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ACCORDO UE–MERCOSUR: UNA SVOLTA STRATEGICA PER LA POLITICA COMMERCIALE EUROPEA

Accordo UE–MERCOSUR: una svolta strategica per la politica commerciale europea

Opportunità economiche, presìdi regolatori e nuovi equilibri per le filiere strategiche

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Dopo anni di negoziati, rinvii, riaperture e scontri politici interni, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il MERCOSUR – che riunisce Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay – ha finalmente raggiunto un punto di equilibrio politico tale da consentirne l’avanzamento verso la firma e l’attuazione. Si tratta di un passaggio di portata storica, non solo per le dimensioni economiche dell’intesa, ma soprattutto per il modello di integrazione commerciale che essa propone; un accordo che ambisce a creare una delle più grandi aree di libero scambio al mondo, coinvolgendo un mercato potenziale di oltre 700 milioni di consumatori, e che al contempo cerca di tenere insieme liberalizzazione degli scambi, tutela delle filiere sensibili, sostenibilità ambientale e protezione delle eccellenze territoriali europee. In un contesto geopolitico segnato da crescenti tensioni commerciali, da politiche protezionistiche e da una frammentazione delle catene del valore globali, l’accordo UE–MERCOSUR si inserisce come una scelta strategica di apertura controllata, volta a rafforzare la competitività dell’industria e dell’agroalimentare europeo senza rinunciare ai propri standard normativi.

1) Architettura dell’accordo e obiettivi economico-politici

Dal punto di vista giuridico e istituzionale, l’accordo UE–MERCOSUR si fonda su una struttura articolata su due strumenti paralleli:

  • l’Accordo di partenariato UE–MERCOSUR (APEM)
  • l’Accordo commerciale interinale (iTA).

 Il primo rappresenta il quadro complessivo delle relazioni tra le Parti, includendo cooperazione politica, dialogo istituzionale, commercio, sostenibilità e diritti fondamentali; il secondo è invece concepito per anticipare l’applicazione delle disposizioni strettamente commerciali, in attesa della ratifica dell’APEM da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione. Questa architettura “a doppio binario” non è casuale, ma risponde a una logica profondamente pragmatica, ovvero, evitare che i lunghi e spesso incerti iter di ratifica nazionale blocchino per anni gli effetti economici dell’accordo, pur mantenendo un controllo politico sull’insieme dell’intesa.

Sul piano degli obiettivi, l’accordo mira a ridurre in modo significativo i dazi doganali applicati dai Paesi MERCOSUR alle esportazioni europee, dazi che in alcuni settori industriali raggiungono livelli particolarmente elevati. Automotive, macchinari, chimica, farmaceutica e beni strumentali sono tra i comparti che potrebbero beneficiare maggiormente dell’eliminazione o della progressiva riduzione delle barriere tariffarie, con un impatto stimato in termini di risparmi doganali di diversi miliardi di euro all’anno per le imprese UE. A ciò si aggiunge l’apertura, seppur graduale e regolata, dei mercati dei servizi e degli appalti pubblici nei Paesi MERCOSUR, offrendo nuove opportunità di investimento e di presenza stabile alle aziende europee.

Tuttavia, l’accordo non si limita a un approccio puramente mercantilistico. Accanto alla liberalizzazione degli scambi, esso introduce una serie di meccanismi di riequilibrio e di salvaguardia, pensati per attenuare l’impatto dell’apertura sui settori più esposti. In questo senso, l’intesa riflette una visione “tradizionale” della politica commerciale europea: apertura sì, ma accompagnata da regole, controlli e strumenti di intervento che consentano di reagire a eventuali distorsioni del mercato. È proprio in questo equilibrio tra ambizione globale e cautela regolatoria che si colloca il cuore politico dell’accordo UE–MERCOSUR.

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2) Tutela delle filiere, clausole di salvaguardia e sostenibilità

Uno dei profili più dibattuti dell’accordo riguarda la tutela delle filiere agricole europee, storicamente sensibili all’apertura dei mercati e alla concorrenza di produzioni extra-UE caratterizzate da costi inferiori e da standard normativi percepiti come meno stringenti. In questo contesto, l’introduzione e il rafforzamento delle clausole di salvaguardia (per il settore agricolo) rappresentano un elemento centrale dell’intesa. Tali clausole, secondo il “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council implementing the bilateral safeguard clause of the EU-Mercosur Partnership Agreement and the EU-Mercosur Interim Trade Agreement for agricultural products del 9 gennaio 2026” consentono all’Unione europea di adottare misure correttive – fino alla sospensione temporanea delle concessioni commerciali – qualora l’aumento delle importazioni o la compressione dei prezzi interni superi determinate soglie e produca perturbazioni significative del mercato.

