L’art. 23 della bozza di legge finanziaria per l’anno 2026 contiene le norme della “rottamazione ter” dei carichi che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2023.
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1) La rottamazione quinquies
La norma ha per oggetto gli omessi versamenti:
- delle imposte che risultano dalle dichiarazioni annuali:
- in esito ai controlli automatizzati delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 36-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e dell’IVA ai sensi degli artt. 54-bis e 54-ter del d.p.r.26.10.1972, n. 633;
- in esito al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;
- dell’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli che sono richiesti a seguito di accertamento;
- delle sanzioni per le violazioni del codice della strada.
Tali debiti possono essere estinti senza che siano dovuti gli importi relativi a:
- interessi per mancato pagamento;
- interessi di mora;
- sanzioni;
- somme aggiuntive sui debiti previdenziali;
- aggio di riscossione.
Per le violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi, comunque denominati (art. 27, sesto comma, della l. 24.11.1981, n. 689), gli interessi di mora e l’aggio di riscossione.
ESEMPIO
La norma focalizza l’attenzione non sulla data di avvenuta notifica della cartella di pagamento ma sui debiti che risultano dai singoli carichi che sono stati affidati all’agente della riscossione.
notifica della cartella | affidamento del carico | sanatoria | |
30.11.2019 31.4.2020 31.6.2020 10.2.2024 20.6.2024 | 30.9.2019 10.11.2019 31.1.2020 30.11.2023 30.1.2024 | no no sì sì no |
La sanatoria comporta il pagamento delle somme dovute a titolo di:
- capitale;
- rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il beneficio ha per oggetto soltanto le somme dovute in base alle cartelle di pagamento emesse in base ai controlli per IRPEF, IRES, IRAP, IVA e contributi previdenziali non da accertamento per cui sono escluse le somme dovute in base agli avvisi bonari, agli avvisi di accertamento e di rettifica, agli atti di recupero, dei tributi suddetti, nonché dei tributi dovuti ad altri soggetti (enti locali, contributi di bonifica, ecc.).
Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rispettivamente, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 dell’anno 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31.1, il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2027;
- le ultime tre, rispettivamente, il 31.1, il 31.3, e il 31.5 dell’anno 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1°8.2026 gli interessi al tasso del 4%a annuo, ma non gli interessi per dilazionare il pagamento di cui all’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.
ESEMPIO
La cartella di pagamento contiene i seguenti addebiti
| IRES | euro 10.000 |
| Sanzioni | euro 3.000 |
Interessi per:
| importo:
|
| cartella di pagamento | euro 5,88 |
| debito totale | euro 13.755,88 |
| definizione agevolata | |
| IRES | euro 10.000 |
| cartella di pagamento | euro 5,88 |
| somma dovuta | euro 10.005,88 ( e non sono dovuti gli interessi di mora |
L’importo minimo delle rate è di 100 euro per cui il beneficio del pagamento in 54 rate è riservato a chi ha un debito minimo di 5.400 euro.
Entro il 30.6.2026 l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e la scadenza delle rate.
Entro il 30.4.2026 il debitore, con soltanto modalità telematiche, comunica la volontà di voler fruire del beneficio, indicando il numero delle rate prescelto all’agente della riscossione, il quale entro il 21.1.2026 pubblica il modello di segnalazione sul proprio sito internet. Inoltre, il debitore deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi e si impegna a rinunciare alla coltivazione delle cause pendenti, per le quali il giudice dispone la sospensione previa presentazione della dichiarazione nelle more del pagamento della prima o dell’unica rata delle somme dovute. I giudizi sono estinti con la definizione che si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata che è prodotta dal debitore o dall’agente della riscossione. L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti che sono stati pronunciati nel corso del giudizio e che non sono passati in giudicato.
La dichiarazione che è stata resa può essere modificata con una nuova da presentare entro il 30.4.2026.
Nel computo delle somme ancora dovute, si tiene contro esclusivamente degli importi che sono stati versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e delle somme versate per le spese esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Se il debitore ha già versato integralmente quanto è dovuto, egli deve manifestare l’adesione per beneficiare della norma. Non sono rimborsabili le eventuali eccedenze che sono state versate.
La presentazione della dichiarazione comporta i seguenti vantaggi:
- sono sospesi:
- i termini di prescrizione;
- di decadenza;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, gli obblighi di pagamento che derivano da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli che sono già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive che sono già state avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incontro con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602;
- si applica l’art. 54 del d.l. 24.4.2017, n. 50, ai fini del rilascio del DURC di cui al d.m. 30.1.2015.
Alla data del 30.7.2026, le dilazioni in essere che sono sospese sono revocate automaticamente e non possono essere accordate nuove dilazioni.
I termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei crediti riprendono la decorrenza, fermo restando che i versamenti che sono stati effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo che è complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento in carico (cioè capitale, interessi, ecc.) nei casi di mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata prescelta dal debitore;
- di due rate, anche non consecutive, di quelle che costituiscono il piano di dilazione del pagamento
- dell’ultima rata del piano di pagamento.
La definizione agevolata è estesa anche ai debiti risultanti dai carichi affidati a seguito di procedura della crisi di sovraindebitamento (capo II, sezione I, della l. 27.1.2012, n. 3, e titolo IV, capo II, sezioni II e III, del d.lgs. 12.1.2019, n. 14) con la possibilità di eseguire il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e i termini previsti eventualmente nel decreto di omologazione.
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2) La sintesi della rottamazione quinquies
| Carichi affidati all'agente della riscossione | dal 1.1.2000 al 31.12.2023 |
| Debiti ammessi | Irpef, IRES, Irap ex artt. 36-bis e 36-ter d.p.r. n. 600/1973 IVA ex artt. 54-bis e 54-ter d.p.r. n.633/1972 contributi INPS (non da accerta mento) multe per codice della strada |
| Debiti esclusi | imposte da accertamento, tributi locali, contributi INPS da atto di recupero, premi INAIL |
| Importo dovuto | capitale, spese per procedure esecutive e per notifica della cartella di pagamento |
| pagamento | unica rata entro il 3 luglio 2026 4 rate bimestrali e interesse del 4% dal 1.8.2026; |
| decadenza | omissione dell’unica rata di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata |
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