A seguito della rilevante revisione introdotta lo scorso anno, sono confermate anche per il 2026 le ulteriori modifiche in materia di IRPEF, con particolare riferimento a:
- l’aliquota applicabile allo scaglione di reddito compreso tra € 28.001 e € 50.000;
- la disciplina delle detrazioni per oneri spettanti ai contribuenti con reddito complessivo elevato.
È confermata la modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b), del TUIR, in virtù della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano determinati come segue.
Scaglioni di reddito | Aliquote 2025 | Aliquote dal 2026 |
Fino a € 28.000 | 23% | 23% |
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 35% | 33% |
Oltre € 50.000 | 43% | 43% |
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1) Detrazioni IRPEF per oneri e spese
Con l’introduzione dell’art. 16-ter del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri e spese (salve specifiche esclusioni) sono riconosciute entro un limite massimo complessivo, variabile:
- in funzione dell’ammontare del reddito (fino a € 100.000 ovvero oltre tale soglia);
- in base al numero dei figli fiscalmente a carico.
Resta ferma l’applicazione:
- dell’art. 15, comma 3-bis, TUIR, che prevede la progressiva riduzione delle detrazioni in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all’azzeramento oltre € 240.000;
- nonché delle disposizioni generali richiamate dal citato art. 16-ter.
È inoltre confermata l’introduzione del comma 5-bis all’art. 16-ter, ai sensi del quale, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, l’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti è ridotto di € 440 con riferimento a:
- oneri detraibili nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL n. 149/2013;
- premi assicurativi contro eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, del DL n. 34/2020.
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2) Somme corrisposte ai lavoratori dipendenti
Per il 2026 è confermato l’assoggettamento a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di € 1.500, delle somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL applicabili;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale, come individuati dalla contrattazione collettiva;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
La misura:
- è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato, restando escluse le specifiche agevolazioni previste per il comparto turistico-alberghiero;
- riguarda i lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 40.000;
- non si applica ai compensi che sostituiscono, in tutto o in parte, la retribuzione ordinaria;
- non considera, ai fini del limite di € 1.500, i premi di risultato e le somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa.
In sede di approvazione è stata inoltre confermata, anche per il 2026, l’applicazione dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, della Legge n. 76/2025, in base al quale i dividendi percepiti dai lavoratori derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a € 1.500 annui, sono esenti da imposizione per il 50% del loro ammontare.
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3) Tassazione dei rinnovi contrattuali e dei premi di produttività
Rinnovi contrattuali
È confermato, seppur con alcune modifiche rispetto al disegno di legge originario, che per i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione di:
- rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026,
sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%.
Premi di produttività
È confermata la modifica dell’art. 1, comma 385, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), in base alla quale esclusivamente per il 2025 trova applicazione la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015, salvo rinuncia del lavoratore, con riferimento a:
- premi di risultato di ammontare variabile, collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione;
- somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000, elevato a € 4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, per contratti sottoscritti entro il 24 aprile 2017 e ancora vigenti.
L’agevolazione spetta ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a € 80.000.
Per i periodi d’imposta 2026 e 2027, ai medesimi premi e alle somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa si applica un’imposta sostitutiva dell’1%, entro il limite annuo di € 5.000.
Tassazione dei “buoni pasto”
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR, il valore dei buoni pasto non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente:
- fino a € 4 giornalieri, se in formato cartaceo;
- fino a € 8 giornalieri, se in formato elettronico.
È confermata la modifica della citata disposizione, in base alla quale esclusivamente per i buoni pasto elettronici il limite di non imponibilità è elevato a € 10 giornalieri.
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4) Misure a favore dei dipendenti di strutture turistico/alberghiere
È confermato il riconoscimento, per il periodo 1.1 - 30.9.2026, al fine di garantire stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico / ricettivo:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91;
- del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;
ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a € 40.000, di un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il sostituto d’imposta:
- riconosce il predetto trattamento integrativo su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025;
- recupera il credito maturato derivante dall’erogazione del trattamento integrativo in compensazione nel mod. F24.
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