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VALORE IN DOGANA E PROVA DI ORIGINE NELLE VENDITE MULTIPLE

Valore in dogana e prova di origine nelle vendite multiple

I principi affermati dalla Corte UE nella causa C-348/24

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Con sentenza resa in C-348/24 in tema di valore in dogana delle merci, la Corte UE ha affermato che, quando talune merci sono state oggetto di una prima vendita sulla cui base sono state introdotte nel territorio doganale UE per essere vincolate al regime del deposito doganale e, successivamente, di una seconda vendita sulla cui base sono state immesse in libera pratica, il momento per determinare il valore in dogana di tali merci è quello della loro introduzione in tale primo regime, ed il valore può essere determinato sulla base di quello di transazione al momento della prima vendita.

La dogana dello Stato UE di importazione, inoltre, non è tenuta ad accettare, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie ad una merce, una prova dell’origine che è stata presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova dell’origine fosse già stata presentata a tale autorità prima della scadenza del suo periodo di validità per l’applicazione di preferenze tariffarie relative, però, ad altre merci del medesimo contingente.

1) La vicenda giuridica

Il caso riguardava la vendita, da Cuba all’UE, di sigari acquistati da un operatore unionale (la «prima vendita») e trasportati dal primo Stato ad un deposito doganale situato in Spagna presso una società consegnataria.

La merce introdotta nell’UE aveva destinazioni tra loro diverse, tra cui negozi duty free situati negli aeroporti (senza immissione in libera pratica ai fini daziari), mentre un’altra parte dei medesimi sigari era venduta alla consegnataria (la «seconda vendita») per essere a sua volta successivamente venduta, in parte, al di fuori del territorio doganale UE e, in parte, alle tabaccherie.

La prima acquirente manteneva la proprietà dei sigari fino al momento in cui la consegnataria concordava la loro vendita con le tabaccherie e solo in quel momento trasferiva la proprietà di tali sigari alla seconda, la quale procedeva alla loro immissione in libera pratica per la loro vendita e successiva fornitura alle tabaccherie. In tale momento il valore in dogana dei sigari era stabilito e dichiarato sulla base della prima vendita.

L’Erario contestava che la prima vendita, effettuata prima del collocamento delle merci nel deposito doganale, non potesse essere considerata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale UE e, quindi, non poteva essere presa in considerazione per determinare il valore in dogana delle merci ai sensi dell’art. 147 del Reg. 2454/93 (D.A.C.), riformulando quindi il valore sulla base della seconda vendita.

Contestava, inoltre, l’utilizzo delle preferenze tariffarie applicate al momento della loro immissione in libera pratica da parte della consegnataria, poiché erano trascorsi due anni dal rilascio delle prove dell’origine che consentivano l’applicazione di tali preferenze.

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2) La liquidazione del valore in dogana

La norma unionale stabilisce che il criterio primario per determinare il valore in dogana è rappresentato dal prezzo di transazione, effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l’esportazione verso il territorio UE.

Nel caso di due o più vendite consecutive, nel giudice comune del rinvio sorgeva il dubbio se il valore di transazione dovesse essere quello della prima vendita (al fine dell’introduzione nel deposito doganale), piuttosto che quello della seconda vendita (relativo all’immissione in libera pratica).

In C-348/24 i giudici hanno ribadito che il valore in dogana va determinato, in via prioritaria, sulla base del valore di transazione, cioè del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale UE, previa eventuale rettifica (v. C‑775/19, p. 22 e 24 e C‑782/23, p. 51 e 54), dovendo l’operatore essere messo in condizione di dimostrare che, al momento della vendita, le merci di origine extra UE fossero destinate al territorio doganale UE (v. C‑11/89, p. 11 e C‑46/16, p. 27).

Circa il momento utile per determinare tale valore, questo va correlato al momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale (v. C‑330/19, p. 33), di norma valorizzato dall’immissione in libera pratica della merce all’atto dell’accettazione della dichiarazione in dogana delle merci (v. C‑66/99, p. 41).

Per effetto, però, dell’art. 112, par. 3, del Reg. 2913/92 (C.D.C.), applicabile ratione temporis, si consente che la specie, il valore in dogana e la quantità, possano essere quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganalea condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l’interessato non ne chieda l’applicazione nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale.

Di qui, quindi, qualora l’obbligazione doganale sorga a causa dell’immissione in libera pratica della merce e le condizioni su citate del CDC siano soddisfatte, l’acquirente unionale può dichiarare il valore in dogana quale si presentava non al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica di tale merce, bensì al momento del vincolo di quest’ultima al regime del deposito doganale.

Ai fini, inoltre, del calcolo del valore di transazione, l’art. 147, par. 1, primo comma, del Reg. 2454/93 (DAC), dispone che, in caso di più vendite successive realizzate prima di tale valutazione, l’indicazione che le merci siano state oggetto di immissione in libera pratica vale solo nei confronti dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale o nei confronti di una vendita anteriore a tale immissione in libera pratica.

Qualora, invece, venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale, l’interessato deve dimostrare alla Dogana, adeguatamente, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale.

Al riguardo la Corte, in sentenza, ha affermato che non si può escludere che tali merci siano state vincolate al regime del deposito doganale tra la loro vendita e la loro immissione in libera pratica.

Di conseguenza ha interpretato l’art. 147, par. 1, citato, nel senso che il prezzo di una prima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione per essere vincolate al regime del deposito doganale può servire per liquidare il valore in dogana sulla base della prima vendita, considerata ai fini dell’esportazione verso il territorio UE, garantendo in tal modo che tale valore rifletta il valore economico reale di una merce importata.

3) La presentazione della prova d’origine al fine delle preferenze tariffarie

Circa la possibilità che la Dogana dello Stato UE d’importazione accetti, ai fini dell’applicazione di preferenze tariffarie, una prova dell’origine che sia stata presentata dopo la scadenza del suo periodo di validità, sebbene la medesima prova fosse già stata presentata a tale autorità prima della scadenza del suo periodo di validità ma per l’applicazione di preferenze tariffarie riferite ad altre e diverse merci del medesimo contingente, la Corte ha ricordato che la prova dell’origine ha una validità determinata dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione. 

Ha poi ribadito che le prove dell’origine presentate dopo tale scadenza possono comunque essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine per la presentazione di tali documenti è dovuta a circostanze eccezionali o, fuori da tali ipotesi, se i prodotti siano stati presentati in Dogana prima della scadenza di tale termine. 

In tale ultima ipotesi, dato che tale possibilità non è ulteriormente disciplinata dalla norma unionale, spetta alla Dogana dello Stato UE d’importazione determinare, caso per caso, se una determinata merce possa beneficiare di un regime tariffario preferenziale sulla base di una prova dell’origine presentata in ritardo.

Da ciò deriva, quindi, che la Dogana non è tenuta ad accettare una prova dell’origine al di là dei termini stabiliti su citati, anche qualora tale prova dell’origine sia stata presentata in occasione dell’immissione in libera pratica, entro tali termini, di merci che fanno parte del medesimo contingente di quelle per le quali detta prova dell’origine è stata presentata in ritardo. 

In tali casi, infatti, può risultare necessario, ai fini dell’applicazione di un regime tariffario preferenziale, procedere, in occasione dell’immissione in libera pratica, a verifiche materiali e documentali sulla base della prova dell’origine di detta merce.

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