuove esigenze del mercato.

Nel complesso, il nuovo assetto normativo impone agli operatori un approccio più strutturato e consapevole alla gestione delle accise, ma offre al contempo opportunità rilevanti in termini di semplificazione e sviluppo. In un contesto in rapida evoluzione, la corretta pianificazione degli adempimenti e l’investimento in sistemi di controllo efficaci rappresentano condizioni indispensabili per operare con efficienza e piena conformità alle nuove regole.

 

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