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LEGGE DI BILANCIO 2026

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L'AGRICOLTURA NELLA LEGGE FINANZIARIA 2026

L'Agricoltura nella Legge Finanziaria 2026

MIsure per l'agricoltura nella legge di bilancio 2026: riepiloghiamo tutte le novità

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Il comma 15 della Legge 30,12,2025, n. 199, estende all’anno 2026 la regola di determinazione dei redditi dominicali e agrari introdotta nell’art. 1, comma 44, della l. 11.12.2016, n. 232, con l'art. 13, comma 3-bis, del d.l. 30,12,2023, n. 215.

I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile dell’Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2024, n. 99, che sono iscritti nella previdenza agricola.

Con esclusione delle società che hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296, i redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente, concorrono a formare il reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a ,€ 100.000 :            0%;

b) oltre e fino a € 15.000:   50%;

c) oltre € 15.000:              100% .

L’agevolazione si applica anche alle società semplici agricole che attribuiscono, per trasparenza i redditi ai soci che sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

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1) Gli investimenti

Ai sensi dei dommi da 454 a 459, le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi che sono compresi, rispettivamente, negli allegati IV e V annessi alla l. 30.122025, n. 199, nel periodo compreso tra il 1°.1.2026 e il 28.9.2028, è concesso un contributo sotto la forma di credito d’imposta nella misura del 40% per gli investimenti fino a € 1.000.000 entro i limiti di spesa massimi di € 2.100 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028. 

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dall’anno successivo a quello in cui al spesa agevolabile è stata sostenuta.

Non si applicano limiti che sono previsti:

  • dall’art. 1, comma 53, della l. 24.12.2007, n. 244: compensazione per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU;
  • dall’art. 34 della l. 23.12.2000, n. 388: limite massimo dei crediti d’imposta compensabili;
  • dall’art. 31 della d.l. 31.5.2010, n. 78: preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi

I beni in leasing

Se gli investimenti sono fatti mediante i contratti di locazione finanziaria va considerato il costo che è stato sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Qualora i beni agevolati siano ceduti a terzi o siano destinati a finalità estranea all’esercizio dell’impresa, nonché nel caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto dei beni acquistati in locazione finanziaria entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originale base di calcolo il relativo costo. 

Il maggior credito d’imposta che è stato già utilizzato in compensazione va direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si sono verificati i suddetti fatti, senza applicazione di sanzioni e di interessi. 

AVVERTENZA (art. 1, commi 35 e 36, della l. 27.12.2017, n. 2025)

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo del realizzo, l’impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A della l. 11.12.2016, n. 232;

b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione ai sensi della l. 11.12.2016, n. 232 (comma 35).

Se il costo di acquisizione dell’investimento sostituito e sempre che ricorrano le condizioni del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le residue quote fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Le esclusioni

Il credito d’imposta non si applica per gli investimenti del beneficiario:

  • dell’art. 1, comma 446, della l. 30.12.204, n. 207: investimenti effettuati dal 1.1.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.6.2026;
  • dell’art. 1 della l. 30.12.2025, n. 199:
    • commi da 427 a 436: investimenti in leasing con maggiorazione del 180% del costo;
    • commi da 462 a 465: investimenti nella ZES unica agricola di cui all’art. 16-bis del d.l. 19.9.2023, n. 124.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano per oggetto i medesimi costi, a condizione che ciò non porti al superamento del costo sostenuto.

I controlli

E’ necessario conservare, pena la revoca del beneficio:

  • la documentazione che dimostra l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
  • le fatture, i documenti di trasporto e altra documentazione contenente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 454 a 459; la mancata indicazione della dicitura determina la revoca dell'agevolazione, ma l'irregolarità può essere sanata integrando il documenti di spesa prima dell'inizio delle attività di controllo (interpello 5,10,2020, n. 438, e circolare 23,7,2021, n. 9/E);
  • la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili sulla loro corrispondenza alla documentazione contabile. Se l’impresa non è obbligata per legge alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da un società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del d.lgs. 27.1.2010, n. 39, i quali devono osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 di tale d.lgs e, in attesa della loro adozione quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accontauntants (IFAC).

Le imprese che non sono obbligate per legge alla revisione legale dei conti beneficiano del riconoscimento in aumento del credito d’imposta relativamente alle spese sostenute per osservare l’obbligo di certificazione fino ad un importo non superiore a € 5.000, fermo restando comunque il limite di € 2.100.000.

La norma di chiusura

Ad un apposito d.m. è demandato il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione della normativa.

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2) La ZES agricola

L’art. 16-bis del d.l. 19.9.2023, n. 124, come modificato con l'art. 1, commi da 463 a 466, della l. 30,12,2025, n. 199, per l’anno 2026, riconosce un contributo fruibile sotto la forma di credito d’imposta a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, anche mediante contratti di leasing,

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

  • nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  • acquisto di terreni e acquisizione della realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il cui valore non può superare il 50% del valore dell’investimento agevolato.

Non sono agevolati i progetti di investimento di importo inferiore a € 50.000.

La misura percentuale di fruizione del credito d’imposta relativa al 2025 determinata con il Provvedimento 12.12.2025 è stata modificata con l’art. 1, comma 460, della l. 30.12.2025, n. 199, come segue: 


SettoreProvvedimentoLegge n 199/2025

a) produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale le microimprese, piccole e medie imprese

      15,2538%      58,7839%
b) settori della pesca e dell’acquacoltura        100.0000%        100,0000%

c) grandi imprese per la produzione primaria

di prodotti agricoli               

     18,4805%  58,6102%
Sono agevolabili gli investimenti fatti fino al 15.11.2026.

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3) Le regole per l’anno 2026

Per l’anno 2026 gli interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 31.3.2026 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese:

  • sostenute dal 1.1.2026;
  • che si prevedono di sostenere fino al 15.11.2026.

Dal 20.11.2026 al 2.12.2026 devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.1.2026 al 15.11.2026.

Per le comunicazioni viene utilizzato il modello approvato per l’anno 2025 approvato con il Provvedimento 31.1.2025.

AVVERTENZA

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito richiesto moltiplicato con la percentuale che sarà resa nota con apposito Provvedimento, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per presentare le comunicazioni. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui tale ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. Si applicano le disposizioni del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18.9.2024 (comma 464).

Il credito è utilizzabile solo in compensazione, ma senza dover osservare l’importo di € 250.000 previsto dall’art. 1, comma 53, della l. 24.12.2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. E’ cumulabile (comma 466) con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano per oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea di riferimento.

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