L’art. 1, comma 932, della Legge 30.12.2025, n. 199, interviene sulla disciplina fiscale della raccolta di tartufi introducendo l’obbligo documentale di indicare “la regione di raccolta” per gli acquisti di tartufi che sono effettuati senza l’applicazione della ritenuta del 23%, commisurata sul 75% dell’ammontare dei corrispettivi che sono pagati al raccoglitore.
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1) La raccolta occasionale di tartufi
L’art. 1, comma 692, della l. 30.12.2018, n. 145, disciplina fiscalmente “lo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’art. 3 del T.U. 21.5.2018, n. 75, da parte di persone fisiche”.
Oggetto della disciplina:
- raccolta di prodotti selvatici: funghi, tartufi, bacche, frutta da guscio (noci, nocciole), linfa, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni, crine vegetale e crine marino;
- raccolta di piante selvatiche (ad esempio, canne e carici);
- raccolta di erbe selvatiche e relativa essicazione naturale;
- raccolta di sciroppo di acero in natura.
- raccolta di piante officinali cioè “piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi” (artt. 1 e 3 del d.lgs. 21.5.2018, n. 75).
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2) Raccolta di tartufi: l’imposta sostitutiva
I redditi occasionali delle persone fisiche che derivano dalle attività di raccolta sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.
L’imposta è fissata nella misura di € 100 e va versata (con il modello F24 ELIDE utilizzando il codice 1853) entro il 16.2. dell’anno di riferimento da chi è in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti, che è rilasciato dalla regione o da enti subordinati.
L’imposta non è dovuta se la raccolta è fatta esclusivamente per autoconsumo.
L’attività occasionale
L’attività è considerata svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti per la vendita del prodotto non sono superiori all’importo annuo di € 7.000.
I corrispettivi non concorrono a formare il reddito complessivo del raccoglitore.
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3) La ritenuta sui compensi occasionali per la vendita di tartufi
L’art. 25-quater del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, prevede l’applicazione della ritenuta del 23% a titolo di imposta sui compensi che sono corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi se questi hanno corrispettivi annui superiori a € 7.000.
La ritenuta non si applica sul corrispettivo ma sul 78% dello stesso essendo riconosciuta la deduzione forfetaria del 22% a titolo di rimborso di spese di produzione del reddito.
Se il raccoglitore ha versato l’imposta sostitutiva di € 100, la ritenuta non si applica
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4) Raccolta di tartufi: l’esonero dagli obblighi contabili
Il cedente prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e il raccoglitore di piante officinali spontanee di cui al d.lgs. n. 75 del 2018 sono esonerati da qualsiasi obbligo contabile soltanto se non possiede il numero di partita IVA.
Il cessionario che è soggetto IVA ha l’obbligo di:
- comunicare annualmente alla regione di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e le sue provenienze, sulla base delle risultanze contabili;
- deve emettere un documento di acquisto siccome l’acquisto è effettuato senza applicazione dell’IVA, in quanto il raccoglitore ha versato l’imposta sostitutiva di € 100; nel documento (che non è una fattura, per cui non va annotato nel registro IVA degli acquisti) vanno indicati la data dell’operazione, i dati identificativi e il codice fiscale del cedente, il codice di versamento 1853 dell’imposta sostitutiva (che va versato utilizzando il modello F24 ELIDE), la natura e la quantità del prodotto acquistato, l’ammontare del corrispettivo e, dal 1.1.2026, “la regione di raccolta” (art. 1, comma 697, della l. 30.12.2018, n. 145).
La modifica legislativa operata con la legge finanziaria per l’anno 2026, cioè l’”indicazione della regione di raccolta”, è un requisito obbligatorio della certificazione dell’acquisto.
Gli obblighi IVA
I raccoglitori occasionali in argomento sono esonerati dal versamento dell’IVA, da tutti gli obblighi documentali e dalla presentazione della dichiarazione annuale (art. 34-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 633).