La manovra della Legge di Bilancio 2026 prevede l'introduzione di una regola unificata per la disciplina fiscale dei piani di stock option:
- equity-settled; regolati mediante l'assegnazione di strumenti rappresentativi del capitale quali azioni o opzioni su azioni;
- cash-settled, che prevedono la corresponsione di un importo in denaro collegato al valore di strumenti rappresentativi di capitale.
In particolare, l'art. 32 c. 1 lett. b) DDL Bilancio 2026 anche per i piani cash-settled, deliberati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, prevede la deducibilità fiscale dei costi al momento del pagamento effettivo e nella misura del costo effettivamente sostenuto. La disposizione richiama espressamente l'applicazione dell art 95 comma 6 bis TUIR (introdotta con la Legge di Bilancio 2025[1]).
Un tema da sempre attenzionato è il momento di deducibilità fiscale del costo legato alla tipologia del piano di stock option e l’impatto sulla base imponibile Ires (nell’ipotesi di piani cash-settled) che interessa le società IAS e IFRS adopter.
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1) Piani di stock option: finalità
I piani di stock option sono strumenti di incentivazione concessi ai dipendenti di un’azienda, al top management, ai membri del Consiglio di amministrazione, mediante assegnazioni di azioni ed opzioni sulle azioni ad integrazione della base retributiva o come parte di un piano di incentivazione legato ad obiettivi di miglioramento delle performance economico-finanziarie dell’impresa.
Sotto il profilo sostanziale le stock option sono un contratto stipulato tra l’impresa e l’assegnatario da cui deriva in capo a quest’ultimo il diritto ad acquistare un certo quantitativo di azioni dell’impresa, ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio) ed entro un determinato intervallo di tempo (vesting period). Ciò contabilmente si traduce, secondo il tipo di operazione, in un incremento di patrimonio netto, o la rilevazione di un debito verso il beneficiario
2) Piani di stock option: tipologie e trattamento contabile
L’IFRS 2 è il principio contabile internazionale che si è preoccupato di disciplinare il momento della rilevazione contabile, la rappresentazione in bilancio, l’informativa e la valutazione al fair value, prevedendo tre tipologie di regolamenti:
a) stock option regolati con strumenti rappresentativi di capitale, equity-settled share-based payment transactions, per le quali la società riceve beni o servizi e in contropartita rileva gli strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni);
b) stock option regolate per cassa, cash-settled share-based payment transactions, per le quali l’ammontare del debito – sorto dall’approvvigionamento di beni o di servizi – è basato sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (comprese le azioni o le opzioni su azioni) della società o di altre società del gruppo. Alla scadenza, il debito viene estinto in denaro o con altre attività;
c) stock option che prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore di una delle controparti, share-based payment transactions with cash alternative, per le quali, a seguito di una fornitura di beni o di servizi, una delle due parti contraenti (la società o la controparte, in relazione all’accordo contrattuale) ha la possibilità di optare – alla scadenza del debito – per un regolamento in strumenti rappresentativi del patrimonio della società o di altre società del gruppo (equity-settled share-based) oppure in denaro o altre attività (cash-settled). In quest’ultimo caso, la scelta tra un’operazione regolata per cassa o regolata con strumenti rappresentativi di capitale, ricade, a seconda delle disposizioni contrattuali, sull’impresa o, in alternativa, sul beneficiario.
3) Stock option: l’art. 95, comma 6-bis, TUIR, deducibilità posticipata
L’IFRS 2 specifica che a fronte dell’’incremento nel patrimonio netto, deve essere imputato il relativo costo come qui di seguito:
| Costo | a | Riserva stock option | ... |
Alla data di regolamento la rilevazione contabile è la seguente:
| Riserva stock option | a | capitale sociale | ... |
In assenza di una disciplina esplicita del TUIR, il momento di deducibilità del costo contabilmente rilevato, è stato motivo di dubbi interpretativi e orientamenti opposti, anche riguardo la sua competenza nel vesting period. A tale proposito, già in passato è intervenuto il MEF con Decreto del 8 giugno 2011. Nello specifico, l’art. 6 del citato Decreto MEF ha disciplinato le disposizioni in materia di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile Ires e Irap dei soggetti IAS adopter, ammettendo la deducibilità dei costi dei piani di stock option e per singolo esercizio coerentemente con l’IFRS 2 che aveva motivato l’obbligo di rilevazione del costo nel conto economico in funzione della relazione diretta tra attività di lavoro prestata dal destinatario dell’offerta e le opzioni attribuite.
La legge di Bilancio 2025 sgombera ogni dubbio, integrando nel TUIR la disciplina di deducibilità per operazioni regolate con equity, di conseguenza la regola fiscale è la seguente: i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti.
4) Stock option: art. 32 c. 1 lett. b), DDL Bilancio 2026, regola unica ed effetti pratici
L'art. 32, comma 1, lettera b) del DDL Bilancio 2026 introduce una regola unica: per i piani cash-settled approvati dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025, i costi saranno deducibili solo al momento e per l'importo del pagamento effettivo. Questo recepisce quanto previsto dall'art. 95, c. 6-bis TUIR e rende strutturale il differimento della deduzione fiscale secondo i limiti temporali fissati dalla norma.
Diversamente dai piani equity-settled, la contropartita viene contabilizzata tra le passività dell'impresa anziché tra le voci di patrimonio netto. Questa modalità incide direttamente sulla posizione finanziaria netta della società, rendendo il momento del pagamento un aspetto di rilievo economico.
La nuova disposizione crea una chiara separazione tra il principio di competenza e quello di cassa, causando così una differenza strutturale tra il momento in cui un costo viene registrato in bilancio e quando diventa fiscalmente rilevante per la deduzione. Questo impatto si riflette direttamente sulla base imponibile IRES: i costi relativi ai piani di remunerazione già iscritti a bilancio, ma non ancora pagati, non potranno essere dedotti nello stesso esercizio.
5) Stock option: dichiarazione dei redditi
La norma in oggetto richiede che tali operazioni siano riportate in un prospetto specifico all'interno della dichiarazione dei redditi, rafforzando il profilo di controllo e tracciabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria e coerentemente ad obiettivi di trasparenza e conformità normativa.