Il ruolo dell’Italia è stato particolarmente incisivo su questo fronte. Nel corso delle negoziazioni finali, l’Italia ha contribuito in modo determinante all’abbassamento della soglia che fa scattare il meccanismo di salvaguardia, portandola dal livello inizialmente ipotizzato dell’8% al 5%. Questa modifica, apparentemente tecnica, ha in realtà un forte significato politico ed economico, rende più rapido e più accessibile l’intervento delle istituzioni europee in caso di shock competitivi, rafforzando la percezione di una tutela effettiva delle produzioni agricole e agroalimentari europee. Non si tratta di un ritorno al protezionismo, ma di un riconoscimento esplicito della necessità di accompagnare l’apertura dei mercati con strumenti di difesa mirati e proporzionati.

Accanto alle clausole di salvaguardia, l’accordo dedica ampio spazio al tema della sostenibilità ambientale e sociale. Il rispetto dell’Accordo di Parigi sul clima è qualificato come elemento essenziale del partenariato, con la previsione – almeno sul piano giuridico – della possibilità di sospendere l’accordo in caso di violazioni gravi e sostanziali. A ciò si affiancano impegni in materia di tutela dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori e di sviluppo sostenibile, che le Parti dichiarano di voler integrare in modo coerente con gli obblighi assunti in sede OMC. Anche in questo caso, il testo riflette un compromesso, da un lato, la volontà dell’UE di esportare i propri standard; dall’altro, il riconoscimento dei limiti di un approccio unilaterale e della necessità di fondare le misure ambientali su un consenso internazionale. La vera sfida, come spesso accade, non sarà tanto la formulazione delle clausole, quanto la loro concreta applicazione nel tempo.

3) Indicazioni Geografiche e Made in Italy: una tutela senza precedenti

Uno dei risultati più significativi dell’accordo UE–MERCOSUR, soprattutto per l’Italia, riguarda la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG). Per la prima volta in un accordo commerciale di questa portata, il blocco MERCOSUR si impegna a riconoscere e tutelare un numero molto elevato di denominazioni europee, limitando l’uso improprio di nomi geografici e contrastando fenomeni di evocazione e italian sounding. Complessivamente, l’accordo prevede la protezione di oltre 300 Indicazioni Geografiche europee, di cui ben 57 italiane, comprendenti alcune delle eccellenze più rappresentative del Made in Italy agroalimentare.

Questo risultato assume un valore che va ben oltre il mero dato numerico. Le Indicazioni Geografiche non sono semplicemente marchi o segni distintivi, ma strumenti giuridici che racchiudono storia, tradizione, qualità e legame con il territorio. La loro tutela nei mercati MERCOSUR significa offrire alle imprese italiane una protezione rafforzata contro le imitazioni e una maggiore certezza giuridica nelle strategie di export e di investimento. In Paesi caratterizzati da una forte presenza di produzioni locali ispirate a modelli europei, il riconoscimento delle IG rappresenta un presidio fondamentale per la difesa del valore economico e reputazionale dei prodotti originali.

Dal punto di vista sistemico, la protezione delle IG nell’accordo UE–MERCOSUR conferma un tratto distintivo della politica commerciale europea, l’attenzione non solo ai volumi di scambio, ma anche alla qualità e all’identità delle produzioni. Per l’Italia, questo capitolo dell’accordo costituisce una vera e propria “linea rossa” negoziale, che è stata difesa con coerenza nel corso delle trattative. Il risultato finale dimostra come, anche in un contesto di liberalizzazione avanzata, sia possibile ottenere riconoscimenti significativi a tutela delle eccellenze territoriali, purché si disponga di una strategia negoziale chiara e di una visione di lungo periodo.

4) Vini e bevande alcoliche: opportunità, regole e nuove responsabilità

All’interno dell’accordo UE–MERCOSUR, il settore dei vini e delle bevande alcoliche rappresenta un caso emblematico del delicato equilibrio tra apertura dei mercati e presidio regolatorio. Da un lato, l’intesa offre opportunità concrete per l’export europeo, grazie alla riduzione dei dazi e all’accesso preferenziale a mercati in forte espansione come quello brasiliano e argentino. Per molte aziende vitivinicole europee, ciò significa poter competere in condizioni più favorevoli, valorizzando la qualità e la reputazione dei propri prodotti in contesti dove la domanda di vini di fascia medio-alta è in crescita costante.

