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EUDR: LA REVISIONE DEL CONSIGLIO RIPORTA IL REGOLAMENTO NELLA REALTÀ DELLE FILIERE

EUDR: la revisione del Consiglio riporta il Regolamento nella realtà delle Filiere

Un intervento necessario per evitare una paralisi operativa per i settori commerciali interessati

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Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il mandato negoziale per una revisione mirata dell’EUDR, il regolamento che vieta l’immissione nel mercato UE di prodotti legati alla deforestazione.

È un passaggio decisivo: l’Europa non arretra sugli obiettivi ambientali, ma riconosce che l’impianto originario rischiava di essere ingestibile per migliaia di imprese. 

La scelta è pragmatica: salvaguardare la finalità climatica, ma adattare le regole alla realtà dei flussi commerciali globali, dove la tracciabilità perfetta è difficile da ottenere e la due diligence, così come concepita inizialmente, avrebbe bloccato intere filiere.

1) Proroghe, responsabilità definite e obblighi ridotti: cosa cambia davvero

Il primo intervento di rilievo è il rinvio di ulteriori 12 mesi per l’applicazione piena dell’EUDR al 30 dicembre 2026 per operatori medi/grandi e al 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese

Non si tratta di una concessione ma a livello operativo il sistema informativo europeo non era pronto, e molte autorità nazionali non avevano ancora predisposto strutture in grado di sostenere l’ondata di dichiarazioni.

La modifica davvero sostanziale sembrerebbe però un’altra: la due diligence completa sarà richiesta solo al soggetto che immette il prodotto nel mercato europeo

Gli operatori successivi dovranno unicamente conservare il numero della dichiarazione iniziale.

È un ritorno alla logica: la responsabilità grava su chi introduce la merce nel mercato UE; gli altri garantiscono continuità documentale.

Per micro e piccole imprese viene introdotta una dichiarazione semplificata una tantum, evitando di imporre gli stessi oneri previsti per gruppi multinazionali. 

È una correzione attesa: l’EUDR originario trattava allo stesso modo chi importa 10 container al mese e chi ne importa 2 l’anno.

La revisione non andrebbe a smontare l’impianto del regolamento. 

Rimangono i requisiti fondamentali: geolocalizzazione delle parcelle produttive, tracciabilità lungo la supply chain, valutazione del rischio Paese e responsabilità dell’operatore in caso di dichiarazioni scorrette. 

Ma ora l’EUDR diventa un sistema che può essere applicato davvero, integrandosi con la riforma del Customs Code 2.0, con gli obblighi ESG e con il crescente peso della due diligence nelle filiere globali.

Il messaggio per importatori e trade compliance è chiaro: la complessità resta, ma dovrebbe essere gestibile.

E sicuramente chi si struttura nei prossimi diciotto mesi potrà trasformare l’obbligo in un vantaggio competitivo, soprattutto nelle relazioni con clienti e fornitori che chiedono trasparenza documentale.

2) Sanzioni Eudr: il vero rischio per chi non si adegua

Vale la pena ricordare che l’apparato sanzionatorio dell’EUDR resta tra i più impattanti mai introdotti nel settore commercio.

1. Multe fino al 4% del fatturato UE

Le violazioni della due diligence comportano sanzioni proporzionate e dissuasive, fino al 4% del fatturato annuo realizzato nell’Unione europea. Non una penalità simbolica: per un importatore medio significa cifre in grado di impattare il bilancio.

2. Confisca, blocco delle merci e re-export forzato

Se la dichiarazione EUDR è incompleta o non supportata da prove, l’autorità può disporre:

  • sequestro del lotto,
  • confisca,
  • blocco in dogana,
  • obbligo di ri-esportazione.

È il rischio più concreto è trovarsi la merce ferma, supply chain paralizzata e penali contrattuali a cascata.

3. Sospensione dell’attività sul mercato UE

Nei casi più gravi l’operatore può vedersi sospesa temporaneamente la possibilità di immettere prodotti nel mercato europeo.

4. Pubblicazione delle violazioni

Il naming & shaming è previsto dal regolamento: la violazione può essere resa pubblica, con impatto diretto sulla reputazione commerciale.

5. Effetti indiretti: contratti, banche, assicurazioni, status AEO

Una violazione EUDR può comportare:

  • contestazioni dei clienti,
  • revisione o revoca delle polizze assicurative su credito e trasporto,
  • problemi di rating bancario,
  • impatti sullo status AEO in caso di difetti strutturali.

3) Le priorità operative per gli importatori

L’eventuale proroga, dunque, offre ancora una finestra temporale utile affinché le aziende interessate in questa fase possano:

  • verificare i codici doganali dei prodotti rientranti nell’EUDR;
  • pretendere dai fornitori coordinate geografiche precise e documentabili;
  • aggiornare contratti e ordini d’acquisto con clausole EUDR;
  • classificare il rischio Paese e il rischio fornitore;
  • creare un protocollo aziendale di due diligence con prove verificabili.

L’EUDR, anche nella versione semplificata dal Consiglio, rimane uno degli adempimenti più rilevanti per chi importa in UE. 

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