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SOCIAL LENDING (PEER-TO-PEER LENDING)

Social lending (peer-to-peer lending)

Inquadramento fiscale e profili di attenzione per l’investitore italiano

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Negli ultimi anni il social lending, noto anche come peer-to-peer lending (P2P lending), si è progressivamente affermato come forma alternativa di impiego del risparmio, favorita dalla diffusione delle piattaforme digitali e dal progressivo processo di disintermediazione del sistema bancario tradizionale.

La possibilità di mettere direttamente a disposizione capitali a favore di soggetti terzi – persone fisiche o imprese – promettendo rendimenti superiori alle forme di risparmio più conservative, ha attirato un numero crescente di investitori retail.

A fronte di una struttura operativa apparentemente semplice, il social lending presenta tuttavia implicazioni fiscali tutt’altro che banali, soprattutto quando l’operatività avviene tramite piattaforme estere o comunitarie che non agiscono come sostituti d’imposta, circostanza che rappresenta oggi il caso più frequente. È proprio su questo aspetto che si concentrano i principali errori dichiarativi e le maggiori criticità.

1) Cos’è il social lending e come funziona

Il social lending è un modello di finanziamento nel quale soggetti privati mettono a disposizione risorse finanziarie che vengono impiegate per finanziare altri soggetti, tramite piattaforme online che svolgono un ruolo di intermediazione tecnica e amministrativa.

All’interno di questo schema operano due figure principali: il prestatore (lender), che impiega il proprio capitale con l’obiettivo di ottenere un rendimento sotto forma di interessi, e il prenditore (borrower), che riceve il finanziamento e si obbliga alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi secondo le condizioni contrattuali stabilite.

Nella maggior parte dei casi, la piattaforma non eroga direttamente il credito, ma:

  • seleziona i richiedenti,
  • attribuisce un profilo di rischio,
  • gestisce i flussi di pagamento,
  • fornisce rendicontazioni periodiche agli investitori.

Il capitale resta di proprietà del prestatore, che assume integralmente il rischio di credito in caso di inadempimento del prenditore. Questo elemento è centrale anche ai fini fiscali, poiché consente di distinguere il social lending sia dai depositi bancari, caratterizzati da garanzie e tutele pubbliche, sia dagli strumenti finanziari tradizionali, nei quali il rischio è mediato da un intermediario vigilato.

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2) A cosa serve e perché viene utilizzato

Dal punto di vista economico, il successo del P2P lending è legato a una duplice esigenza.

Da un lato, i prenditori ottengono un accesso al credito spesso più rapido e flessibile rispetto ai canali bancari tradizionali; dall’altro, gli investitori cercano forme di rendimento alternative in un contesto di tassi reali compressi.

Tuttavia, il rendimento promesso è la diretta conseguenza di un rischio non mutualizzato. L’assenza di garanzie pubbliche e di meccanismi di tutela analoghi a quelli previsti per i depositi bancari rende il social lending un investimento che deve essere valutato con particolare attenzione, anche in termini di effettivo rendimento netto dopo le imposte

3) Social lending: regime fiscale, ruolo delle piattaforme e obblighi dichiarativi

Il trattamento fiscale del social lending ha trovato un inquadramento normativo organico solo in tempi relativamente recenti. Fino all’intervento della legge di bilancio 2018, i proventi derivanti dai prestiti erogati tramite piattaforme digitali venivano ricondotti ai principi generali del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con conseguenti incertezze applicative e comportamenti non sempre omogenei.

Con l’articolo 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il legislatore ha introdotto una disciplina specifica, inserendo la lettera d-bis) nel comma 1 dell’articolo 44 del TUIR. A partire da tale intervento, sono qualificati come redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di peer-to-peer lending, purché ricorrano due presupposti fondamentali: il soggetto finanziatore deve essere una persona fisica che non esercita attività d’impresa e la piattaforma deve essere gestita da soggetti vigilati.

La norma, tuttavia, non ha introdotto un regime generalizzato, ma ha costruito un sistema selettivo e condizionato, nel quale il trattamento fiscale dipende dalla combinazione di requisiti soggettivi e oggettivi. Questo impianto è stato oggetto di un chiarimento sistematico da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 56/E del 2020, che rappresenta oggi un importante riferimento interpretativo in materia di social lending.