Dall’altro lato, l’accordo introduce una disciplina tecnica articolata, che richiede agli operatori un elevato livello di compliance. Il richiamo alle pratiche e alle definizioni dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino contribuisce a ridurre le barriere non tariffarie e le contestazioni tecniche, ma non elimina la necessità di rispettare rigorosamente le regole di origine preferenziale, le prescrizioni in materia di etichettatura e gli obblighi documentali. La flessibilità introdotta sul piano dell’etichettatura – come l’assenza di obblighi relativi a date di imbottigliamento o la possibilità di utilizzare etichette supplementari – semplifica le operazioni commerciali, ma non attenua la responsabilità degli operatori in termini di correttezza e trasparenza delle informazioni fornite.

Nello specifico l’allegato X disciplina quanto segue:

  • All’articolo 2 prevede che: “Le Parti si impegnano ad adottare le definizioni e le pratiche enologiche per i prodotti vitivinicoli raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, di seguito denominata "OIV". 2. Le Parti autorizzano l'importazione e la vendita al consumo di vini prodotti nell'altra Parte, se ottenuti, secondo: a) le definizioni dei prodotti stabilite in ciascuna Parte, conformi alla norma OIV pertinente; b) le pratiche enologiche stabilite in ciascuna Parte, conformi alla norma OIV pertinente; e c) le definizioni e le pratiche enologiche stabilite in ciascuna Parte che non siano conformi alla norma OIV pertinente...”.
  • All’articolo 3 enuclea i seguenti principi:

a) divieto di indicazione delle date di confezionamento, imbottigliamento, fabbricazione e produzione: “Nessuna Parte richiederà che una qualsiasi delle seguenti date o un loro equivalente appaia sul contenitore, sull'etichetta o sulla confezione di un vino o di un liquore: a. data di confezionamento; b. data di imbottigliamento; c. data di produzione o fabbricazione”;

b) divieto di durata minima di conservazione dei prodotti: “ Una Parte può richiedere l'indicazione di una data di durata minima di conservazione sui prodotti che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere una data di durata minima di conservazione più breve di quella normalmente attesa dal consumatore”;

c) divieto di traduzione di marchi: “ Nessuna Parte richiederà che le traduzioni di marchi, nomi commerciali o indicazioni geografiche appaiano sui contenitori, sulle etichette o sulle confezioni di vini e liquori”.

d) possibilità di informazioni supplementari con un’etichetta aggiuntiva: “ Ciascuna Parte consente che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni, siano visualizzate su un'etichetta supplementare apposta su un contenitore di vino e liquori. Le etichette supplementari possono essere apposte su un contenitore di vini e liquori importati dopo l'importazione ma prima che il prodotto venga messo in vendita nel territorio della Parte, a condizione che le informazioni obbligatorie dell'etichetta originale siano riportate in modo completo e accurato. 5. L'uso dei codici identificativi del lotto è consentito e, se presenti, preservati dalla cancellazione”.

e) gli obblighi nascono dopo l’entrata in vigore delle misure normative “. Nessuna Parte applica una misura a vini e alcolici commercializzati nel suo territorio prima della data di entrata in vigore della misura, salvo debitamente giustificato”.

f) divieto di   disegni, figure e informazioni che inducano in errore il consumatoreL'uso di disegni, figure e illustrazioni è consentito sulle bottiglie. Essi non sostituiscono le informazioni obbligatorie riportate in etichetta e non devono indurre in errore il consumatore circa le reali caratteristiche e la composizione dei vini e degli alcolici”.

g) è consentito il nome delle varietà di vino per quello importato. “Il nome delle varietà di vino riportato in etichetta può essere utilizzato nei vini importati e commercializzati nel territorio delle Parti quando tali vini sono prodotti con tale varietà e la varietà è menzionata in almeno uno dei seguenti elenchi:

(i) l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV);

(ii) l'Unione per la Protezione delle Varietà Vegetali (UPOV);

(iii) l'Organismo Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IBPGR).

Il nome di una varietà di vino di una Parte che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta dell'altra Parte non può essere utilizzato nell'etichettatura dei vini esportati verso l'altra Parte.

Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche di cui alle parti A e B dell'allegato II del XXX, le Parti definiscono al paragrafo 3 dell'appendice dell'allegato II i nomi delle varietà vegetali e il cui uso non deve essere impedito”.Infine, si portano le seguenti previsioni “h) non esiste l’obbligo di indicare gli allergeni: “Il vino e gli alcolici non sono soggetti all'etichettatura degli allergeni per quanto riguarda gli allergeni che sono stati utilizzati nella fabbricazione e nell'elaborazione del vino o dell'alcol e non sono presenti nel prodotto finale”.

