In alcuni precedenti di questa rivista è stata affrontata la questione relativa all’introduzione del contributo di 2 euro applicabile alle spedizioni di modico valore, con particolare riferimento ai dubbi circa la sua efficacia ed alla possibile qualificazione dello stesso come dazio o altra misura di effetto equivalente.
Oltre a tali profili di carattere sistematico, appare tuttavia opportuno soffermarsi anche su alcuni aspetti di natura applicativa, connessi alla concreta declinazione operativa degli adempimenti previsti dalla norma e dalla prassi da essa discendente, soprattutto nell’articolazione dei rapporti tra importatore e rappresentante doganale, dichiarante e conto di debito, soggetto obbligato ed autorità doganale, che nella pratica assumono configurazioni peculiari anche rispetto alla fattispecie teorica astrattamente disciplinata.
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1) La circolare 37/2025 dell’Agenzia Dogane e Monopoli
Come noto, la Circolare ADM n. 37/2025, richiamando la Legge di bilancio 2026, ai commi da 126 a 129 dell’art. 1, fornisce la disciplina applicativa di quello che viene definito “contributo alla copertura delle spese amministrative” correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.
Tale contributo, per semplificare, è pari a 2 euro per ciascuna importazione di merce di valore inferiore a 150 euro.
La circolare disciplina nel dettaglio i concetti di “spedizione”, “valore” e di “soggetto obbligato”, nonché le modalità di dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo. Rimandando al contenuto del documento per ogni approfondimento sui restanti profili sostanziali oggetto di regolamentazione, si intende qui offrire un primo inquadramento degli adempimenti in capo ai soggetti obbligati, con particolare attenzione alla loro declinazione operativa nella pratica quotidiana. In altri termini, chi deve pagare, quando deve pagare e come deve pagare, mentre il quanto appare, almeno sotto il profilo matematico, piuttosto oggettivo, seppure sorgano questioni in materia di IVA.
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2) L’individuazione del soggetto obbligato
Con riferimento alla definizione del “soggetto obbligato”, il paragrafo 1.3 della Circolare 37/2025 chiarisce che, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5 e all’art. 77, par. 3, del CDU, il debitore del contributo è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.
Per meglio comprendere la portata di tale previsione, è utile richiamare la definizione di dichiarante fornita dall’articolo 5, punto 15, del CDU, ossia la persona che presenta una dichiarazione in dogana ovvero la persona in nome della quale tale dichiarazione è presentata. Ne consegue che, in caso di rappresentanza diretta, il dichiarante è sovrapponibile con il soggetto indicato nel Data Element “Importatore” (ex casella 8 del DAU).
In altre parole, tenuta al pagamento è la persona tenuta al pagamento dei diritti doganali, in primis dei dazi, come da CDU, e poi – se si vuole – per l’IVA, per rimando di cui all’art. 30 dell’all. I del D.Lgs. n. 141 del 2024, qui richiamato soprattutto perché in questa fase il tributo che deve essere assolto è unicamente riferito all’IVA, trattandosi il contributo di due euro ora introdotto per lo più (ma non solo) riferito ad operazioni esenti da dazio.
La questione, tuttavia, non è semplice, né di immediata intuizione, poiché nella fase dichiarativa dei processi e-commerce intervengono numerose variabili e le catene soggettive si allungano, risultando importatori non i venditori, non i clienti finali, non i provider dei servizi di trasporto e neppure, alle volte, gli spedizionieri o i corrieri che presentano la merce in dogana, tutti fattori, questi, che variano a seconda del singolo flusso.
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3) Profili applicativo sul pagamento del contributo
Chiarito il profilo soggettivo sul piano normativo generale, è opportuno soffermarsi su chi sia tenuto a adempiere materialmente agli obblighi di dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo e secondo quali modalità.
La Circolare n. 37/2025, comprensibilmente sovrapponendo il debitore del contributo al debitore della più generale obbligazione doganale ai sensi del CDU, conduce alla conclusione per cui, nei casi di rappresentanza diretta, il debitore è l’importatore, mentre nei casi di rappresentanza indiretta il debito grava in solido sull’importatore e sul rappresentante doganale.
Al contempo, sotto il profilo operativo, la prassi delineata dalla Circolare sembra accentrare la responsabilità degli adempimenti materiali esclusivamente in capo alla figura del dichiarante. Tale impostazione emerge in modo particolarmente evidente con riferimento alle dichiarazioni presentate mediante procedura H7, tanto ai fini della contabilizzazione e del pagamento del contributo, quanto in relazione all’eventuale necessità di adeguamento del conto di debito e delle connesse garanzie.