4) Il ruolo della piattaforma: ritenuta del 26% o tassazione IRPEF ordinaria

Il fulcro della Risoluzione 56/E del 2020 è la distinzione tra piattaforme fiscalmente “qualificate” e piattaforme che non lo sono. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non tutte le piattaforme di P2P lending sono fiscalmente equivalenti e che l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento è subordinata al rispetto di due condizioni cumulative.

La prima riguarda il soggetto finanziatore, che deve essere una persona fisica che opera al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. La seconda riguarda il gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all’albo ex articolo 106 del TUB oppure un istituto di pagamento autorizzato ex articolo 114 del TUB, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.

Solo in presenza di entrambe le condizioni la legge prevede l’applicazione di una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta, che esaurisce l’obbligazione tributaria e comporta l’esclusione del reddito dalla base imponibile IRPEF, con conseguente esonero dagli obblighi dichiarativi.

Al di fuori di questo perimetro, la Risoluzione 56/E esclude espressamente qualsiasi estensione analogica del regime sostitutivo. Questo chiarimento assume particolare rilevanza nella prassi, poiché la maggior parte degli investimenti in social lending è effettuata tramite piattaforme europee non iscritte agli albi italiani e non autorizzate dalla Banca d’Italia come intermediari finanziari o istituti di pagamento ai sensi della normativa interna.

In tali ipotesi, la ritenuta a titolo d’imposta non è applicabile, in quanto manca un soggetto che, in forza di legge, possa essere qualificato come sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 64 del d.P.R. n. 600 del 1973. I proventi derivanti dall’attività di P2P lending devono quindi essere ricondotti alla fattispecie generale degli interessi derivanti da mutui, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate qualifica, infatti, l’attività di finanziamento tramite piattaforme di social lending come riconducibile, sotto il profilo civilistico, al contratto di mutuo disciplinato dall’articolo 1813 del codice civile. Ne deriva che i proventi percepiti:

  • devono essere indicati nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche;
  • concorrono alla formazione del reddito complessivo;
  • sono assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria, secondo le aliquote progressive del contribuente, oltre alle addizionali regionali e comunali.

La Risoluzione precisa, inoltre, che eventuali ritenute applicate dalla piattaforma estera devono essere considerate a titolo di acconto e non a titolo definitivo.

Lo stesso regime ordinario si applica anche ai soggetti esclusi espressamente dal perimetro della ritenuta del 26 per cento, quali le società semplici, gli enti non commerciali, le persone fisiche che operano nell’esercizio di attività d’impresa, nonché le società e gli enti commerciali. In tali casi, i proventi assumono la natura di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 48 del TUIR.

5) Monitoraggio fiscale, quadro RW e IVAFE

Accanto alla tassazione dei proventi, la Risoluzione 56/E del 2020 dedica ampio spazio al tema del monitoraggio fiscale, che rappresenta uno degli aspetti più trascurati dagli investitori retail.

Gli investimenti in P2P lending effettuati tramite piattaforme estere rientrano tra le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia e devono pertanto essere indicati nel quadro RW (solo monitoraggio), ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990.

Con riferimento all’IVAFE, l’Agenzia delle Entrate opera una distinzione particolarmente rilevante. Qualora l’attività di P2P lending sia riconducibile a un contratto di mutuo non negoziabile, essa non integra un prodotto finanziario ai sensi dell’articolo 1 del Testo Unico della Finanza e, di conseguenza, non è soggetta a IVAFE.

Diversamente, qualora l’investimento presenti il requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali, intesa come possibilità giuridica e concreta di circolazione, esso assume la natura di prodotto finanziario e diviene assoggettabile a IVAFE nella misura del 2 per mille, rapportata al valore e al periodo di detenzione.

Infine, la Risoluzione chiarisce che i conti di pagamento eventualmente utilizzati dalle piattaforme estere per la gestione dei flussi finanziari non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVAFE, in quanto non assimilabili ai conti correnti bancari e non qualificabili come strumenti di gestione del risparmio.

 

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