10. Per gli scambi di vino tra le Parti, un vino spumante può essere designato o presentato con un'indicazione del tipo di prodotto come specificato nel Codice internazionale delle pratiche enologiche dell' Organizzazione internazionale del vino (OIV)” e “ 11. Le seguenti denominazioni sono protette per quanto riguarda i vini e gli alcolici, conformemente alla Convenzione di Parigi:

a) il nome di uno Stato membro dell'Unione europea per i vini e gli alcolici originari

dello Stato membro interessato,

b) il nome di uno Stato membro del MERCOSUR”.

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla possibilità (art. 5 dell’allegato X), riconosciuta alle Parti, di introdurre requisiti temporanei di certificazione all’importazione per ragioni di tutela della salute pubblica, dei consumatori o per il contrasto alle frodi. Si tratta di una clausola che, pur giustificata, impone alle imprese vinicole un approccio strutturato al risk management e alla gestione doganale.

 In questo scenario, l’accordo UE–MERCOSUR non premia l’improvvisazione, ma la capacità di integrare strategia commerciale, compliance normativa e presidio dei rischi. Per il settore dei vini e delle bevande alcoliche, l’apertura dei mercati sudamericani rappresenta dunque una grande opportunità, ma anche una prova di maturità organizzativa, solo gli operatori in grado di governare la complessità del nuovo quadro regolatorio potranno trasformare l’accordo in un reale fattore di crescita.

5) Regole di origine nell’accordo UE–MERCOSUR

Dal punto di vista operativo, il testo del protocollo di origine fornisce i seguenti punti chiave:

  1. commercio di merci (trade in goods): I prodotti originari ai fini dell’origine preferenziale sono:
  • prodotti interamente ottenuti;
  • prodotti ottenuti nell'Unione Europea o nel MERCOSUR esclusivamente da materiali originari;
  • prodotti ottenuti nell'Unione Europea o nel MERCOSUR incorporando materiali non originari, a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'Allegato 3-B.

Vale la pena ricordare che, come in ogni accordo di libero scambio, gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili spediti con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che sono usuali per quel prodotto e inclusi nel suo prezzo o che non sono fatturati separatamente, sono considerati un unico prodotto con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

  1. Principio di territorialità delle merci: il bene conserva la sua qualifica di “prodotto originario” se viene prodotto e movimentato senza interruzioni nei territori dell'Unione Europea o del MERCOSUR. Se le merci escono e poi vi fanno ritorno, perdono il carattere di merci originarie, a meno che non si possa dimostrare in modo soddisfacente alle autorità doganali che le merci reintrodotte:

-   sono identiche a quelle esportate; e

-   non sono stati sottoposte ad alcuna lavorazione oltre a quelle necessarie per conservarli in buone condizioni

- durante la loro permanenza nel paese terzo sono state sottoposte a vigilanza doganale

c) Segregazione contabile: la regola generale prevede che, se nella fabbricazione di un prodotto vengono utilizzati materiali fungibili originari e non originari, tali materiali siano fisicamente separati, in base alla loro origine, durante lo stoccaggio. Tuttavia, ciò non è richiesto se l'operatore economico ha adottato una gestione contabile delle scorte di merci impiegate nella fabbricazione.

d) il trattamento preferenziale: il trattamento preferenziale è concesso alle merci conformi alle norme dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il MERCOSUR. Il trattamento preferenziale richiede:

- la compliance delle merci alle norme di origine;

- la dichiarazione di origine redatta secondo il modulo e le linee guida del protocollo di origine e secondo i regolamenti europei e del MERCOSUR. La dichiarazione di origine può essere verificata dalle autorità doganali competenti. Il testo dovrebbe essere il seguente: "L'esportatore dei prodotti contemplati dal presente documento (numero di riferimento esportatore...1) dichiara che, salvo diversa indicazione, questi prodotti sono di origine preferenziale...".

L'esportatore che compila un'attestazione di origine è tenuto a conservare, per almeno 3 (tre) anni dalla data di compilazione dell'attestazione di origine, una copia di tale attestazione di origine e dei documenti. L'importatore è tenuto a conservare tale attestazione di origine, o una copia della stessa se l'originale è detenuto dall'autorità doganale o dall'autorità governativa competente, per almeno 3 (tre) anni dalla data di importazione dei prodotti a cui si riferisce tale attestazione di origine.

Sebbene il testo attualmente disponibile risalga al 2019 è ragionevole pensare che l’operatore europeo dovrà identificarsi con il proprio numero REX all’interno della dichiarazione d’origine.

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