Il processo appare invece più lineare con riferimento alle dichiarazioni presentate con tracciato H1. In tali casi, il dichiarante provvede a liquidare il contributo unitamente ai diritti doganali e agli altri tributi all’importazione, utilizzando l’apposito codice tributo 159. Tale modalità non sembra discostarsi dalla prassi ordinaria, nella quale anche nei casi di rappresentanza diretta – pur essendo l’importatore il dichiarante – il pagamento avviene frequentemente tramite il conto di debito del rappresentante doganale, che provvede poi a ribaltare gli oneri sostenuti al proprio cliente.
4) Gli aggravi per le procedure H7
Diversamente, con riferimento alle procedure H7, la Circolare prevede espressamente che i dichiaranti debbano adeguare le garanzie dei propri conti di debito. Tale previsione solleva profili applicativi che meritano attenzione, soprattutto nei casi in cui il dichiarante coincida con l’importatore in rappresentanza diretta e non disponga di un proprio conto di debito doganale, circostanza non infrequente nella prassi operativa. In tali contesti, l’impostazione adottata dalla Circolare sembra presupporre assetti organizzativi e finanziari che potrebbero richiedere specifiche considerazioni, in particolare nei flussi massivi tipici dell’e-commerce.
In linea con tale impostazione, la Circolare stabilisce inoltre che la dichiarazione, la contabilizzazione e il pagamento del totale dei contributi relativi alla quindicina di riferimento debbano essere effettuati presso il servizio di cassa dell’ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate H7, mediante emissione di bolletta A22 con addebito dell’importo complessivo su conto di debito. È altresì precisato che tali operazioni avverranno su base dichiarativa da parte del dichiarante, fatti salvi i controlli successivi da parte dell’ufficio doganale competente. A tal fine, i dichiaranti sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione riepilogativa, redatta secondo il modello allegato alla circolare, da allegare alla copia cartacea della bolletta A22 e da conservare agli atti.
A ben vedere, l’intero processo di dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo risulta accentrato sulla figura del dichiarante, presupponendo non solo la disponibilità di un conto di debito, ma, in alcuni passaggi, la disponibilità di un conto di debito “proprio”, come emerge anche dal paragrafo 6.2.1 della circolare, che richiama l’adeguamento dei DPO dei dichiaranti.
Una possibile lettura operativa potrebbe essere quella per cui, nei casi di rappresentanza indiretta nelle procedure H7 in cui l’importatore assuma la qualifica di dichiarante, quest’ultimo debba – nelle more di un pieno adeguamento tecnologico, come richiamato dalle Circolari ADM n. 37/2025 e n. 1/2026 – comunicare all’ufficio doganale di registrazione gli MRN delle dichiarazioni di valore inferiore a 150 euro, sulla cui base verrebbe emessa la bolletta A22. Tale bolletta, secondo una possibile ricostruzione, potrebbe incidere sui DPO associati ai singoli MRN, che non necessariamente apparterrebbero al dichiarante-importatore, ma in taluni casi al rappresentante diretto.
La conseguenza è che si potrebbero ingenerare adempimenti locali, comunque da ricondurre a più dogane, ognuna per ogni flusso di ingresso, ciascuna per ogni dichiarante o obbligato che presenta la dichiarazione cartolare, con evidenti necessità di monitoraggio e rendicontazione molto complesse che impongono strumenti dedicati ed automatizzati
5) considerazioni conclusive
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Circolare ADM 37/2025 delinea un quadro applicativo articolato, che richiede un’attenta lettura con riferimento alle modalità operative concretamente adottate dagli operatori.
In particolare, l’accentramento degli adempimenti sulla figura del dichiarante, soprattutto nell’ambito delle procedure H7, rende opportuno valutare con attenzione il coordinamento tra il profilo soggettivo dell’obbligazione e la gestione materiale degli adempimenti connessi.
Le modalità di utilizzo dei conti di debito, l’adeguamento delle garanzie e la gestione degli adempimenti su base quindicinale appaiono destinate a incidere sui flussi dichiarativi, rendendo rilevante il monitoraggio delle prassi applicative che si andranno progressivamente consolidando. In tale contesto, l’evoluzione dell’assetto operativo e gli eventuali chiarimenti di prassi potranno contribuire a un progressivo allineamento tra il quadro normativo di riferimento e le esigenze di funzionalità e continuità dei traffici commerciali, in particolare nel settore del commercio elettronico transfrontaliero.