Per il 2026 è confermata la possibilità per le imprese di usufruire del cosiddetto “iper ammortamento”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, utile alla determinazione di quote di ammortamento maggiori o canoni di leasing più elevati.
Questa misura, già prevista in passato, era stata successivamente sostituita dal credito d’imposta “Industria 4.0” (ancora fruibile per investimenti in beni materiali prenotati entro il 31.12.2025 e realizzati entro il 30.6.2026) e dal programma “Transizione 5.0” (applicabile solo per investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più utilizzabile per il 2026).
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1) Iper ammortamento: beneficiari e soggetti esclusi
L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime contabile (ordinario o semplificato), che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia.
L’accesso all’incentivo è subordinato al rispetto di alcuni obblighi fondamentali:
- conformità alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori.
Attenzione: non possono beneficiare dell’iper ammortamento le imprese:
- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali previste dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa”) o da leggi speciali;
- sottoposte a sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- che abbiano in corso un procedimento per dichiarare una delle situazioni sopra indicate.
L’agevolazione non è riconosciuta inoltre a:
- lavoratori autonomi;
- contribuenti forfetari, in quanto il reddito viene determinato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi, senza considerare i costi sostenuti;
- imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, per le quali è previsto uno specifico credito d’imposta illustrato separatamente.
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2) Maggiorazione del costo di acquisizione: ambito e criteri
La maggiorazione del costo di acquisizione (c.d. “iper ammortamento”) è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
È importante sottolineare che, entro tale termine, l’investimento deve essere effettivamente realizzato, ai sensi dell’art. 109, TUIR, senza possibilità di “prenotazione” con esecuzione successiva.
Gli investimenti devono riguardare:
- beni prodotti in uno Stato dell’UE o in uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
Devono rientrare in una delle seguenti categorie:
- Beni strumentali materiali e immateriali nuovi, elencati nelle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
N.B: l’elenco dei beni agevolabili coincide solo parzialmente con quello previsto dalle Tabelle A e B della Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), relative al precedente iper ammortamento e ai crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”.
- Beni strumentali materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021. Sono inclusi anche gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.
In particolare, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia solare, sono ammissibili esclusivamente impianti con moduli fotovoltaici prodotti nell’UE che rispettino i seguenti requisiti di efficienza:
- a)moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) Moduli con celle fotovoltaiche con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) Moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem di silicio, con efficienza di cella almeno pari al 24%.
Ai fini dell'accesso all'iperammortamento, rileva esclusivamente la data di effettuazione dell'investimento, determinata secondo le regole ordinarie di competenza fiscale di cui all'art 109 del TUIR.
In particolare:
- per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione del bene, oppure – se successiva – la data di trasferimento della proprietà;
- per i beni acquisiti in leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario.
La data dell'ordine o del pagamento di acconti non è di per sé rilevante, salvo che l'investimento abbia effettivamente beneficiato di precedenti agevolazioni incompatibili.
3) Maggiorazione spettante
La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell’investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.
In particolare per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata
Importo investimento | Maggiorazione costo acquisizione |
Fino a € 2.500.000 | 180% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 100% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 50% |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni esclusi interessi.
Importante: La maggiorazione in esame ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, il beneficio produce effetti solo in presenza di un reddito imponibile capiente. In caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata non va perduta, ma il relativo vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi, fino al ritorno a una situazione di utile.
Questo aspetto distingue l'iperammortamento dai crediti d'imposta 4.0 e 5.0 che, viceversa, possono invece essere fruiti anche in assenza di reddito imponibile.
Il tetto massimo di investimento agevolabile è fissato a 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, anche se la norma non chiarisce se il limite sia annuale o complessivo sul triennio; si auspica un chiarimento ministeriale in sede di decreto attuativo.
Rispetto alla bozza della Finanziaria, la normativa approvata ha eliminato la maggiorazione delle aliquote per investimenti “green”. Pertanto non sono più previste aliquote incrementate (220%) per gli investimenti che garantiscono una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati.
4) Modalità di richiesta dell’agevolazione
Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato.
La bozza del D.M. attuativo all’agevolazione inviata dal Mimit al Mef da delimitato la procedura che attualmente in bozza è la seguente:
- una comunicazione preventiva: ove indicare l’ammontare complessivo degli investimenti programmati;
- una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
- una comunicazione consuntiva: per il completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028.
A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).
Chiarimenti in merito verranno confermati in seguito alla conferma del D.M. da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
5) Iper ammortamento e cumulabilità
L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto.
La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.
È invece esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”. (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1-31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2025).
Investimenti sostitutivi: la cessione del bene agevolato comporta la decadenza dal beneficio, salvo il caso in cui l’impresa provveda alla sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).
Per accedere all’agevolazione, i beni strumentali acquistati devono tassativamente rientrare nelle categorie tecniche elencate nei nuovi allegati ufficiali:
- Allegato IV (Beni Materiali): Macchinari e impianti fisici interconnessi al sistema produttivo.
- Allegato V (Beni Immateriali): Software, piattaforme e applicazioni di sistema necessari alla gestione digitale.
Ecco l’elenco completo e aggiornato, clicca qui, dei beni ammissibili ai fini dell'iper ammortamento.